Insufficiente il solo voto numerico nelle prove scritte di abilitazione all’esame di avvocato.

Nonostante  le differenti indicazioni da ultimo offerte dall’Alto Consesso Amministrativo (vedasi da ultimo sent. 4130-2013), continuano i Tribunali di primo grado a censurare le valutazioni espresse dalle sottocommissioni per l’esame di avvocato, ove fondate sul solo voto numerico negativo. Se il Consiglio di Stato incentra la propria attenzione sulla discrezionalità tecnica che governa la fase di attribuzione di un punteggio (preclusa al sindacato di legittimità, salvo scolastici e manifesti vizi di  illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, ovvero omessa disamina di elementi essenziali), per il TAR  pugliese l’attribuzione di un solo punteggio numerico non esclude la necessità di esternare la motivazione dei giudizi negativi, allorquando la stessa Commissione si sia autodeterminata in tal senso, anche al fine di recepire i criteri predisposti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per la valutazione degli elaborati scritti  (TAR  Puglia, Sez. Lecce, sentenza N° 2514 del 16 Dicembre 2013).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giacomo Amuso, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Elia, Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Vincenzo Matranga in Lecce, via Monti, 40;

contro

Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte Appello di Catania, Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

dei provvedimenti con cui la Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Catania per la sessione 2012, ha valutato insufficienti tutti e tre gli elaborati del ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali;

nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale e, in particolare, del verbale del 7/3/13 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Catania, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Sottocommissione Esami Avvocato presso Corte Appello di Catania, Ministero della Giustizia e Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Marina Elia, Giovanni Pedone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il dott. Amuso ha partecipato alla sessione di esami 2012 per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Lecce, sostenendo le prove scritte (la cui correzione è stata effettuata dalla IV Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Catania).

Non essendo il suo nominativo incluso tra gli ammessi a sostenere la prova orale, e a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso di aver riportato il giudizio complessivo di 50 nelle tre prove scritte.

In particolare, sono stati giudicati insufficienti i compiti relativi alla redazione del parere di diritto civile (20/50), del parere di diritto penale (15/50), dell’atto giudiziario in materia di diritto civile (15/50) .

Avverso il giudizio riportato è stato proposto il presente ricorso, a sostegno del quale sono dedotte le seguenti censure:

– violazione del giusto procedimento – in particolare, artt.3 e 12 L. 241/1990 e art.12 DPR n.487/1994 – eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt.3 e 97 Cost. – violazione e/o falsa applicazione dell’art.23 comma 3 RD n.37/1934 – manifesta irrazionalità e illogicità del provvedimento – difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

– Violazione artt. 21 e 22 R.D. 1578/1933 e art.17 bis R.D. 37/1934.

– Violazione dell’autovincolo – violazione e falsa applicazione dei criteri fissati dalla Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia per la valutazione dell’esame di Stato e per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2012 – eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifeste.

2.- Il ricorso è fondato.

È assorbente la censura con cui il ricorrente contesta i giudizi negativi, in quanto privi di motivazione.

La Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha predisposto in data 6/12/2012 i criteri per la valutazione degli elaborati scritti, fissando la necessità della corrispondenza a una serie di parametri (“correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico”; “chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica”; ecc.).

Nella seduta del 7/3/2013 (in cui si è stata effettuata la correzione dei compiti del ricorrente), la IV Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Catania – dopo aver richiamato i criteri di valutazione della Commissione Centrale, recepiti dai Presidenti della Commissioni presso la Corte di Appello di Catania con verbale del 12/1/2013 – ha deliberato <<di esprimere, nell’eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla Commissione Centrale>>.

Ciò posto, l’indirizzo giurisprudenziale che considera sufficiente l’espressione del voto, da parte della commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di avvocato (cfr. Corte Costituzionale, 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011 n. 175), non esclude la necessità di esternare la motivazione dei giudizi negativi, allorquando la stessa Commissione si sia autodeterminata in tal senso.

Si impone in questo caso il rispetto della regola che la P.A. si è data e che costituisce un autovincolo al proprio operato, occorrendo pertanto dar conto, attraverso la motivazione, delle ragioni che hanno condotto la Commissione a ritenere insufficiente il compito svolto, a garanzia della possibilità del candidato (a cui è rivolta la regola fissata) di conoscere le valutazioni operate e di poterle sottoporre al sindacato giurisdizionale, esercitando compiutamente il diritto di difesa.

Per le suesposte ragioni, sono dunque illegittimi e vanno conseguentemente annullati i giudizi negativi assegnati agli elaborati del ricorrente.

In tal senso, va ordinato che si proceda al nuovo esame degli elaborati del ricorrente considerati insufficienti, ad opera di una diversa Sottocommissione presso la Corte di Appello di Catania.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) annulla i giudizi negativi impugnati;

b) dispone che si proceda a nuovo esame degli elaborati del ricorrente ad opera di diversa Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Catania;

c) compensa le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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