PRESCRIZIONE DECADENZA IMU TARI

NATURA E DURATA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DELLA POTESTA’ DI RISCOSSIONE IMPOSITIVO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

A quali termini è soggetto l’ente locale nell’esercizio del proprio potere di riscuotere tasse imposte e tributi? Ed entro quanto tempo lo stesso può essere esperito?

Trattasi di due domande circostanziate e complesse sotto il profilo tecnico, le cui risposte assumono grande rilievo pratico, in quanto la eventuale intempestività dell’azione tributaria costituisce la premessa per una possibile impugnativa, da parte del contribuente, avverso atti di accertamento notificati dall’Ente pubblico. In sostanza, si tratta di un tema idoneo a fornire un importante avallo -sovente anche l’unico motivo cui si affida l’impugnativa giurisdizionale, oggi disciplinata dall’art. 64, Decreto Legislativo N. 175/2024- per il contribuente nella declaratoria di illegittimità degli accertamenti. Occorrono, perciò, risposte precise e circostanziate in merito.

Queste ultime si possono rinvenire in una recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione, la N° 1781 del 26 gennaio 2026, contenente un quadro dettagliato della tematica, così da dipanare ogni dubbio in materia di accertamento dei tributi locali, con riferimento esclusivo sui termini di esercizio dell’attività impositiva e sulla loro corretta configurazione. Si proceda con ordine, partendo dalla premessa recuperatoria che ha ingenerato il chiarimento da ultimo reso nella sede di legittimità.

La vicenda ha inizio quando una società decideva di ricorrere avverso alcuni avvisi di accertamento emessi dal Comune per infedele dichiarazione relativa alla Tari dovuta dal contribuente. Il ricorso veniva parzialmente accolto e spingeva il Comune ad appellare la sentenza dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado al fine di ottenerne la riforma. Il Giudice dell’appello procedeva ad accogliere l’impugnativa promosso dal Comune ma, al tempo stesso, accoglieva anche l’appello incidentale del contribuente, limitatamente all’eccezione di decadenza mossa avverso uno degli accertamenti (2014), ritenendo l’atto impositivo notificato oltre i termini decadenziali previsti dalla normativa di riferimento, e alla applicabilità del cumulo giuridico, anziché del cumulo materiale.

La vicenda, tuttavia, non si concludeva dinanzi al giudice di merito, ma proseguiva dinanzi alla Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato dal Comune avverso la sentenza della CGT. Nello specifico, il Comune fondava il ricorso su un unico motivo, ovvero sulla violazione e falsa applicazione dell’art 1, comma 161, L. 296/2006 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cc in quanto, considerato essere il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento per dichiarazioni incomplete o infedeli fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, alla data della notifica dell’accertamento il termine non era scaduto.

La Suprema Corte, investita della questione, analizzati i fatti di causa, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso promosso dal Comune.

Innanzitutto, la Corte ritiene ribadire come, in materia tributaria, sia necessario un preliminare distinguo tra decadenza e prescrizione, dove la prima si riferisce all’esercizio del potere impositivo -ovvero il termine entro il quale l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento-, mentre la seconda determina il lasso di tempo decorso il quale si estingue il diritto di credito. Diritto di credito che, si badi, sorge una volta espletata l’attività di accertamento.

Prosegue, poi, aggiungendo un ulteriore elemento necessario per comprendere bene l’ipotesi concreta. Infatti, la stessa sottolinea come la controversia rientri nella materia dei tributi locali, ragion per cui occorre applicare quanto prestabilito dalla Legge finanziaria del 2007, volta a prevedere un termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Per gli accertamenti tributari operati dal Comune trova applicazione l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 secondo cui “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Norma che ha esteso fino al quinto anno il potere di accertamento, un tempo circoscritto ad anni tre.

A questo termine, si aggiunge (ma non si sostituisce) un altro di decadenza, disciplinato dall’art. 1, comma 163, L. N° 296/2006, relativo la notifica del titolo esecutivo ovvero il ruolo incorporato nella cartella di pagamento fissato entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Una volta notificata la cartella di pagamento, non vi è più alcun termine decadenziale, bensì inizierà a decorrere il termine prescrizionale, il quale non viene fissato dalla normativa, ma trova avallo nella giurisprudenza della stessa Corte di legittimità che, con riferimento al termine prescrizionale del credito relativo ai tributi locali, è stato coerenziato al quinquennio utile sancito dall’art. 2948 cc, N. 4. La ratio del termine di prescrizione breve è da correlarsi alla stregua della natura periodica di tali tributi.

Premessa tutta questa accorta disamina dei termini, la Suprema Corte giungeva alla conclusione per cui la CGT di secondo grado non aveva correttamente applicato il termine decadenziale quinquennale previsto per la notifica dell’atto di accertamento, bensì quello ancora più breve di tre anni previsto, invece, per la notifica del ruolo, quale momento successivo rispetto alla notifica e perfezionamento dell’atto di accertamento. Pertanto, è stato accolto il ricorso con rinvio alla Corte di secondo grado per una nuova statuizione.

In conclusione, si può sostenere come, in tema di tributi locali, la questione dei termini risulti al quanto delicata, poiché questi possono variare a seconda del momento e dell’atto o potere che deve essere esercitato. Ovviamente, tale differenziazione assume un rilievo preponderante nel contenzioso tributario, ed il mancato rispetto di uno di questi termini può rendere del tutto invalida la pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza N° 1781 del 26 gennaio 2026).

Studio Legale avvocato Francesco Noto – Roma Cosenza Napoli

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