In quali casi il titolare di un supermercato o di un centro commerciale è tenuto a risarcire il cliente che si procura un danno a seguito di caduta all’interno del punto vendita?
Sul punto interviene la Corte di Legittimità, con una Ordinanza volta a circoscrivere le ipotesi di responsabilità della struttura, non passibile di essere configurata quale mero automatismo, per il solo fatto che l’infortunio sia occorso su una parte di immobile di proprietà della struttura commerciale.
La vicenda conteziosa nasce appunto da una domanda intentata da una cliente contro il punto vendita, a seguito di caduta rovinosa su uno scivolo in muratura adiacente l’entrata al supermercato. La cliente, come anzidetto, pretendeva essere risarcita, sul presupposto che l’evento dannoso, e quindi la brusca caduta al suolo, si sia verificata per un dislivello presente nel tratto antistante l’ingresso, di proprietà del supermercato, da ritenere a quel punto obiettivamente responsabile ex art. 2051 cc.
Entrambi i giudici di merito, ed in particolare la Corte d’Appello, hanno rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo che l’episodio sia da ascrivere a mera disattenzione della cliente, abituale frequentatrice dei luoghi, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale, dove è pure emerso essere il dislivello connotato da differenti colorazioni.
La danneggiata ha così adito in ultima istanza la Corte di Cassazione, ribadendo, nei cinque motivi di ricorso, la connotazione obiettiva della responsabilità ex art. 2051 cc, deputata a quel punto a far ricadere sul proprietario della struttura la dimostrazione di un intento volto ad ovviare alla conseguenze dannose.
La corte di legittimità ha tuttavia respinto i motivi di ricorso, riepilogando l’esatta cornice che delinea la prospettiva di risarcimento in caso di invocato danno da custodia.
Dopo avere premesso la connotazione obiettiva della responsabilità ex art. 2051 cc, e gli obblighi deduttivi in capo al proprietario, una volta emerso il nesso causale tra il bene in custodia e l’evento dannoso, il Giudice nomofilattico ha rammentato in quali casi in custode può andare esente da responsabilità, ovvero allorquando si registri una ipotesi di caso fortuito, consistente in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.
In questo caso, si impone un distinguo:
a) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, la responsabilità del custode è esclusa in ipotesi di evento obiettivamente imprevedibile ed inevitabile;
b) se il caso se il caso fortuito e consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, occorre verificare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, ed in che misura ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”.
La responsabilità del custode deve essere per intero esclusa, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”, redendo a tal fine irrilevante che la condotta della vittima fosse in astratto prevedibile.
Ed allora, allorquando emersa la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, l’accertata disattenzione al momento della caduta esclude la responsabilità ex art. 2051 cc sotto un duplice ambito prospettico:
– costituisce fattispecie idonea ad interrompere il nesso di causalità, così da rendere il custode esente da ogni responsabilità nella verificazione dell’evento;
– la disattenzione costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, rendendo in detti termini ininfluente che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile (Corte di Cassazione, Sezione terza Civile, Ordinanza 28 Agosto 2025 N. 24071)

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Napoli Cosenza




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