Possibile la rinuncia al contributo per il mantenimento dei figli

I Giudici di Legittimità ritengono trattarsi di diritto disponibile, escludendo pertanto il diritto di ripetizione in favore del coniuge che ha deciso di accollarsi tutte le spese. Cassazione Civile, Sez. I, 20 Dicembre 2011, n. 27653

Cassazione Civile, Sez. I, 20 Dicembre 2011, n. 27653
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1244 depositata il 13 dicembre 2006 – la Corte d’appello di omissis, provvedendo
sui gravami proposti avverso precedente decisione del Tribunale di omissis in via principale da B.G.
ed in via incidentale da C.L., ha confermato il rigetto della domanda proposta dal B. tesa ad ottenere
la condanna del coniuge alla restituzione della somma pari alla metà delle spese da lui sostenute nel
tempo nell’importo di L. 360.00.000 per il mantenimento della figlia A., affetta da disturbi psichici
e poi interdetta, a lui affidata ed in subordine di quella di arricchimento senza causa e di utile
gestione.
Avverso questa decisione B.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi resistiti
dall’intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memori difensiva ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare va dichiarata l’irricevibilità della documentazione allegata alla memoria
difensiva del ricorrente relativa al procedimento da lui attivato per ottenere la modifica delle
condizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio, neppure notifica alla controparte, siccome la
sua produzione non è ammessa dal disposto dell’art. 372 c.p.c. non riferendosi alle ipotesi tipiche ivi
contemplate.
Il ricorrente deduce col primo motivo vizio d’omessa e/o contraddittoria motivazione su fatto
decisivo, riscontrabile nell’articolazione della motivazione in passaggi argomentativi la cui lettura,
secondo la rappresentata frammentazione (1.- affermazione della validità della rinuncia al
contributo del coniuge, perchè riferita a diritto disponibile, 2.- qualificazione degli esborsi sostenuti
in termini di liberalità non ripetibili, 3.- rilievo decisivo attribuito all’omessa assunzione di iniziative
intese alla modifica delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio, 4.-. omesso
accertamento delle capacità economiche della C. al fine di accertare la sua quota di contribuzione ai
bisogni della figlia), ne evidenzierebbe l’incongruenza. Denuncia inoltre il vizio di ultrapetizione in
cui sarebbe incorsa la Corte del merito, per aver preso in considerazione le condizioni economiche
di controparte in carenza della relativa eccezione.
La resistente deduce l’inammissibilità del motivo.
Rileva la Corte di merito, osservando che il B. aveva assunto a proprio carico esclusivo la figlia sia
in sede di separazione personale dalla moglie che nel giudizio di divorzio, ove dichiarò di rinunciare
ad esigere alcunchè dalla stessa e di non aver pretese a titolo di mantenimento della fanciulla,
ancora all’epoca minorenne, che le relative statuizioni non avevano sancito alcun obbligo solutorio
della madre in relazione; alle esigenze della figlia, nè di tale assetto il B. aveva in seguito chiesto la
modifica ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 e dell’art. 710 c.p.c.. Stante la sua rinuncia al
contributo del coniuge, pienamente valida in quanto relativa ad un diritto disponibile, la sequenza di
comportamenti del B. attraverso i quali egli ha provveduto, nel tempo e continuamente, ai bisogni
della figlia, tuttora non autosufficiente, rappresentano atti di liberalità non ripetibili. La domanda
principale merita dunque il rigetto per inesistenza di una determinazione giudiziale che consenta di
quantificare l’obbligo della madre anche in relazione alle sue capacità economiche; quella di utile
gestione è parimenti infondata poichè l’attore ha adempiuto ad obbligazione, per sua stessa libera
determinazione propria e non della convenuta; quella sussidiaria d’arricchimento senza causa infine
è inammissibile per difetto di tale requisito, potendo il B. esperire azione d’accertamento che
ripartisse tra lui e la C. gli oneri relativi alla figlia.
La denunciata deduzione del vizio di insufficiente motivazione di questo tessuto motivazionale,
puntualmente ed esaustivamente argomentato, in relazione ai riferiti punti essenziali della
controversia non è accompagnata, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume inidonea (Cass. S. U. 20603/2007).Analogamente, la denuncia del vizio processuale rappresentato non si è tradotta nel quesito di
diritto che, secondo quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., deve tendere all’enunciazione del
principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la
funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso concreto.
La riscontrata omissione determina l’inammissibilità del motivo.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme processuali, artt. 99, 101 e 112
c.p.c., deducendo che il giudice d’appello avrebbe fondato la sua decisione conclusiva sul preteso
mancato accertamento della capacità economica della C. e del quantum del contributo per il
