Nullità ipoteca esattoriale

La Corte di Legittimità adotta una posizione favorevole al contribuente, ed annulla la comunicazione di iscrizione ipotecaria, operata dall’Agente di Riscossione ex art. 77 DPR N° 602/1973, senza che quest’ultimo abbia dato prova del perfezionamento della notifica degli atti fiscali pregressi.

In dettaglio, Equitalia Servizi di Riscossione (cui è subentrato il nuovo soggetto pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dall’art. 1 del D.L. N° 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. N° 225 del 2016) ha effettuato la notifica in danno del contribuente di più cartelle di pagamento, trasmesse a mezzo posta; non rivenuto dall’agente postale il diretto interessato, la notifica veniva curata seguendo le formalità dell’art. 60 DPR N° 600/1973 [ai sensi del comma 1, lett. b-bis), se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata], dandosi atto della avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma senza che la stessa venisse fisicamente allegata al fascicolo di lite.

Il contribuente ha impugnato la comunicazione di avviso iscrizione ipotecaria nonché gli atti presupposti (ovvero la cartella di pagamento, proprio in virtù della omessa notifica), e le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado adite hanno respinto l’impugnativa, sul presupposto che non rilevasse la prova della ricezione della raccomandata da parte del destinatario.

Di contrario avviso il Giudice Nomofilattico, secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, il riscontro della notifica va effettuato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. (secondo il combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, D.P.R. n. 600/1973).

E’ pertanto necessario, al fine dell’ulteriore seguito di riscossione, che Agenzia delle Entrate Riscossione effettui e dia prova di tutti gli adempimenti ivi prescritti, compreso l’inoltro al contribuente della raccomandata informativa, allegando in giudizio il relativo avviso di avvenuto deposito, non essendone sufficiente il riferimento alla sola spedizione riportato nella relata dell’atto fiscale.

In caso contrario, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, se impugnata dal contribuente, dovrà intendersi nulla (Corte di Cassazione, Ordinanza 6192 del 7 Marzo 2024).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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