Approvazione delle istruzioni ai Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle Provincie Napoletane.  In nome di S. M. Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia;

il Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane;

Visto il decreto del dì primo di gennaio di questo anno, col quale furono istituiti Commissari speciali per recare a compimento le operazioni demaniali in queste provincie;

Vista la necessità di regolare le operazioni dei detti Commissari con apposite istruzioni, secondo che era preveduto con l’articolo secondo del detto decreto; Uditi i Commissari finora nominati, nei loro rilievi;

Preso il parere della Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei conti;

Sulla proposizione del Segretario generale del Ministero dell’Interno, incaricato del Dicastero dell’Interno e Polizia, decreta: 

Art. 1. — Sono approvate le annesse istruzioni per le operazioni dei Commissari demaniali, istituiti col decreto del primo gennaio 1861

Art. 2. — Al’ Segretario Generale del Ministero dell’Interno, incaricato del Dicastero dell’Interno e Polizia, è affidata la esecuzione del presente decreto.  Istruzioni ai Commissari speciali incaricati con decreto 1 gennaio 1861 per lo stralcio delle operazioni demaniali 

CAPITOLO I  DISPOSIZIONI GENERALI ED OPERAZIONI PRELIMINARI 

Art. 1. — I Commissari regi, a norma degli stabilimenti in vigore, sono incaricati di procedere a due distinte operazioni. La prima consiste:  1) Nello scioglimento delle promiscuità a norma del  decreto del dì 1°  gennaio 1861;  2) Nella divisione in massa dei demani ex-feudali o ecclesiastici tra gli antichi baroni, i luoghi pii, gli aventi causa  da essi ed i Comuni, qualora tuttavia ne esistano;  3) Nelle reintegre dei demani comunali usurpati. La seconda consiste nelle suddivisioni in quote di tutte questa parti di demani spettati o reintegrati ai Comuni, non che di tutti i demani di originaria loro appartenenza, secondo le regole stabilite nel capitolo V di queste istruzioni: il tutto a norma delle leggi eversive del sistema feudale, pubblicate dal 1 settembre 1806 in poi per lo scioglimento delle promiscuità, per la ripartizione dei demani, e per la esecuzione delle decisioni della Commissione feudale. 

Art. 2. — Le forme del procedimento delle dette operazioni demaniali sono puramente amministrative. I Commissari quindi fisseranno nel loro prudente arbitrio, e secondo la diversità dei casi, i termini delle operazioni medesime, salvo quanto è disposto nelle presenti istruzioni sull’oggetto, in applicazione dell’articolo 37 delle istruzioni dei 10 marzo 1810. 

Art. 3. — I Commissari non possono dispensarsi dal sentire prima il parere dei Consigli comunali interessati nella divisione, e sono facoltati di prendere l’avviso benanche dei Consigli di Governo, qualora lo credano. Quante volte il Consiglio sia interpellato dal Commissario dovrà deliberare 1d’urgenza.  I Governatori delle provincie delegheranno ai rispettivi Intendenti la facoltà di convocare straordinariamente ciascun Consiglio comunale per l’oggetto, sulla richiesta del Commissario demaniale. 

Art. 4. — I Commissari escluderanno dal prendere parte alla votazione dei Consigli comunali, quelli fra i loro componenti, contro cui o già pende, o dovrà istituirsi litigio per occupazione di beni comunali, e quelli che sieno interessati nello scioglimento delle promiscuità esistenti. 

