Salire a bordo di un conducente in stato di ebbrezza, che poi commette un incidente, determina un concorso di colpa da parte del trasportato?
La Corte di Cassazione respinge un possibile automatismo nel riparto di responsabilità, ed afferma non potersi ascrivere, in via preventiva e astratta, una colpa in capo alla persona che, trasportata a bordo di un veicolo condotto da persona ubriaca, resti suo malgrado coinvolta in un sinistro stradale cagionato proprio dal conducente ebbro. L’accertamento della esistenza e del grado della colpa del trasportato, che patisca un danno in conseguenza di un sinistro stradale, è apprezzamento riservato al giudice di merito.
Questo il principio adottato dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza del 17/09/2024, la N° 24920, volta a ribaltare la contraria decisione della vertenza assunta nel doppio grado di merito.
Il Tribunale e la Corte d’Appello, nel dirimere la lite tra il passeggero e la compagnia assicurativa circa l’entità del danno, avevano entrambi intravisto la sussistenza di un concorso di colpa, nella misura del 50%; il risarcimento da sinistro stradale, in favore del terzo trasportato, è stato dimezzato, per essere la decisione di salire a bordo di vettura, condotta da persona ubriaca, imprudenza tale da determinare un concorso di colpa, fissata appunto nella misura del 50%.
La sentenza di appello viene impugnata nella sede di legittimità, ed il ricorrente censura l’automatismo trasfuso in sentenza, che ha così eclissato ogni approfondimento sulle cause del sinistro, imponendosi a suo dire verificare se la collisione sia dipesa da imprudenza o dallo stato di ebbrezza.
La Suprema Corte, pur dichiarando improcedibile il ricorso (e ciò a causa del mancato deposito della sentenza notificata, da parte del difensore), affronta la tematica nell’interesse della legge ex art. 363 cpc, e ciò al fine di vagliare se, l’interpretazione dell’art. 1227 cc, comma 1, intesa nel senso di esclusione o riduzione del diritto al risarcimento in capo al trasportato da persona ubriaca, sia compatibile con il diritto comunitario.
A tal riguardo, il Considerando XXIII della Direttiva UE 103/2009 prevede proprio che un passeggero non è in grado di valutare in modo adeguato il livello di intossicazione del conducente, e l’obiettivo di dissuadere i conducenti dal condurre sotto effetto di alcool non si raggiunge certo limitando la misura del risarcimento a carico dei conducenti.
Proprio alla luce di tali principi, la Direttiva Comunitaria N° 103/2009 esclude la validità di qualsiasi normativa o pattuizione, operante nei paesi dell’Unione, con cui si precluda il risarcimento del passeggero rimasto vittima di un sinistro, provocato dal conducente ebbro, pure se tale circostanza fosse compresa o comprensibile da parte del trasportato.
La Corte rileva come, se da un lato tale interpretazione appare in contrasto con l’art. 13 della Direttiva 103/2009, al contempo il principio codicistico non viola la normativa comunitaria, una volta consentito al giudice di vagliare in concreto la condotta della vittima, quale fattore di produzione del danno, in detti termini disancorato da valutazioni astratte.
Per i Giudici di Cassazione una lettura dell’art. 1227 cc, comma 1, coerenziata alla direttiva 103/2009, preclude professare la aprioristica sussistenza di un concorso di colpa, in capo alla persona trasportata da un conducente ubriaco; sarà compito del giudice di merito valutare le circostanze del sinistro, nel rispetto dei parametri ex art. 1227cc, comma 1, appurando così se la condotta della vittima costituisca una imprudenza tale da concorrere nella causazione del sinistro (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza 17 Settembre 2024, N° 24920)
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