ADDEBITO SEPARAZIONE

Nelle ipotesi di separazione tra coniugi, le reciproche condotte del marito e della moglie possono determinare la pronuncia di addebito reciproco?

La sussistenza di un procedimento penale non ancora concluso, o anche solo in fase investigativa, per fatti inerenti la vita familiare, permette al giudice civile dichiarare l’addebito?

I suddetti interrogativi, di grande attualità, trovano risposta in un recente pronunciamento della Corte di Legittimità, chiamata a pronunciarsi sulle condotte dei coniugi contrarie ai doveri matrimoniali, e sul peso che le stesse assumano nelle ipotesi di reciproche domande di addebito [si rammenta essere quest’ultimo un giudizio autonomo di colpa, disciplinato dall’art. 151 codice civile, volto ad ascrivere la responsabilità della anticipata unione coniugale a carico dell’altro coniuge, correlato alla impropria condotta della parte ed alla inosservanza dei doveri matrimoniali, i cui tratti tipici si sostanziano negli obblighi di fedeltà, assistenza, coabitazione, rispetto e collaborazione; nell’ambito di un giudizio di separazione giudiziale, il coniuge ritenuto colpevole di addebito perde il diritto al mantenimento -residua di contro l’obbligo di versare gli alimenti ex art. 438 codice civile, ma solo in caso di bisogno-, così come le aspettative successorie (qualora l’altro coniuge deceda dopo la separazione  prima del divorzio), con obbligo di versamento delle spese legali. Dalla pronuncia di addebito non deriva un automatico diritto al risarcimento del danno, a carico del coniuge soccombente, evenienza ultima tale da presupporre una più incisiva lesione dei diritti fondamentali della persona -fattispecie tipica è la violenza fisica   perpetrata ai danni della moglie, e l’infedeltà fortemente pregiudizievole-].

In dettaglio, i coniugi addivengono ad una separazione giudiziale dopo una premessa molto esagitata, che ha visto il coniuge assumere atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, e poi del figlio minore, sfociate per quest’ultimi in vere e proprie vessazioni, rilevate pure dagli organi inquirenti e dagli assistenti sociali intervenuti per le opportune misure. Le condotte del marito venivano denunciate dalla moglie, dinanzi agli Organi di Procura, nelle forme dell’art. 572 cp, ed a ciò faceva seguito il rinvio a giudizio del coniuge.

La moglie, di contro, nel mentre decideva tutelare la propria posizione e quella del figlio minore, conosceva in costanza di coniugio un militare dell’Arma dei Carabinieri, con cui avviava una relazione extraconiugale, poi scoperta dal marito.

Dinanzi al Giudice di Primo grado, la vertenza si concludeva in termini del tutto simmetrici, con declaratoria di addebito reciproco, rigetto della domanda di mantenimento ed affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre.

La sentenza di primo grado veniva ribaltata nel grado di appello, adito dalla coniuge; la corte territoriale riteneva che le condotte spiegate dai coniugi, seppure idonee ad avallare la pronuncia di addebito, non avessero lo stesso peso, in quanto la condotta violenta del marito era tale da obliterare la infedeltà della moglie  nella irrilevanza di un pronunciamento non irrevocabile, o anche solo di una fase investigativa.

Il coniuge soccombente in appello decideva adire la corte di legittimità, per censurare la inosservanza del canone costituzionale di non colpevolezza sino ad un verdetto definitivo, come sancito dall’art. 27 della costituzione.

In detti termini, a detta del marito, le vessazioni morali e fisiche prospettate dalla moglie non registrerebbero i canoni della gravità, tale da intendere il fattore idoneo a decretare la fine dell’unione coniugale.

L’impianto di addebito del secondo giudice, una volta venuto meno, avrebbe poi dovuto registrare un diverso epilogo per quanto concerne l’affidamento esclusivo del figlio minore [quest’ultimo manifestava il fermo proposito di non incontrare più il padre, al punto da assumere una forma di chiusura totale e irreversibile rispetto a tutti gli interventi posti in essere dagli assistenti sociali e dai vari psicologi intervenuti nella vicenda (incontri protetti sospesi, percorso di parent training interrotto, servizio ADE interrotto, neuropsichiatria infantile che ha suggerito di non forzare ulteriormente gli incontri con il padre].

La Corte di legittimità ritiene il ricorso infondato, aderendo al convincimento dispensato dai giudici di secondo grado.

Per quanto concerne la invocata presunzione di non colpevolezza ex art. 27 della Costituzione, statuisce la Corte essere una implicazione di stretto rigore penalistico, che non vincola il giudice civile. Quest’ultimo, pur a fronte di addebiti relegati al momento della sentenza civile alla sola fase procedimentale, non può prescindere nella elaborazione del proprio vaglio dalle risultanze investigative, oppure dalla sentenza di condanna, se affiorato un quadro idoneo ad avallare la sentenza di addebito.

Il convincimento del giudice è doveroso in detti termini, ed è al riguardo insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da premesse logiche.

Viene altresì respinto il motivo volto a richiedere la pronuncia di reciproco addebito, sul presupposto che anche la moglie abbia assunto condotte contrarie ai doveri matrimoniali, instaurando una relazione adulterina con un militare dell’Arma.

Non sussiste alcuna reciprocità numerica, posto che le condotte dei coniugi debbono essere soppesate, ed in detti termini le violenze perpetrate sulla coniuge in alcun momento possono essere obliterate da un tradimento, ancor più ove quest’ultimo veda come amante un militare, occorso in aiuto della moglie proprio dopo le denunce di maltrattamento familiare.

Tale premessa recide il nesso causale tra l’infedeltà e la fine del matrimonio, a fronte di unione coniugale già deteriorata proprio a causa della condotta del marito.

Tutto ciò legittima, a giudizio della Corte, la propensione dell’Organo di merito ad un affido esclusivo, seppure costituente una deroga al principio condiviso ex art. 337 ter codice civile.

Secondo quanto sancito dalla giurisprudenza italiana e sovranazionale, nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l’art. 8 CEDU esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi, con prevalenza di scrutinio per le esigenze del minore (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza 20 Aprile 2026, N. 10281)

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Napoli Cosenza

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