Istituzione di Commissari speciali per le operazioni demaniali  nelle Provincie Napoletane. 

In  nome di S. M.Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per Volontà della Nazione Re d’Italia;

il Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza, incaricato del Dicastero dell’Interno;

il Consiglio di Luogotenenza decreta: 

Art. 1. – Tutte le attribuzioni, che in materia di terre demaniali, erano state accordate ai già Intendenti di queste Provincie napoletane in Consiglio d’intendenza dagli articoli 176, 177 e 186 della legge 12 dicembre 1816, sono trasferite d’ora innanzi a speciali Commissari ciascuno dei quali sarà delegato a compìerle da sè solo in una o più Provincie. 

Art. 2. — Essi procederanno alla quotizzazione dei demani comunali non controversi fra i cittadini di ciascun Comune, secondo le leggi e regolamenti in vigore, e le istruzioni, che potranno essere emanate, ad eccezione di qualche caso straordinario e speciale, che formerà oggetto di rapporto. 

Art. 3. — Esamineranno e dichiareranno, intesa la Commissione forestale, a norma della legge dei 21 agosto 1826, quali fra le attuali terre demaniali in pendio non quotizzate nè dissodate, debbano conservarsi salde nell’interesse della economia silvana. 

Art. 4. — Scioglieranno definitivamente le promiscuità tuttavia esistenti, e giudicheranno da arbitri ed amichevoli compositori tutte le quistioni cui tale scioglimento potesse dar luogo; facendo rapporto al Dicastero dell’Interno per tutte quelle promiscuità, la cui esistenza sarà ritenuta necessaria per circostanze locali ed insuperabili. Avranno ancora la facoltà di rivedere tutte le promiscuità, che si trovassero in qualunque modo autorizzate fino al presente. 

Art. 5. — Porranno di accordo e concilieranno i Comuni e gli attuali occupatori dei demani comunali, sia per i giudizi già in corso e non ancora espletati, sia per quelli da istituire, presentando all’approvazione del Dicastero dell’Interno gli analoghi progetti di conciliazione.  Laddove poi riuscisse impossibile tale conciliazione, procederanno nei limiti della loro competenza, e promuoveranno il celere corso dei giudizi per avventura pendenti presso altre autorità. 

Art. 6. — Pel compimento delle succennate operazioni, e per tutti gli atti e procedimenti preparatori, potranno i Commissari avvalersi di Agenti demaniali di loro approvazione. 

Art. 7. — Le suddette operazioni demaniali dovranno aver termine improrogabilmente per tutto il corso dell’andante anno 1861. 

Art. 8. — Tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni emanate sulla materia rimangono in vigore, in quanto non siano derogate dal presente decreto. 

Art. 9. — La esecuzione del presente decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza, incaricato del Dicastero dell’Interno.