Risarcimento passeggero

La domanda di risarcimento avanzata dal passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale a chi deve essere rivolta?

Il terzo trasportato è obbligato a formulare domanda nei confronti dell’assicurazione del veicolo a bordo del quale viaggiava (articolo 141 CdA), oppure può avviare le proprie richieste nei confronti del veicolo antagonista, se ritenuto responsabile della collisione (art. 144 CdA)?

Alla domanda può essere attribuita, sin da ora, una risposta pienamente positiva. Insomma, si può benissimo rilevare come la tutela del terzo trasportato assuma i connotati di una tutela risarcitoria piena e non solo limitata al soggetto vettore e, ovviamente, alla propria assicurazione; bensì, secondo l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 9 settembre 2025, N° 24840, la tutela risarcitoria può essere esperita cumulativamente verso il vettore e verso il soggetto ritenuto responsabile civile in un sinistro stradale. Ma per comprendere al meglio i motivi della soluzione, occorre analizzare il caso concreto.

La vicenda nasce allorquando, a seguito di un sinistro stradale, Tizio, in qualità di terzo trasportato, decideva di adire il Tribunale competente per sentirsi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno e proposto contemporaneamente al responsabile del sinistro stradale e al vettore, sia verso le loro compagnie assicurative. Tuttavia, sia il giudice di prime cure e il giudice dell’Appello giudicavano inammissibile la domanda risarcitoria proposta in quanto ritenuta fosse generica e, comunque, infondata.

Tizio decideva, pertanto, di proporre ricorso dinanzi la Corte di Cassazione lamentando l’errore commesso dai giudici adottando la decisione suesposta, visto e considerato questi avessero ritenuto sussistere un divieto di cumulabilità delle domande risarcitorie rivolte sia al vettore che al responsabile. Infatti, Tizio sostiene come la sentenza impugnata abbia mal interpretato quanto già precedentemente affermato dalla stessa Corte di Cassazione in una sentenza e riguardante proprio il rapporto tra l’azione risarcitoria esperibile ex art. 141 (responsabilità del vettore) del Codice delle assicurazioni e l’azione ex art. 144 Codice delle assicurazioni (responsabilità del soggetto responsabile del sinistro stradale). La stessa, infatti, non riterrebbe il rimedio ex art. 141 CdA come alternativo ed eventuale rispetto al rimedio ex art. 144 CdA; bensì esso offrirebbe al terzo trasportato un’azione aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento, e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire verso il vettore indipendentemente venga o meno accertata la responsabilità di tutti gli altri soggetti coinvolti.

La Corte di Cassazione, chiamata a dare una decisione, analizzati gli elementi in causa, ha inteso ad accogliere il motivo di ricorso dell’infortunato, sostenendo come, in tema di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale, il terzo trasportato può benissimo agire in richiesta di risarcimento danni, cumulativamente, sia avverso il vettore sia avverso il soggetto ritenuto responsabile o i responsabili del sinistro proprio perché il binomio artt. 141 e 144 del Codice delle Assicurazioni è stato introdotto dal legislatore al fine di garantire una tutela rafforzata per il terzo trasportato e permettendo a questi di ottenere, comunque, il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite riconosciuto del sinistro cagionato dal caso fortuito, qualora accertato.

Conclude pertanto il Giudice di Legittimità dettando il seguente principio di diritto: “il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo D.Lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito” (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 9 Settembre 2025 N.  24840)    

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma – Cosenza – Napoli

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