Art. 5. — Al giungere che farà nella provincia ciascun commissario, si farà presentare dal Governatore un quadro, dal quale appariscano:  1) Le promiscuità esistenti in ciascun Comune, sia perchè tali ab antiquo, sia perchè superiormente autorizzate, distinguendosi le une dalle altre;  2) Quelle per le quali trovasi già iniziata una procedura di scioglimento;  3) Tutti i giudizi pendenti per tale scioglimento;  4) I demani ex-feudali o ecclesiastici in ciascun Comune pei quali sia cominciata, ma non ancora compiuta, la divisione in massa;  5) Quelli la cui divisione non sia neppure cominciata;  6) I giudizi pendenti per l’oggetto;  7) Tutti i demani comunali, distinguendo quelli boscosi e quelli addetti al pascolo;  8) Tutti i demani controversi;  9) Tutte le terre occupate da coloni perpetui ed inamovibili, che ai termini dell’articolo 17 delle Istruzioni dei 10 marzo 1810 debbono essere mantenuti nel possesso delle quote migliorate, il numero delle quote e il nome di ciascun colono,  10) Tutte le terre demaniali illegittimamente occupate, con la indicazione delle contrade e del nome degli illegittimi occupatori;  11) I giudizi pendenti sull’oggetto, e quelli non ancora istituiti;  12) Le suddivisioni compiute, con la indicazione delle quote rimaste senza richiesta, di quelle devolute e delle altre abbandonate;  13) Le suddivisioni iniziate e non ancora approvate;  14) Quelle non intraprese affatto;  15) Tutte le quistioni pendenti sulla materia delle suddivisioni;  16) La lista degli Agenti demaniali, sieno circondariali o di mandamento, già nominati precedentemente per le divisioni pendenti, e delle persone probe, che, ai termini dell’articolo 4 del decreto dei 3 decembre 1808 possono per la loro capacità essere scelte al disimpegno di simili funzioni;  17) Ed uno stato di tutti i periti, esperti ed agrimensori probi, con l’indicazione del Comune di nascita e di residenza di ciascun; cercando, per quanto sia possibile, comprendervi coloro che sappiano almeno sottoscrivere. 

Art. 6. — I Commissari si serviranno di questi stati in linea d’indicazione, ma dovranno procedere alla verifica dell’esistenza effettiva delle dette pendenze. 

Art. 7. — Prima cura dei Commissari sarà quella di procedere simultaneamente in ciascun Comune alle operazioni dello scioglimento di promiscuità, delle divisioni in massa, e delle reintegre, qualora 2vi sia luogo a tutte o ad alcune di esse. Queste compiute, procederanno alla suddivisione in quote della massa divisibile. Art. 8. — Tutte le autorità sono obligate a dare ai Commissari ripartitori ed ai loro Assessori tutti i chiarimenti, che potranno loro occorrere e prestarsi ad ogni richiesta di forza pubblica, di cui avranno bisogno nelle loro operazioni.

Art. 9. —  I Commissari dovranno rimettere al Dicastero dell’interno le perizie, la pianta, i verbali di confinazione, le ordinanze e tutti quegli altri atti, dei quali avranno tenuto ragione nel pronunziare. Al quale uopo le parti concorrenti nella divisione presenteranno una triplice copia, in carta semplice, dei titoli che sostengono le loro deduzioni, per esserne una rimessa dal Commissario al Dicastero dell’interno l’altra per restare nell’Archivio del Comune, e la terza da trasmettersi al Governatore della Provincia per depositarsi nell’Archivio provinciale 

Art. 10. — Passeranno ai Direttori delle contribuzioni dirette copia della loro ordinanza definitiva, quando contenga assegno di corpi o di quote, la quale terrà luogo del quadro, di cui parla l’art. 40 delle istruzioni dei 10 marzo 1810, affinché faccia seguire i debiti cangiamenti  di quota. 

Art. 11. — Nel caso di dubbi, essi consulteranno il Dicastero dell’Interno lo terranno informato dello stato corrente delle loro operazioni e provocheranno tutte le altre disposizioni che il disimpegno di questo pubblico servizio potrà far vedere loro necessarie. 

Art. 12. — Tutte le volte che i Commissari pronunzieranno con ordinanze definitive sulle reintegre, sulle divisioni, e anche sullo scioglimento della promiscuità dovranno prima prendere in iscritto l’avviso di due funzionari pubblici della Provincia. Essi non saranno ligati dal parere da questi manifestato, ma nelle loro decisioni dovranno indicare il tenore dello avviso ed i nomi dei funzionari consultati. 

