Il soggetto detenuto in carcere che svolge un lavoro, secondo le indicazioni e le modalità previste, ha diritto a percepire, al termine della propria attività lavorativa, ancorché in carcere, il trattamento per la disoccupazione denominato NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)?
E’ opportuno da subito dare una risposta pienamente affermativa a tale domanda, inseritasi in un contesto alquanto particolare, quale appunto le tutele lavorative del detenuto, spesso sottratto ai riflettori del diritto e degli approfondimenti da parte dei media.
Più nello specifico, si è trattato analizzare, in favore del soggetto ristretto presso una casa circondariale, il riconoscimento della NASpI, trattamento della disoccupazione involontaria introdotto con il D. lgs. N° 22/2015, avente come notorio la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito, in favore dei prestatori rimasti loro malgrado senza lavoro.
La suddetta prestazione, di carattere assistenziale, è riconosciuta ad una vasta platea di lavoratori [prestatori di lavoro subordinato, ivi compresi a) apprendisti; b) soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; c) personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; d) dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni], ove gli stessi possano vantare almeno 13 settimane di contributi (requisito contributivo) e almeno 3 mesi di lavoro nell’ultimo impiego (requisito lavorati). Nonostante l’ampio perimetro obiettivo, ci si è appunto chiesti se il detenuto il quale espleta attività nella struttura carceraria possa comunque fruire del trattamento sancito dal decreto legislativo N. 22/2015.
Per poter comprendere il convincimento dispensato dal Giudici di Legittimità, favorevole alle ragioni del detenuto, occorre necessariamente dipartire dall’analisi della vicenda. Il tutto nasce da un ricorso, presentato detenuto dinanzi il Tribunale competente, con cui veniva richiesto il riconoscimento del diritto a percepire la NASpI, per il periodo in cui il ricorrente, detenuto presso una Casa Circondariale, aveva lavorato alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.
Il giudice di prime cure, a discapito del detenuto, rigettava il ricorso, ritenendo non sussistesse un valido riscontro circa il carattere “involontario” della cessazione del rapporto di lavoro (requisito ritenuto essenziale per il riconoscimento); a ciò si cumulava una ulteriore circostanza, ostativa al riconoscimento di tale diritto, in quanto il trattamento assistenziale spetterebbe solo in caso di liberazione per fine della pena, intesa come condizione assimilabile all’inizio del periodo di disoccupazione involontaria.
La sentenza veniva impugnata dinanzi la Corte d’appello, salvo essere confermato il provvedimento di primo grado. Il Giudice dell’Appello, richiamando alcune decisioni in materia, confermava la decisione di primo grado, ed in particolare l’assenza del requisito della involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro e, in seconda battuta, rilevava come la misura non fosse comunque applicabile al caso, in quanto riferibile al c.d. lavoro libero, e non a quello carcerario, dove per libero deve intendersi quello svolto all’esterno dell’ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Per di più, continua il Giudice dell’impugnazione, il carcerato non si trova nella medesima condizione di bisogno economico del lavoratore libero nei periodi in cui non svolge l’attività lavorativa, in quanto, per il primo, è onere dello Stato occuparsi del proprio sostentamento.
Infine, rilevava come la materia del lavoro carcerario sarebbe regolata in modo differente rispetto al lavoro libero e ciò dovuto alle diverse finalità. Nel primo caso, infatti, l’attività lavorativa, con annesso meccanismo rotativo -da qui la presenza di periodi di occupazione e disoccupazione del detenuto-, avrebbe come finalità l’acquisizione di una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale.
Tutto ciò portava, pertanto, al rigetto dell’appello ed alla conferma della decisione già assunta dal giudice di prime cure. Tuttavia, il detenuto interponeva ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, contestando come il giudice del merito si fosse solo limitato ad operare un richiamo di altre pronunce prive di rilevo alcuno nell’odierna fattispecie, senza svolgere alcuna analisi dei profili promossi mediante l’impugnazione.
Inoltre, rilevava come il meccanismo della rotazione avesse, effettivamente, comportato la disoccupazione “involontaria” in quanto questa gli era stata imposta, considerato l’ordinamento penitenziario preveda espressamente l’obbligo di svolgimento di attività lavorativa, ai sensi della L. N° 354/1975.
La Suprema Corte, analizzati gli elementi di causa, è giunta ad accogliere il ricorso per il tramite di una articolata decisione.
Innanzitutto, la stessa focalizza la tematica della compatibilità tra il lavoro carcerario e quello c.d. libero, affermando come, le peculiarità riguardanti l’aspetto organizzativo, disciplinare e di sicurezza, propri dell’ambiente carcerario, non erano di per sé in grado di elidere la configurazione tipica del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, fondamentale importanza assume l’evoluzione subita dal lavoro intramurario che, da elemento integrante della pena, giungeva con la L. N° 354/1975 ad assumere una connotazione pari a quella del lavoro c.d. libero, con il riconoscimento al detenuto dei medesimi diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere. In altre parole, la finalità rieducativa del lavoro intramurario non è idoneo ad influire sui contenuti della prestazione e sulle modalità di svolgimento del rapporto. Ragion per cui, tale forma di lavoro deve essere necessariamente considerata come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la peculiare regolamentazione normativa.
Con riferimento all’elemento della involontarietà, il giudice di legittimità afferma la piena sussistenza anche nell’odierna ipotesi. Infatti, secondo questi, per involontarietà deve intendersi la condizione in cui la perdita del lavoro si ricolleghi alla sfera di iniziativa del datore. Ciò posto, la cessazione del rapporto della vicenda trattata, in quanto avvenuta da prerogativa datoriale, quindi estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, configura una ipotesi di perdita involontaria del rapporto. Ciò comporta il conseguente riconoscimento del diritto in capo al detenuto di poter richiedere la NASpI.
Ultimo punto di analisi, per confermare definitivamente la sussistenza del diritto alla disoccupazione in capo al detenuto, è stabilire se il meccanismo rotativo configuri, effettivamente, uno strumento tale da cagionare una cessazione involontaria del rapporto.
E qui la Cassazione ne ha affermato la piena idoneità, in quanto il rapporto di lavoro intramurario deve essere inteso come un rapporto unitario, senza rilievo ad ipotesi di sospensione intermedie dovute, ad esempio, al fenomeno rotativo. Ciò comporta come, il momento di decorrenza della richiesta disoccupazione, non deve necessariamente coincidere con la fine della pena detentiva, con il momento di effettiva fine del rapporto di lavoro, che può coincidere pure con la sospensione dovuta al meccanismo rotativo. Da ciò, la conferma della involontarietà della cessazione del rapporto.
In conclusione, ne è seguito l’accoglimento del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello competente. In chiusura, possiamo dunque affermare e confermare come anche il detenuto, parte di un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione penitenziaria, sia titolare del diritto a ricevere la disoccupazione, nelle forme della odierna NASpI, in presenza dei requisiti richiesti, in quanto, e qui si vuole riportare la massima dell’Ordinanza, “il lavoro svolto dal detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria integra un ordinario rapporto di lavoro subordinato, seppure soggetto a disciplina speciale, ed è quindi, ai sensi dell’art. 20, comma 13, l. n. 354/1975, pienamente ricompreso nell’area di applicazione della tutela previdenziale di cui all’art. 38, comma 2, Cost.; ne consegue che il lavoratore detenuto, in presenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015, può essere destinatario dell’indennità NASpI, non rilevando, ai fini dell’accesso alla prestazione, la mera condizione detentiva, né potendo la NASpI considerarsi misura “pensata solo per il mercato del lavoro libero” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 20 Aprile 2026 N. 10934)

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