Danno pacchetto turistico

Il Tribunale dell’Unione Europea, chiamato dal Giudice interno ad interpretare l’esatto perimetro della Direttiva 2015/2302 concernente i pacchetti turistici ed i servizi collegati, assume nuovamente una lettura favorevole alle ragioni dei consumatori, e ciò anche nello specifico caso in cui questi ultimi abbiano comunque fruito di un minima e comunque deludente parte dei servizi turistici pattuiti con l’organizzatore.

In dettaglio, i ricorrenti nel giudizio del diritto interno avevano stipulato con una agenzia turistica un contratto di soggiorno in un paese straniero, rivelatosi un autentico incubo, e ciò per il fatto che, durante la vacanza, le piscine dell’hotel sono state interessate ad una attività di demolizione ordinata dalla competente autorità del luogo, e che l’intero servizio è stato profondamente inciso da tale ingerenze edilizie.

Una volta fatto ritorno in patria, i consumatori hanno adito il tribunale locale, per vedersi accordato un congruo risarcimento a titolo di danno da rovinata vacanza, ben superiore all’esborso del pacchetto turistico. L’operatore turistico ha avversato la richiesta economica, adducendo non sussistere nel caso di specie i presupposti per addivenire alla risoluzione del contratto, non soltanto perché l’evento era indipendente dalla volontà dell’organizzatore, ma pure perché i clienti avevano comunque fruito di una parte del servizio, e pertanto non poteva configurarsi un inadempimento grave, cui doveva intendersi sottesa la risoluzione del contratto.

Il Giudice interno, nel corso della causa, si interroga sulla interpretazione del diritto nazionale rispetto alla normativa dell’unione, come disciplinata dalla Direttiva 2015/2302 concernente i pacchetti turistici ed i servizi collegati, con specifico riferimento alla nozione di evento imprevedibile, e sulla possibilità di integrale ristoro, pure in ipotesi di parziale fruizione del servizio. Le questioni pregiudiziali mosse al Tribunale dell’unione venivano articolate in quattro diversi interrogativi, ed in dettaglio:

«1)      Se l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4 della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 50, paragrafo 3, punto 2, [della legge relativa ai viaggi], nella misura in cui tale disposizione impone all’organizzatore di viaggi l’obbligo di dimostrare la sussistenza della condizione di colpevolezza in relazione al difetto di conformità imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, qualora il difetto di conformità sia imprevedibile o inevitabile.

2)      Se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale secondo la quale un’adeguata riduzione del prezzo per ogni periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità possa comportare, in considerazione del verificarsi di un grave difetto di conformità, il rimborso integrale del prezzo pagato dai viaggiatori, nonostante il fatto che questi ultimi abbiano fruito di una parte dei servizi forniti dall’organizzatore.

3)      Se l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del prezzo per ogni periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità nonché il diritto al risarcimento per qualunque danno subito in conseguenza di un difetto di conformità siano intesi esclusivamente a ripristinare l’equilibrio contrattuale tra le parti, o nel senso che i suddetti diritti abbiano anche carattere sanzionatorio, volto a dissuadere l’organizzatore dal permettere che si verifichi un difetto di conformità.

4)      Se l’articolo 3, punto 12, della direttiva [2015/2302] debba essere interpretato nel senso che gli atti della pubblica autorità, tra cui la decisione di demolizione di un hotel adottata da un rappresentante del governo, non rientrano nella nozione di circostanze “inevitabili e straordinarie”».

La normativa di riferimento, come anzidetto, è costituita dalla Direttiva 2015/2302, il cui Considerando, dopo avere ovviamente premesso il proposito di massima tutela verso il consumatore, stabilisce che i viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto.