mantenimento della figlia a lei addebitabile, in assenza di specifica eccezione di controparte.
Il conclusivo quesito di diritto chiede se può il giudice di merito addurre, quale elemento
determinante la propria decisione, l’incertezza circa una situazione di fatto nella specie le possibilità
economiche soggettive – la quale, riferita ad una delle parti, solo da essa possa essere eccepita,
specie in tema di diritti disponibili.
La Corte territoriale avrebbe attribuito alle regolamentazioni di tipo economico scaturite dalle
sentenze di separazione e divorzio valore di giudicato erroneamente interpretando l’art. 2909 c.c. e
art. 710 c.p.c.. Il quesito di diritto chiede quindi se debbono considerarsi le statuizioni e
regolamentazioni di tipo economico prese in sede di separazione personale tra i coniugi o di
divorzio immodificabili ovvero vincolanti, anche indipendentemente da fatti successivi che abbiano
mutato quella situazione di fatto.
La resistente deduce l’inammissibilità anche del motivo in esame.
I quesiti di diritto che concludono l’illustrazione delle censure espresse nel mezzo in esame sono
entrambi astratti e peraltro correlati a passaggi logici estrapolati dal contesto del tessuto della
motivazione che, letti in logica consecuzione, costituiscono piuttosto che una ratio decidendi, un
mero argomento rafforzativo della decisione, privo di autonoma rilevanza.
Oltre che generico il motivo è peraltro infondato perchè, secondo quanto ineccepibilmente rilevato
dalla Corte del merito, se la definizione delle condizioni patrimoniali della separazione non subisce
adeguamenti sempre possibili nel giudizio di divorzio (Cass. n. 28990/2008), ovvero in seguito non
venga attivato da parte del coniuge interessato il procedimento di modifica di quelle condizioni,
confermate in sede di divorzio, a mente del combinato disposto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 e art.
710 c.p.c., quell’assetto resta definitivamente consacrato in quei termini, dunque immutato sino a
che non ne venga richiesta la revisione.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ed osserva che la frammentazione della
problematica di causa messa in atto dal giudice d’appello non consente di cogliere la visione
d’insieme e si pone in contrasto col dettato normativo. Sostiene che:
1.- la decisione impugnata ha ammesso la rinuncia con effetti permanenti al concorso del coniuge al
mantenimento della prole, in contrasto col disposto degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., artt. 147 e 148
cod. civ. e artt. 570 e 572 c.p.c.. Il quesito di diritto chiede quindi se il genitore che abbia adempiuto
da solo e per intero al mantenimento della prole rinunciando al concorso dell’altro coniuge o
omettendo o ritardando di chiederlo, per ciò solo abbia esentato quest’ultimo dall’osservanza dei
suoi doveri.
2.- sono stati attribuiti alla rinuncia effetti permanenti e irretrattabili in violazione dell’art. 2909 c.c.,
art. 710 c.p.c., artt. 1325, 1346, 1418 e 1987 c.c.. Si chiede quindi se la rinuncia in questione
assuma valore se manifestata implicitamente nel giudizio di divorzio, o se, guardata come promessa
di non esigere sia annoverabile tra i casi ammessi dalla legge.
3.- la domanda fondata sull’utile gestione non postula che l’obbligazione adempiuta sia certa, liquida
ed esigibile. Il quesito chiede se l’utile esperimento dell’azione richieda che sia determinato il
quantum della quota di pertinenza dell’obbligato.
4.- la domanda di arricchimento senza causa è stata respinta sull’erroneo presupposto del preventivo
accertamento delle possibilità economiche delle parti in contesa. Il quesito chiede appunto se esista
tale presupposto.
Il motivo è privo di fondamento.Inammissibile è la censura espressa in ordine alla rinuncia al contributo della moglie del ricorrente,
in quanto fondata su argomenti che risultano esposti solo in questa sede, non rappresentati al
giudice del merito, pertanto non ammissibili.
Analogamente inammissibile, perchè generica, è la critica indirizzata avverso il rigetto della
domanda di arricchimento senza causa che la Corte territoriale ha correttamente disposto ponendo
l’accento sulla natura sussidiaria dell’azione.
Infondata è invece la censura esposta in materia di negotiorum gestio. Tale figura negoziale trova
sicuramente applicazione nel caso in cui il coniuge abbia integralmente adempiuto al mantenimento
dei figli pure per la quota dell’altro coniuge (Cass. n. 9386/1999), e presuppone dunque un obbligo a
carico di quest’ultimo, rimasto inadempiuto, da cui, come si è sinora rilevato, la C. era stata però
esonerata. Orientata in questo sensi, la decisione impugnata è pertanto immune da critica.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato.
Si dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in considerazione della
natura degli interessi sottostanti l’insorgere della controversia e dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

 

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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