La Corte di Cassazione reitera lo stretto margine di contestazione riconosciuto all’acquirente non consumatore di una autovettura usata, qualora sopravvengano difetti non passibili di considerarsi occulti, e dunque tali da essere accertati con ordinaria attenzione e prudenza.
La vicenda portata all’attenzione delle corti di merito, e poi in ultima istanza della Corte di legittimità, è tutt’altro che infrequente. L’acquirente individua una autovettura usata, ed una volta avvinto dalla autorevolezza del brand e del modello (nel caso di specie si trattava di una Porsche Cayenne) conclude a stretto giro la trattativa con il rivenditore di autovetture usate, salvo prendere effettiva contezza di quanto acquistato solo una volta superata l’euforia del momento.
Il contratto di compravendita sottoscritto tra le parti contiene al suo interno la clausola c.d. “vista e piaciuta”, costituente come notorio una pattuizione correlata al principio sancito dall’art. 1491 cc, a tenore del quale “non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riscontrabili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”
Tempo dopo la conclusione della compravendita, ed una volta calmierata l’euforia dell’acquirente per l’acquisto di un mezzo di lusso, quest’ultimo si avvede della sussistenza di più vizi -taluni persino di carattere estetico-, decidendo così richiedere al venditore una riduzione del prezzo.
Registrato il diniego del venditore, l’acquirente decide rivolgersi al Tribunale, esperendo l’azione di riduzione del prezzo (c.a. actio quanti minoris) ex art. 1492 cc, e ciò al fine di acclarare la responsabilità della società nella collocazione sul mercato di un prodotto gravato da vizi non dichiarati.
Resisteva in giudizio il venditore, fermo nel fare rilevare non solo la possibilità di appurare i vizi presenti sulla vettura compravenduta, ma altresì la sottoscrizione di un contratto recante la clausola del visto e piaciuto, in detti termini idonei a rendere la società immune da ogni pretesa avanzata dall’acquirente.
In entrambi i gradi di giudizio la domanda di riduzione del prezzo veniva respinta, ed in particolare la Corte d’Appello, evidenziava come :
– nella proposta di acquisto in favore di parte non consumatrice si era dato atto espressamente che l’acquirente aveva dichiarato di aver attentamente visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovava, come certificato dalla scheda di valutazione di conformità, che formava parte integrante ed essenziale delle condizioni particolari;
– doveva escludersi, sulla scorta dei documenti versati in atti, la riconducibilità delle manchevolezze riscontrate nella vettura a vizi occulti, in relazione ai quali il venditore fosse obbligato alla garanzia;
– l’attore non aveva offerto gli elementi di prova inerenti all’esistenza di vizi occulti, rimasta altresì incerta la dazione temporale rispetto al momento di acquisto.
Il venditore ha così deciso adire in ultima istanza la Corte di legittimità, lamentando l’erroneo approccio esegetico nelle fasi di merito, non avendo considerato la genesi occulta dei vizi affiorati solo in un momento posteriore all’avvenuto acquisto da parte del ricorrente.
La Corte di legittimità respinge il ricorso, e ritiene innanzitutto condivisibile l’approccio logico palesato nella fasi prodromiche di merito, la cui valutazione sulla riconoscibilità dei vizi costituisce comunque apprezzamento di fatto, insindacabile nella sede di legittimità.
Operata siffatta premessa, i Giudici di Legittimità ritengono oltremodo solutoria la sottoscrizione di un contratto recante una clausola visto e piaciuto, avente il preciso scopo di accertare la presa visione consensuale del bene compravenduto, ad opera dell’acquirente, così da esonerare il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.
Come statuito in altra recentissima sentenza (Cassazione Civile, Ordinanza N. 27698 del 221 Ottobre 2025), restano immuni dagli effetti della clausola in analisi i vizi occulti che il venditore abbia dolosamente occultato. La clausola visto e piaciuto, pertanto, costituisce una fattispecie di esonero, in presenza della quale graverà sull’acquirente la prova non soltanto della connotazione occulta del vizio, ma altresì della preventiva conoscenza da parte del venditore (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Ordinanza N. 29420 del 6 Novembre 2025).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Napoli Cosenza




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