La questione rimessa allo scrutinio della CGUE è disciplinata fagli articoli 3, 13 e 14 della Direttiva UE, volti a sancire:

Art. 3

  • la nozione di circostanza inevitabile, da intendere come una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
  • il difetto di conformità, inteso quale inadempimento totale o parziale rispetto a quanto convenuto;

Art. 13

Qualora una parte sostanziale dei servizi turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile, equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

Qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Art. 14

Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.

2.      Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.

3.      Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità:

a)      è imputabile al viaggiatore;

b)      è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile; oppure

c)      è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

La Corte di Giustizia dell’Unione adotta una lettura difforme da quella ipotizzata dal giudice interno, il quale prospetta la possibilità che la imputabilità ad un terzo dell’evento dannoso richieda una componente non solo oggettiva, ma anche soggettiva di colpevolezza da parte dell’Operatore turistico.

Di contro, e nel dirimere la conformità della legislazione interna con la normativa dell’Unione, la CGUE stabilisce come, l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 osta a una disposizione di diritto nazionale, la quale preveda che al viaggiatore non sia riconosciuto il risarcimento dei danni da parte dell’organizzatore di viaggi interessato in caso di difetto di conformità dei servizi di un pacchetto turistico forniti imputabile a un terzo estraneo alla prestazione di tali servizi, unicamente se tale organizzatore dimostra che detto difetto di conformità sia dovuto a colpa del terzo e sia imprevedibile o inevitabile.

A tal fine i giudici nazionali, nell’applicare il diritto interno, sono tenuti a interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE.

Nessun limite al risarcimento, del pari, può sussistere per il sol fatto che il consumatore ha fruito comunque di una parte dei servizi turistici convenuti con l’Operatore turistico.

Per la CGUE l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che, anche se un viaggiatore ha usufruito di una parte dei servizi forniti da un organizzatore di viaggi, l’adeguata riduzione di prezzo alla quale tale viaggiatore ha diritto in caso di difetto di conformità di tali servizi può corrispondere a un rimborso integrale del prezzo del pacchetto turistico di cui trattasi qualora tale difetto di conformità sia di gravità tale, tenuto conto del suo oggetto, da rendere il pacchetto turistico oggettivamente privo di interesse per detto viaggiatore.

Il tema del risarcimento, affrontato dal Giudice comunitario, non deve essere letto come un qualcosa a carattere punitivo, in quanto costituisce misura di carattere perequativo, ed in tale ambito deve essere valutato. Ne è conseguito per il Giudice sovranazionale come, l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che il diritto a un’adeguata riduzione di prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità e il diritto al risarcimento per qualunque danno subito in conseguenza di un difetto di conformità, previsti da tale disposizione, hanno lo scopo di ristabilire l’equilibrio contrattuale tra gli organizzatori di viaggi e i viaggiatori e non di sanzionare tali organizzatori.

L’ultimo punto, il più dibattuto, concerneva la possibilità per l’Operatore turistico di prevedere la demolizione ordinata da parte delle locali autorità; su tale punto, si è visto, il giudice nazionale si interrogava sulla possibilità di considerare un tale evento come obiettivamente imprevedibile, e pertanto non passibile di suffragare il risarcimento richiesto dal consumatore.

L a CGUE è tuttavia di contrario avviso, e la nozione di “circostanza imprevedibili e straordinarie” non può annoverare anche una attività edilizia che comunque non presenta fattori di assoluta novità rispetto al momento della sua esecuzione. In detti termini, per il Tribunale dell’Unione, l’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che le situazioni risultanti dall’adozione di atti di esercizio del potere pubblico, quali la demolizione di un’infrastruttura turistica in esecuzione di una decisione di un’autorità pubblica, non rientrano nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, qualora tali atti siano stati adottati a seguito di un procedimento che ha consentito agli interessati, quali l’organizzatore di viaggi di cui trattasi o i suoi eventuali fornitori di servizi turistici, di averne conoscenza in tempo utile prima della loro esecuzione (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 23 Ottobre 2025, Causa C.469/2024).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Napoli Cosenza

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