Art, 13. — Le spese della divisione cederanno a carico di tutti coloro che vi concorrono, in proporzione della quota a ciascuno assegnata. In tali spese sono comprese quelle degli agenti, periti, agrimensori, indicatori, atti d’intima, ed altro; non che le somme che i Commissari stimeranno accordare per gratificazione agl’impiegati delle Segreterie di Governo, d’intendenza o di Comuni da essi adibiti. Dovranno tali spese  essere anticipate dai Comuni, che ne saranno rinfrancati da chi e come per legge. Per farvi fronte i Commissari potranno valersi, senza bisogno di superiore preventiva autorizzazione, di qualunque articolo dello stato finanziere delle Università, che possa offrirne latitudine, ponendosi all’uopo di accordo col Governatore della Provincia. 

Art. 14. — Ogni spesa sarà pagata direttamente alla persona cui va dovuta dal Cassiere comunale e su mandato del Sindaco, tratto dietro ordine in iscritto del Commissario, onde figurare nei conti morali e materiali.

Art. 15. — Per le indennità da darsi agli agenti distrettuali, ai periti, agli agrimensori e ad altre persone impiegate nelle operazioni della divisione, i Commissari si faranno presentare dai Governatori il regolamento, che a’ termini dell’art. 45 del decreto dei 3 dicembre 1808, deve esistere in ciascuna Provincia. In mancanza, facendo anticipare loro nel corso della operazione una somma per provvedere alle spese giornaliere di viaggio, cibaria ed altro, dopo sentito il parere del Consiglio comunale interessato, e secondo i luoghi, determineranno il compenso definitivo a ciascuno dovuto, in proporzione del lavoro e della maggiore o minore celerità, con cui lo avrà condotto a termine. 

Art. 16. — Le parti interessate nelle operazioni da compiersi dai Commissari, qualora non abbiano domicilio reale nel Comune ove dovrà procedersi allo scioglimento delle promiscuità, alla divisione, alle reintegre ed anche alle conciliazioni, dovranno fare la elezione del loro domicilio nel detto Comune fra venti giorni dalla data di un bando analogo, che a cura del Commissario sarà emanato in ciascun Comune.Il bando enuncierà specificatamente le terre demaniali per le quali si procede. La elezione del domicilio si dovrà far conoscere al Sindaco del Comune e al Governatore della Provincia con atto di usciere, loro intimato nelle forme ordinarie di rito, il cui originale sarà da essi vidimato. Così nel Comune, come nella Segreteria del Governo, sarà perciò tenuto apposito registro, sul quale sarà scritto, con ordine numerico il domicilio eletto dalle parti: ed il numero sotto del quale sarà segnato il domicilio nel registro, verrà nel momento dell’apposizione del visto notato sull’atto originale, che sarà conservato dalle parti. 

Art. 17. — Tutte le intimazioni al domicilio eletto dalle parti, non escluso il reclamo alla Gran Corte dei Conti avverso le ordinanze, saranno validi. Il reclamo sarà sempre devolutivo. 

Art. 18. — Ove le parti abbiano omesso di fare nel termine sopra stabilito la elezione del domicilio nel detto Comune, sarà valida la intimazione fatta per bando, nel Comune medesimo, e nella Cancelleria del Giudice di mandamento, il quale ne visterà l’originale, e ne farà prendere nota in apposito registro. 

Art. 19. — Ogni atto del procedimento sarà fatto pel ministerio del servente comunale alla persona o al domicilio delle parti, qualora abbiano domicilio reale nel Comune.  Le ordinanze definitive delle operazioni ed i reclami contro le stesse dovranno poi essere intimate nelle forme prescritte dalla legge dei 25 marzo 1817. 

Art. 20. — I Commissari, in caso di dubbio, procederanno secondo le disposizioni contenute nel Decreto dei 3 luglio 1810 e nel rescritto dei 27 gennaio 1816.  CAPITOLO II DELLE CONCILIAZIONI

Art. 21. — I Commissari demaniali inizieranno le loro operazioni in ciascun Comune, prendendo cognizione di tutti i giudizi pendenti e di tutte le conciliazioni intraprese, per menarli fine, per quanto riguarda la materia demaniale. 

