La Corte di Cassazione torna a ribadire la necessità di notiziare il debitore, nelle ipotesi in cui lo stesso venga assoggettato a pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, sempre più propensa a veicolare il vincolo pignoratizio nei confronti del solo istituto di credito o dell’ente pubblico depositario delle somme a disposizione del contribuente.
La vicenda è tutt’altro che infrequente: l’Agenzia delle Entrate riscossione, già avvantaggiata dalla peculiare norma che disciplina le esecuzioni presso terzi (l’art. 72 bis recita: “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme“), e che le consente attivare la procedura esecutiva senza necessità di adire l’autorità giudiziaria, sovente notifica l’atto di pignoramento solo al terzo, senza notiziare il contribuente, il quale si avvedere del vincolo pignoratizio da terzi, oppure effettuando un accesso alla propria banca o alla app dello smartphone. Ad amplificare peraltro l’assoluto favor verso l’Agenzia delle Entrate è stata mesi addietro la Corte di Legittimità, secondo cui l’obbligo per il terzo di versare le somme nel termine di giorni 60, previsto proprio dall’art. 72 bis, sussiste anche per i crediti naturati dopo la notifica del pignoramento, purché appunto entro i sessanta giorni [Cass. Civ., sent. N. 28520/2025, recante la seguente massima di diritto: “nel pignoramento speciale esattoriale di crediti disciplinato dall’art. 72 bis del DPR 602/1973, il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 cpc. e deve essere versato direttamente all’agente della riscossione da parte della banca terza pignorata, anche se maturato dopo la data del pignoramento, purché nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordine di pagamento diretto”].
Un contribuente, dopo avere appreso dal terzo l’esistenza di un pignoramento, e dunque la impossibilità di corrispondere le somme nei confronti del primo, è insorto dinanzi all’autorità Giudiziaria, e dopo due gradi di giudizio favorevoli alle ragioni di Agenzia Entrate Riscossione, ha inteso ricorrere dinanzi ai giudici di legittimità, per censurare appunto l’incardinamento di una procedura di riscossione esecutiva senza la previa notifica al debitore.
La Corte di Legittimità ritiene fondato il ricorso interposto dal contribuente, ed annulla la sentenza del giudice di merito, intento solo a statuire sulla validità degli atti prodromici alla notifica del pignoramento.
L’impugnativa del contribuente costituisce così l’occasione per riepilogare i connotati del pignoramento disciplinato dall’art. 72 bis DPR N° 602/1973, costituente -ricorda la Corte di Cassazione- in una ingiunzione che l’Agente di riscossione rivolge al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito erariale; anche le pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR N° 602/1973, tale ingiunzione costituisce un requisito costitutivo dell’atto, necessariamente da trasmette al debitore ed al terzo.
La natura semplificata del pignoramento esattoriale presso terzi non deroga alla necessità di preservare il suddetto meccanismo notificatorio, e non è in detti termini ipotizzabile che l’ordine di astensione possa spiegare gli effetti giuridici prefissati tramite la sola notifica del pignoramento al terzo.
Le conseguenze di tale omissione sono correlate alla natura essenziale e costitutiva dell’ordine di astensione; la mancata notifica del pignoramento nei confronti del contribuente esecutato determina una nullità insanabile, in alcun momento passibile di essere purgata tramite costituzione del diretto interessato nel giudizio di opposizione ex art. 615.2 cpc. Si è di fronte per la Corte di Legittimità, ad una fattispecie di giuridica inesistenza, generata dalla insussistenza del requisito primario del pignoramento, rappresentato dall’ordine di astensione ex art. 492 cpc (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 1 Gennaio 2026, N° 6).

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