La sentenza di scioglimento della comunione dei beni tra ex coniugi a seguito di separazione o divorzio può usufruire dell’esenzione ai sensi dell’art. 19 della Legge sul divorzio (L. N° 74/1987)?
Trattasi di tema assai attuale, perché afferente ad un proposito di regolamentare gli assetti patrimoniali in caso di cessazione dell’unione matrimoniale -si debba a separazione o divorzio-, e talune volte pure quale furbesco viatico teso a dribblare le imposizioni fiscali, a fronte di una conflittualità giudiziale solo apparente.
La tematica della esenzione fiscale, vista l’ampiezza del dettato legislativo [l’art. 6 L. N° 19/1987 -oggi abrogato per effetto dell’art. 204 Decreto Legislativo 123/2025-, così recita: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”], e dunque l’estremo rilievo economico per i coniugi, ha portato ad una marcata conflittualità, che conosce risposte alterne da parte del fisco e poi in ultima istanza degli Organi di giustizia.
Taluni anni addietro, si rammenta, si pose la questione della possibile estensione dell’agevolazione fiscale in analisi alle coppie di fatto; l’Agenzia delle Entrate, con risposta N. 244/2022, in risposta ad interpello di un notaio, ha ritenuto non condividere la soluzione interpretativa del contribuente, ed ha così concluso: “non si ritiene sussistente il presupposto per l’applicazione dell’articolo 19 della legge n. 74 del1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, in ossequio alla ratio sopra individuata di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale. Ne consegue che al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” a favore di uno dei due non possa essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987”.
Si è posta, del pari, la tematica della sentenza assunta all’esito di un giudizio di scioglimento della comunione; trattasi di controversia non aderente sul piano semantico alle indicazioni dell’art. 19, ma passibile di costituire l’epilogo di una fase di crisi familiare, pure acclarata in via contenziosa, e pertanto dal punto di vista sostanziale rientrante nel perimetro obiettivo della legge del 1987.
La recente statuizione di legittimità offre una risposta favorevole alle ragioni del cittadino, contrapposto sul piano processuale alla Agenzia delle Entrate.
La vicenda giudiziaria nasce a seguito dalla impugnativa interposta da uno dei coniugi avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, correlata all’omessa corresponsione dell’imposta di registro per il trasferimento di immobili operato all’esito di un giudizio di comunione ordinaria.
La peculiarità del caso si sostanziava appunto nell’essere la sentenza di scioglimento della comunione l’epilogo di un giudizio di separazione e poi un di un procedimento di divorzio. Tenuto conto di questo particolare aspetto, e ritenendo la sentenza di scioglimento non trovasse fondamento nella necessità di comporre l’assetto economico degli ex coniugi, il giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Parte soccombente spiegava appello avverso dinanzi alla CTR competente, e quest’ultima, prendendo le distanze dall’assunto del giudizio di primo grado, accoglieva l’appello, così da accordare il diritto all’esenzione, in quanto la sentenza, emessa nel giudizio di divisione ordinaria, sia da intendere consequenziale al giudizio di divorzio, così da rientrare in quella che può essere definita la “negoziazione globale” tra coniugi per la composizione della lite, senza doversi neppure valorizzare il tempo intercorso tra i giudizi diversi.
Conclusasi la fase di appello, l’Agenzia delle Entrate, soccombente in secondo grado, decideva adire la Corte di Cassazione, per il tramite di ricorso affidato ad un unico motivo; il giudice del merito avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’esenzione in quanto non sussisteva alcuna necessità di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, tale da rendere necessitata la sentenza di scioglimento della comunione. Pertanto, la sentenza stessa non poteva godere dell’esenzione, considerato non rientrare nelle ipotesi ex art 19 della Legge sul divorzio.
La Suprema Corte, analizzata la vicenda, è giunta ad una conclusione opposta, così da confermare la sentenza d’appello.
Per addivenire a tale conclusione, il giudice di legittimità effettua un’attenta disamina dell’evoluzione giurisprudenziale prodottasi in tale ambito. Partendo infatti dal precedente orientamento -filone giurisprudenziale teso a distinguere gli accordi di separazione propriamente detti, e quelli stipulati “in occasione della separazione”, questi ultimi avulsi dalla esenzione prevista dall’art. 19-, si richiama l’orientamento inaugurato nel 2016, con cui si affermava un principio di eterogeneo contenuto; gli accordi volti a prevedere, nel contesto di separazione tra coniugi, atti riguardanti trasferimenti patrimoniali tra coniugi o in favore dei figli, debbono essere comunque ricondotti nelle condizioni di separazione.
Tutto ciò per il valore di “negoziazione globale” che gli stessi coniugi attribuiscono al momento della liquidazione del rapporto coniugale. Tali atti, in sostanza, costituirebbero dei contratti tipici c.d. “contratti della crisi coniugale” il cui scopo è la definizione della crisi coniugale in maniera consensuale. Per tale ragione, procede a Corte, tali atti, vista la loro finalità, e il loro interesse ad affievolire la crisi già esistente, hanno pieno titolo a rientrare tra gli “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, ed in detti termini appaiono meritevoli di fruire la esenzione sancita dall’art. 19 L. N° 74/1987.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione giunge così ad un epilogo circostanziato, favorevole alle ragioni del contribuente: la sentenza di divisione giudiziale, pure se successiva allo scioglimento del matrimonio, laddove assunta in conseguenza del mancato raggiungimento degli accordi, e con l’obiettivo precipuo di giungere alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, può beneficiare dell’agevolazione tributaria in analisi.
Da quanto statuito è possibile dedurre che, l’elemento essenziale ai fini dell’applicazione dell’esenzione, si incentra proprio nella fattispecie giuridica della crisi del rapporto familiare; trattasi di rapporto complesso, al cui interno possono rientrare tutti gli atti e gli accordi, pure se successivi allo scioglimento del matrimonio, volti a disciplinare questa fase conclusiva, in modo tale da rendere meno gravosa la crisi che genera la rottura coniugale, per come acclarata in sede di separazione e divorzio (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 5 febbraio 2026 N° 2433)

Studio Legale avvocato Francesco Noto – Roma Cosenza Napoli
abogado que habla español





CHIAMA