Art. 22. — In quanto ai giudizi pendenti, il cui procedimento non sia ancora espletato, faranno opera di comporre le parti ad amichevoli accordi. Se vi riusciranno, manderanno subito i verbali di conciliazione al Dicastero dell’Interno, perché sieno ritualmente approvati.  Se l’esperimento riesca inutile, ne daranno subito avviso a chi di diritto, perché i giudizi, dovunque pendenti, sieno immediatamente continuati e compiuti, secondo la legge.  Circa i giudizi, che trovinsi già espletati in quanto al procedimento, ma pei quali è ancora sospesa la superiore sanzione, potranno i Commissari, sia spontaneamente per effetto della ispezione dei luoghi e dei documenti, sia per delegazione speciale del Dicastero dell’Interno, far rilevare tutte quelle circostanze che possono influire sulla loro finale decisione. 

Art. 23. — In quanto alle pendenti conciliazioni, distingueranno quelle che, ritualmente approvate, non sieno state ancora eseguite, dalle altre che abbiano avuta esecuzione senza essere state preliminarmente approvate. In quanto alle prime, le faranno immediatamente eseguire.  In quanto alle altre, ne faranno accurata disamina, e trovandole fondate sopra norme di perfetta giustizia, le sottoporranno alla superiore approvazione; trovandole lesive ai diritti dei Comuni, chiameranno di nuovo le parti a novello esperimento di più equa conciliazione. Riuscendo a comporle in accettevole accordo, ne sottoporranno il verbale alla superiore approvazione. Non riuscendo, dichiareranno rescissi tutti gli atti della preventiva esecuzione, e ne daranno avviso alle autorità amministrative, perché dei diritti dei Comuni sia fatto esperimento dove e come conviene. 

Art. 24. — Nelle materie di loro propria competenza cureranno similmente, innanzi tutto, di far cessare le controversie col mezzo della conciliazione. Non potendo riuscirvi fra i dieci giorni consecutivi a quello della presentazione dei richiami, essi pronunzieranno nei limiti della propria giurisdizione. 

Art. 25. — In tutti i sopradetti casi la superiore approvazione sarà impartita colle norme del decreto del 6 ottobre 1860. 

Art. 26. — Le parti potranno essere legalmente rappresentate nella conciliazione, ma i loro mandatari dovranno esibire al Commissario le facoltà speciali, loro concedute, con autentico, che rimarrà presso del Commissario medesimo, essere alligato al verbale. 

Art. 27. — Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti,  o da chi legalmente le rappresenta, e dal Commissario.  Per le parti, che non sapranno o non potranno sottoscrivere, supplirà la loro dichiarazione, espressa nel verbale.  

Art. 28. — Il verbale sarà sempre sottoposto a registro. 

Art. 29. — Per lo sperimento di tutte le sopradette conciliazioni, salvo la spontanea comparsa delle parti, il Commissario inviterà coloro, che debbono intervenirvi, a recarsi alla sua presenza, con atto di avviso, che farà loro giungere per mezzo del servente comunale, addetto all’ufficio della conciliazione, indicando loro il giorno e l’ora della comparsa.  In caso di contumacia di una o di tutte le parti sarà rinnovato l’avviso con l’intervallo a comparire di non meno che otto giorni, salvo l’aumento legale per le distanze.  Verificandosi altra contumacia, si dichiarerà fallito l’esperimento della conciliazione, e si procederà oltre ai termini degli art. 18 e 19. L’avviso sarà in ogni caso intimato alla persona o al domicilio reale delle parti, sempre valendosi del  ministerio dei serventi comunali. Allorquando il domicilio reale non sia nei Comune, si seguirà il disposto degli art. 17 e seguenti di queste istruzioni 

Art. 30. — Le trattative della conciliazione sospenderanno il corso del giudizio.  Con ciò non s’intenderanno mai sospesi i termini pei gravami o per quegli atti del procedimento giuridico, che deggiono farsi a pena di decadenza. 

