Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che rigetti in ipotesi di fallimento l’indennizzo per anticipato recesso

La Corte di legittimità si è trovata ad individuare, per i fallimenti posteriori al Decreto Legislativo 5/2006, lo strumento processuale idoneo a censurare il decreto assunto dal Giudice delegato ex art. 80 R.D. N° 267/1942. Ci si è chiesti se, in ipotesi di diniego (ovvero di accoglimento, a presidio della Curatela) dell’indennizzo per anticipato recesso del contratto di locazione, la parte soccombente debba esperire il reclamo ex art. 26 L.F., oppure l’opposizione ex art. 98 L.F., ovvero debba riproporre la domanda nelle forme dell’art. 93 LF. Ad avviso degli Ermellini la prima delle soluzioni costituisce la migliore opzione ermeneutica: seppure l’art. 111 bis L.F., introdotto con la novella del 2006, ha sancito, quanto ai crediti prededucibili (tale è l’indennizzo ex art. 80 L.F.), la necessità di veicolarli con le modalità del comma V° -ove contestati-, è altresì certo che, per quelli sorti a seguito di liquidazione dei soggetti nominati ex art. 25 L.F., in ipotesi di contestazione deve trovare impiego il procedimento disciplinato dall’articolo successivo. Seppure la norma non sembra escludere la disciplina generale di accertamento ex art. 93 L.F., si deve ritenere l’art. 80 L.F. una eccezione rispetto alla disciplina dettata per le residue fattispecie dall’art. 111 bis L.F., considerato in detti termini la connotazione fortemente sommaria del procedimento, privo di formalismi e rientrante appieno nella competenza funzionale del giudice delegato. Una diversa soluzione è destinata a creare complesse problematiche processuali, che imporrebbero adottare l’opposizione ex art. 98 L.F. ad una statuizione assunta senza osservare la apposita disciplina ex art. 93 ss L.F. Anche l’evenienza di applicare l’accertamento, nelle forme ordinarie del fallimento, deve essere esclusa, privando il Curatore di uno strumento di tutela in ipotesi di accoglimento, fermo costituire una defatigante riedizione della procedura dinanzi ad giudice così investito per due volte del medesimo rapporto controverso (Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 9 Settembre 2022, N° 26574).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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