DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO, in forma giudiziale o consensuale, nel primo caso anche con eventuale richiesta di addebito ed affidamento esclusivo della prole. Le fasi di separazione e divorzio potranno essere promosse contestualmente tramite ricorso cumulativo, nell’ambito di apposito procedimento giudiziale ex art. 473bis.29 C.C., oppure in forma consensuale da entrambi i coniugi ex art. 473bis.51 C.C.

Assegnazione della casa familiare.  Ogni qual volta dovrà essere depositato un ricorso per la separazione dei coniugi, o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di concerto con la parte assistita, si valuteranno, per una maggiore efficacia della attività difensiva, la possibile violazione dei doveri coniugali e tutti gli aspetti economici correlati alla instaurazione del giudizio, con particolare attenzione ai profili fiscali. Ciò anche al fine di meglio pianificare l’affidamento condiviso, le richieste di mantenimento – mediante assegno periodico o in conto capitale – in favore del (o della) coniuge, in proprio e quale genitore affidatario o collocatario della prole. In occasione dei giudizi di separazione o divorzio potrà essere valutata l’opportunità di procedere, in chiave suppletiva o integrativa del possibile obbligo di mantenimento, a trasferimenti immobiliari in favore dell’altro coniuge oppure dei figli, fruendo dei vantaggi fiscali sanciti dall’art. 19 L. N° 74/1987.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI STABILITE IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

Lo studio legale offre accurata assistenza a tutti coloro che intendano sollecitare la modifica del trattamento economico stabilito dall’Autorità giudiziaria in favore o a proprio carico, del regime di affidamento o collocamento della prole, oppure del diritto di visita. 

DOMANDE GIUDIZIALI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO PER PROCURA

Lo studio legale ha curato con successo domande giudiziali di divorzio interposte per procura, nelle quali il Difensore ha di conseguenza assunto non soltanto la veste di difensore processuale, ma anche di rappresentante negoziale. Per tutti coloro i quali hanno interesse a proporre una causa di divorzio, senza tuttavia volere comparire innanzi al Tribunale, perché residenti all’estero, o più semplicemente per non volere presenziare con l’ex coniuge innanzi al Magistrato, lo studio legale curerà tutte le fasi del giudizio, e provvederà dapprima a predisporre il testo della procura alle liti e negoziale, curando altresì la fase di legalizzazione del documento, ove il firmatario risieda all’estero. 

GIUDIZI PER IL CATTIVO ESERCIZIO E PER LA DECADENZA DELLA POTESTA’ GENITORIALE, ex art. 316 c.c., 330 c.c. e 333 c.c.; ricorsi al Tribunale ex 473bis.39 C.C. per la risoluzione delle questioni concernenti modalità e inosservanza dell’affidamento, domande giudiziali per la regolamentazione degli obblighi genitorali ex art.  337 ter cc.  

SUCCESSIONI TESTAMENTARIE ED AB INTESTATO, azioni a tutela della quota di legittima, domanda di riduzione del testamento e petizione di eredità. Patto di famiglia ex art. 768 bis c.c. 

DENUNCE DI SUCCESSIONE, preventiva determinazione dei pesi fiscali gravanti su eredi e legatari.

CITTADINANZA IURE SANGUINIS.  Lo studio vanta una vasta esperienza in tema di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, e presta la propria assistenza sul versante amministrativo e giurisdizionale in favore delle persone oggi dimoranti in un paese estero (in particolare le ultime generazioni nate in Brasile ed Argentina), con un antenato italiano, emigrato dall’Italia senza mai naturalizzarsi nel paese di destinazione.

Per coloro i quali hanno un antenato emigrato in Brasile (República Federativa do Brazil), non è di ostacolo la grande naturalizzazione brasiliana approvata dal governo provvisorio con decreto N° 58 del 1889, come sancito di recente dalla Corte di Cassazione. Sarà ovviamente necessario un certificato di mancata naturalizzazione dell’antenato, rilasciato dal Ministero di Giustizia Brasiliano (Certidão Negativa de Naturalização, disponibile tramite web https://deest.mj.gov.br/ecertidao/abrirPesquisa/abrirEmissao.do).

Per coloro i quali hanno un antenato emigrato in Argentina, sarà invece necessario il certificato di cittadinanza del capostipite (formulario 003 o F003) rilasciato dalla “Cámara Nacional Electoral”, di modo da verificare se e quando l’ascendente italiano abbia acquisito la cittadinanza argentina, e pertanto la possibile integrazione di una delle ipotesi sancite dall’art. 8 L. N° 555/1912.