Art. 31. — La conciliazione s’intenderà sempre sottoscritta con la clausola della superiore approvazione.  In pendenza di essa, la conciliazione, sottoscritta dalle parti o dai loro procuratori, sarà irretrattabile 

CAPITOLO III DELLO SCIOGLIMENTO DELLE PROMISCUITA’

Art. 32. — Trovandosi per l’art. 174 della legge del 12 dicembre 1816 vietata ogni promiscuità di proprietà, di rendita o di diritti, i Commissari dovranno in ogni Comune promuoverne lo scioglimento. Essi quindi, sciogliendo definitivamente quelle tuttavia esistenti, giudicheranno da arbitri e da amichevoli compositori tutte le questioni cui tale scioglimento potesse dar luogo, e faranno rapporto al Dicastero dell’Interno per tutte le altre, la cui esistenza sarà ritenuta necessaria per circostanze locali insuperabili. 

Art. 33. — Essi potranno ancora, per l’art. 4 del decreto del dì 1 di gennaio 1861, rivedere tutte le promiscuità che si trovassero in qualunque modo autorizzate. Rivedendole, faranno per ciascuna di esse circostanziato rapporto al Dicastero, proponendo o la continuazione della promiscuità o la rimozione del divieto che vi era a scioglierla, secondo che troveranno o tuttora esistenti o mutate le condizioni, che ne avevano fatta autorizzare la continuazione. 

Art. 34. — I Commissari in ogni caso dovranno prima di tutto consultare i Consigli comunali circa la Convenienza di sciogliere la promiscuità o di farla continuare. 

Art. 35. — Il procedimento da seguirsi per lo scioglimento della promiscuità sarà conforme a quello fissato per la divisione in massa, in tutto ciò che riguarda i doveri degli agenti, dei periti, la loro ricusa e la prova.  Art. 36. – In caso di dubbio sul diritto alla promiscuità, si attenderà allo stato del possesso, riserbandosi alle parti lo sperimento dei loro diritti su i canoni, senza impedirsi l’operazione, a norma dell’art. 18 del decreto dei 3 dicembre 1808, ricordato dall’art. 10 delle Istruzioni del 10  marzo 1810. 

CAPITOLO IV DELLA DIVISIONE IN MASSA

Art. 37. — Tutti i demani ex-feudali o ecclesiastici non divisi, nei quali abbiano luogo gli usi civici e le promiscuità soggetti alla divisione necessaria a norma degli fruenti in vigore. 

Art. 38. — I Commissari, per eseguire tali divisioni, nomineranno subito gli Agenti circondariali o mandamentali, per prendere cura e spingere con zelo ed attività le divisioni medesime, assistendo i periti e sollecitando gli amministratori comunali, onde fornire tutti gli elementi, sui quali deve procedersi al riparto.  Art. 39. — I periti eletti si occuperanno di procedere alla e valutazione del demanio divisibile in ciascun Comune, e di elevarne la pianta, distinguendo i corpi tra loro, ed indicandone la denominazione e contrada, non che la estensione ed i confini, potendo essi all’uopo fare uso d’indicatori locali. 

Art. 40. — Le parti interessate, avvisate in iscritto, per mezzo del detto servente, del giorno ed ora in cui i periti si recheranno sopra luogo, faranno, se lo credano necessario, gli rilievi ed esibiranno al perito ogni titolo o documento conducente  a far bene rilevare quelle circostanze, che menano alla esattezza dell’operazione. 

Art. 41. — I periti, nella relazione, che compileranno sul luogo controverso, faranno menzione dei rilievi e documenti delle parti. La relazione sarà distesa da uno di essi, e da tutti firmata, se  tutti sappiano sottoscrivere. 

Art. 42. — Il Commissario, sempre che stimi necessario, dovrà prendere conoscenza dei demani soggetti alla divisione, verificare le circostanze locali e le condizioni economiche dei naturali, assistito dall’Assessore o dallo Agente si recherà sopra luogo, e cercherà di mettere di accordo le parti e conciliarne gli interessi, anche per le vie di transito e per lo esercizio a servitù rustica, acciò l’ordinanza da emettersi possa soddisfare tutti gl’interessi. 

