Consenso informato paziente

In ambito sanitario, i modelli precompilati dalla struttura sanitaria, contenenti le informazioni sull’intervento da praticare, sono sempre idonei a soddisfare il dovere di informazione ed il correlato consenso informato del paziente?

La tematica è tutt’altro che peregrina in materia sanitaria, in quanto abbraccia gli obblighi di informazione ascritti al nosocomio ed al medico, volti a enucleare il complesso di elementi che compongono il singolo caso clinico (in termini solo esemplificativi, le tipologie di intervento, le complicazioni, l’opportunità di una metodica chirurgica in luogo di altra, la degenza, le controindicazioni), e ciò affinché il paziente possa prestare o meno il proprio consenso, detto appunto “informato”, e dunque sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario o chirurgico.

I suddetti obblighi discendono da una espressa previsione sancita dall’art. 1, comma terzo, Legge N. 219/2017, che così recita: “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

I contenuti occorrenti al fine di ritenere validamente prestato il consenso del paziente sono stati giorni addietro scrutinati dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a dirimere una controversia avviata dal paziente, sul presupposto che, il coacervo di informazioni ricevute nel documento sottoposto alla firma, non avesse debitamente assolto i doveri di informazione in capo ai soggetti esercenti la professione medica.

Il contenzioso insorge allorquando, a seguito di un intervento di isterectomia, una donna riscontrava una serie di conseguenze compromettenti il suo stato di salute, sul concorrente piano fisico e psicologico. Nello specifico, la donna riscontrava perdite urinarie continue, riconosciute successivamente, a seguito di una visita di controllo, come situazione di incontinenza da urgenza, correlata ad infertilità e sussistenza di una fistola, da asportare o incidere tramite ulteriore intervento.

A fronte di un quadro clinico molto compromesso, la paziente decideva adire le vie legali, nelle forme dell’accertamento tecnico preventivo (art. 8 Legge 24/2017), onde verificare se le condotte dei sanitari fossero state eseguite correttamente; una volta appurata l’imperizia del percorso clinico, la paziente decideva convenire in giudizio l’Azienda Ospedaliera, al fine di censurare le scelte terapeutiche assunte e, qui il punto di rilievo, le scelte informative assunte dai sanitari, chiedendo così il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, scaturenti da impotentia generandi, da lesioni vescicali, da compromissione dell’autodeterminazione, e comunque per i pregiudizi economici sofferti. 

Il nosocomio si costituiva contestando appieno le censure mosse dalla ricorrente, così da sostenere la correttezza dell’operato dei sanitari e l’assolvimento del dovere di informazione, quest’ultimo tramite modulo fornito prima dell’intervento alla paziente, a quel punto pienamente edotta di tutti i possibili scenari clinici.

Il Tribunale adito, analizzati i fatti di causa e le risultanze probatorie, accertava tuttavia la responsabilità della Struttura sanitaria, condannata al risarcimento dei danni.

La sentenza di prime cure veniva appellata dinanzi al secondo giudice, il quale modificava gli esiti del giudizio solo in ordine all’entità del ristoro, ridotto a vantaggio del Nosocomio.

La paziente, visti gli esiti del giudizio d’appello, decideva adire la Suprema Corte, lamentando l’erroneo convincimento dell’organo di merito circa il dovere di informazione in capo alla struttura, deficitario, ed a quel punto destinato ad incidere sul consenso informato della paziente.

Rilevava in dettaglio la ricorrente come, dal modulo precompilato, non erano emersi i rischi, le complicanze possibili dell’intervento, e le alternative possibili al trattamento chirurgico. Altresì, a detta della ricorrente, il Giudice dell’Appello aveva omesso di provvedere alla liquidazione integrale del danno biologico temporaneo, dalla data di intervento e fino alla fine della convalescenza.

Entrambi i motivi, dopo attento scrutinio, venivano accolti dalla Suprema Corte, volta ad enucleare il perimetro obiettivo del consenso informato.

Il convincimento dell’Organo di legittimità si diparte da una attenta premessa: in tema di responsabilità medico – sanitaria, al fine di ottenere un consenso “informato” idoneo da parte del paziente, è necessario il medico fornisca “informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”. Tutto ciò poiché, e qui l’elemento di rilievo, è funzionale a consentire l’esplicazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, quale manifestazione di consenso che, pur basata sull’alleanza terapeutica che contraddistingue il rapporto medico – paziente, è sempre volta ad un accordo negoziale. Pertanto, rileva la Cassazione, anche i moduli precompilati possono essere idonei all’ottenimento del consenso, ma non possono assolutamente risultare generici e ondivaghi.

Tale considerazione focalizza l’errore esegetico della Corte d’Appello, nella misura in cui ha omesso riportare la valutazione riguardo alla completezza contenutistica ed idoneità del modulo precompilato (redatto solo su diagnosi,  intervento e riconoscimento della consapevolezza dei rischi, senza nulla esporre circa le alternative possibili, la natura, portata ed estensione dell’intervento, i suoi rischi, i risultati conseguibili e le possibili conseguenze negative) sottoposto alla paziente, a quel punto caratterizzato da un deficit informativo, deputato ad invalidare il consenso informato della paziente, non edotta di tutti gli aspetti informativi essenziali e necessari.

Lo specifico caso, oltremodo, è assai indicativo circa la più flebile portata della mera sottoscrizione al modulo predisposto dalla struttura sanitaria. Su tale profilo si incentra la particolare critica alla corte di merito, considerato non potere il suddetto modulo limitarsi ad enunciare le possibili opzioni rispetto al caso concreto, visti gli effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivo dell’intervento proposto, e ciò in relazione alla patologia riscontrata e all’esame istologico post-operatorio successivamente acquisito.

Da tanto ne deriva come, il modulo sottoposto al paziente, anche se precompilato, non esime la struttura dai concreti e non formali obblighi informativi, ancor più in ipotesi di interventi deputati a generare conseguenze invalidanti assai gravi; il consenso prestato dal paziente non preclude pertanto una successiva doglianza, ed al contempo una eventuale domanda risarcitoria, laddove il nosocomio non abbia illustrato ogni analitico aspetto su tutti i possibili esiti clinici (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza N. 316 del 7 Gennaio 2026).

Studio Legale Avvocato Francesco – Roma Napoli Cosenza

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