Art. 43. — Di uffizio, e sui reclami delle parti, il Commissario potrà annullare tutti gli atti fatti nel corso delle iniziate operazioni, o quella parte di essi, che potrà credere conveniente, disponendone con ordinanza la nuova formazione.

Art. 44. — Il Commissario, in vista degli atti ritenuti ovvero rettificati, emetterà la corrispondente ordinanza motivata.

Art. 45. — Il Commissario, ove non trovi con la perizia assicurati i fatti in corrispondenza dei titoli e documenti per avventura a lui presentati, potrà con l’ordinanza disporre tutti quei mezzi istruttori che crederà concludenti a bene stabilire il suo giudizio. Assegnerà perciò un termine nel quale dovranno essere procurati e forniti.

Art. 46. — L’ordinanza in questo caso conterrà i fatti da provarsi. La prova verrà fatta innanzi al Commissario o all’Assessore da lui delegato, con quel procedimento e nel termine che la prudenza del Commissario saprà suggerire, e ciò valga anche nel caso di prova per testimoni.

Art. 47. — Sempre che la ordinanza riguardi corpi la cui confinazione o non sia naturale, o non comprenda intere continenze, o che subiscano distacchi in pro di una delle parti, si dovranno di conseguenza apporre i termini in pietra con le iniziali di colui cui vanno attribuiti. Tale confinazione dovrà essere eseguita dagli stessi periti adoperati per la misura, valutazione e pianta, in presenza dell’Assessore o dell’Agente demaniale, che sarà appositamente delegato dal Commissario, e delle parti interessate, o in costoro contumacia, se avvisate non intervengano. Dovrà ciò praticarsi al più tardi fra un mese dalla intima della ordinanza stessa, ed il tutto costare da analogo processo verbale, la cui minuta si conserverà nell’Archivio comunale, e di cui una copia sarà spedita dal Sindaco, per mezzo del Governatore della Provincia, al Dicastero dell’Interno, ed altra copia per mezzo dello Agente demaniale al Commissario, se tuttavia in funzione; come altre se ne rilasceranno alle parti interessate.  Ove alcuno dei periti, che han fatto la misura di quel corpo si trovi impedito ad eseguire l’apposizione dei termini, sarà surrogato da altro, eletto dal Commissario.

Art. 48. — Ai periti adoperati per lo apprezzo, agrimensori, ecc., non sarà pagato il saldo delle loro competenze, se non dopo eseguito il disposto dallo articolo precedente. Potranno solo, per le prime operazioni fatte, domandare una somma in conto, che, a prudenza del Commissario, non sarà minore del quarto, nè maggiore della metà dello intero. 

CAPITOLO V DELLE REINTEGRE

Art. 49. — I Commissari si asterranno dall’adottare il procedimento eccezionale della reintegra:  1) quando l’istanza del Comune non sia fondata sulla dichiarazione giuridica, generica come si voglia, della demanialità del fondo controvertito;   2) ovvero quando il prevenuto di occupazione possegga da trenta anni senza molestia nè di fatto nè di dritto, o da dici anni con giusto titolo e buona fede. 

Art. 50. — In tutti questi casi i Commissari faranno accurata disamina del fondamento che avrebbe l’istanza del Comune  nel giudizio plenario, e ne riferiranno ai Governatori del Province perché sia maturamente giudicato se convenga a seguire come giovevole, o abbandonare siccome inutile, questo esperimento giuridico. 

Art. 51. — Seguendo poi l’indirizzo della patria giurisprudenza, sempre che sul demanio comunale, di non dubbia qualità, troveranno:  1) che la longevità del possesso dell’occupatore costi dal’intestazione a pro suo nei catasti posteriori all’eversione  del sistema feudale;  2) che dimostrandosi per ogni altra via l’occupazione non recente e pacifica, l’occupatore abbia migliorato il terreno con immegliamenti permanenti e fissi al suolo;  3) che il Comune abbia lungamente riconosciuto il possesso dell’occupatore, riscuotendo, da oltre dieci anni, un canone qualsivoglia, sia in generi, sia in danaro;  4) che la molteplicità delle occupazioni abbia ingenerato tanti rapporti di dìritto fra i possessori delle terre ed i terzi da rendere più temibile che giovevole la reintegra per l’intera popolazione;  5) ovvero da ultimo che l’occupazione di fatto abbia recato le terre, in quantità non molto discoste dalla quota legale in quelle stesse mani, alle quali si sarebbe dovuto o si dovrebbe affidarle col procedimento della quotizzazione.  In tutti questi casi, i Commissari, uditi i Consigli comunali, in via conciliativa, faranno dai periti designare i canoni, da cui dovranno esser gravate le terre occupate, e proporranno quindi i relativi progetti di transazione alla superiore approvazione. 

Art. 52. — Non riuscendo l’esperimento conciliativo, si procederà alla reintegra come per legge. 

Art. 53. — E vi si procederà egualmente pur sempre per le quote dei demani già suddivisi che trovinsi vendute nel termine del divieto, ovvero usurpate dopo l’abbandono del concessionano, o in danno di costui. 

CAPITOLO VI DELLE DIVISIONI IN QUOTE

Art. 54. — Laddove i Commissari rileveranno dallo stato che i demani ex feudali ed ecclesiastici sieno tutti occupati da coloni perpetui inamovibili, a norma dell’art. 28 delle Istruzioni dei 10 marzo 1810, non faranno altro che stabilirvi i canoni, esistendovi col fatto la divisione, ch’è l’oggetto della legge.  

Art. 55. — Essendo la commutazione delle prestazioni coloniche in canoni, pel decreto dei 17 gennaio 1810, di competenza delle autorità giudiziarie, i Commissari non vi potranno procedere che da amichevoli compositori, accogliendo, o anche, ove sia d’uopo, promuovendo l’istanza delle parti. 

Art. 56. — I Commissari, nella esecuzione delle decisioni della Commissione feudale, applicando le definizioni di diritto fatte da essa dovranno determinare nelle loro ordinanze quali sieno i coloni decennali, che col giudicato della Commissione suddetta sono stati conservati nel possesso delle loro terre, e si guarderanno dal fare una seconda dichiarazione generale, la quale abbisogni poi di essere applicata da un terzo giudice; ma dopo di avere messo in mora le parti ad esibire i rispettivi documenti, dovranno definire nel fatto quali sieno i coloni mantenuti nel possesso delle loro terre, come compresi negli effetti della decisione. 

Art. 57 — I Commissari, per le terre in pendio, chiameranno sempre gli agenti forestali a dichiarare quali di esse, per l’angolo d’inclinazione e per la qualità del terreno, in conformità delle leggi forestali, debbano mantenersi assolutamente salde.  Se non le trovino dissodate, richiederanno pure agli agenti forestali, se la coltura boschiva, che per avventura vi si trovi stabilita, sia prosperevole in modo da poter servire presentemente agli usi della popolazione, ovvero se sia mestieri di porre le terre in difesa, perché la vegetazione non vi sia interamente distrutta. Se le troveranno dissodate, promuoveranno le ordinanze di rinsaldamento. In ogni caso, escluderanno queste terre da qualsivoglia quotizzazione. 

Art. 58. — Sciolte le promiscuità, compiute le divisioni in massa, esauriti gli espedienti di conciliazione con ogni specie di possessori di terre controvertite, fatte le reintegre, i Commissari procederanno alla quotizzazione tanto delle terre, che già fanno parte del demanio comunale, quanto di quelle, che vi verranno in qualsivoglia modo aggregate per effetto delle suaccennate operazioni. 

Art. 59. — Pei demani boscosi i Commissari non quotizzeranno che quella sola parte di essi, che potrà dissodarsi senza veruna specie di danno delle terre più basse e dei bisogni essenziali delle popolazioni.  Per le parti dissodabili dei demani boscosi, prima di procedere alla quotizzazione, chiameranno inoltre i Consigli comunali a dichiarare, e per ogni altra via procureranno convincersi, se la coltura boschiva, che vi è stabilita, possa distruggersi senza pubblico danno. 

Art. 60. — Per le terre riserbate all’uso civico del pascolo chiameranno similmente i Consigli comunali a dare avviso, e prenderanno le più accurate indagini per sapere se e in quanta parte possano venire sottratte alla detta destinazione, e quotizzeranno quelle soltanto, le quali potranno coltivarsi senza danno della pastorizia.  Art. 61. — Di tutt’i demani che o per essere riserbati nello stato boscoso, o per dover rimanere addetti all’uso civico del pascolo, o per altre considerazioni, saranno esclusi dalla quotizzazione, i Commissari cureranno che sia fatta, se manchi, esatta designazione in apposite piante e rapporti, che servano di futuro documento della loro presente estensione, continenza e confini. 

Art. 62. — Per le terre inondate e lamose faranno studiare dai periti e proporranno alle autorità Competenti metodi più opportuni per bonificarle, ed essere così atte a successive quotizzazioni.

Art. 63. — I Commissari recheranno prima a termine le quotizzazioni iniziate, e poi daranno principio alle altre non ancora intraprese. 

Art. 64. Nel caso che i Commissari si avveggano che il metodo delle offerte per acquisto di quote non riesca, ed incontri degli ostacoli tanto pei canoni fissati a favore dei Comuni, che per la fondiaria e per la mancanza dei mezzi nei coloni di far valere le terre, coopranno a far disparire 9simili ostacoli, contrari alla idea benefica della legge ed ai progressi dell’agricoltura, proponendo al Dicastero dell’Interno:  1) che sia conceduta ai quotisti per qualche determinato periodo di tempo la diminuzione o anche la totale condonazione del canone infisso sulle quote;  2) che qualche stabilimento di pubblica beneficenza, qualche Monte o altra istituzione, la quale possa offrire dei fondi disponibili, agevoli gli agricoltori, somministrando loro le prime spese e la semenza.  3) E se trovino tali mezzi insufficienti in tutto o in parte, poco utili o impossibili a realizzarsi, suggeriranno altri spedienti da adottarsi per conseguire l’intento. 

Art. 65. — L’ordinanza che approva la quotizzazione conterrà sempre l’elenco degli assegnatari delle quote con le indicazioni più precise di ciascuna quota. 

Art. 66. — Sarà bastevole ai concessionari delle quote per provarne in ogni tempo la proprietà la sola ordinanza del Commissario, della quale sarà loro rilasciata copia. 

Art. 67. — La quotizzazione dei demani è operazione puramente amministrativa. Quindi le ordinanze dei Commissari in questa materia saranno sempre soggette alla superiore approvazione. 

Art. 68. — Contro alle dette ordinanze non compete alle parti reclamo giuridico, ma semplice ricorso amministrativo. 

CAPITOLO VII  DEI RICORSI 

Art. 69. — Perchè non riescano dannosi i giudizi sui reclami avverso le ordinanze e non si mostrino esagerate le pretese dei Comuni, le ragioni, sulle quali essi vogliono fondarli, debbono essere prima attentamente valutate dai Consigli di Governo, e si potrà autorizzare le Università a produrli, nel solo caso si conosca aver queste sofferto una manifesta ingiustizia ed esser la loro ragione evidente

CAPITOLO VIII  DELL’ASSESSORE 

Art. 70. — L’uffizio dell’Assessore sarà di coadiuvare i Commissario in tutte le sue operazioni.  Agli Assessori potranno pure affidarsi dai Commissari gli atti istruttori in surroga degli agenti demaniali. 

Art. 71. — L’Assessore custodirà le tre copie dei rapporti dei periti e degli atti tenuti presenti dal Commissario nel pronunziare, e che presso lo stesso dovranno rimanere. Inoltre sorveglierà che in apposito registro vengano con ordine numerico segnati i dispositivi delle ordinanze commissariali.

Art. 72. — Coadiuverà il Commissario nella corrispondenza; con le autorità per lo adempimento dei suoi doveri.

Art. 73. — Le operazioni degli Agenti demaniali e degli Assessori tanto valgono, per quanto sono omologate dal Commissario.