Il mutuatario che ha ottenuto un finanziamento assistito dall’intervento di un soggetto pubblico nel rimborso degli interessi, può lamentare la connotazione usuraria dell’operazione?
La disposta è negativa, e la Corte d’Appello di Catanzaro, nell’accogliere la tesi di chi scrive, ha respinto l’impugnativa del mutuatario, confermando la piena liceità del rogito notarile, seppure in astratto lo stesso possa contemplare un saggio di interessi moratorio eccedente la soglia di rilevazione prevista dal Ministero delle Finanze.
Nello specifico, un imprenditore ha sottoscritto un mutuo di consolidamento, ovvero un mutuo sottoscritto ed espressamente previsto nel comparto agricolo per ripianare passività pregresse -schema negoziale ritenuto del tutto lecito con la recente sentenza di legittimità a Sezioni Unite N° 5841/2025, che ha superato le pregresse perplessità circa il possibile difetto di causa ex art. 1346 cc di una simile operazione finanziaria-, caratterizzato dal concorso pubblico nel rimborso degli interessi rateali.
Più in dettaglio, il rogito di finanziamento, rispetto alla usuale disciplina di diritto comune, che rimette le condizioni all’arbitrio della banca mutuante e comunque alle condizioni di mercato, presenta una duplice peculiarità:
1) la fissazione di un tasso corrispettivo non rimesso all’arbitrio della banca mutuante, bensì fissato dall’art. 1 DM 21/12/1994 (GU N° 304/1994), che così recita “Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori: a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi; b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO) per le operazioni oltre i 18 mesi”.;
2) il concorso dell’Ente Pubblico nel rimborso degli interessi, fissato dalla Legislazione regionale, proprio alla stregua del citato decreto ministeriale del 1994.
Il mutuante ha inteso convenire in giudizio l’istituto di credito, e ciò al fine di lamentare la usurarietà del saggio moratorio, raffrontato in termini stereoscopici -e dunque senza applicare lo spread del 2,1%- alla rilevazione propria dell’interesse corrispettivo (il mutuo reca datazione Aprile 2000, nel mentre le rilevazioni della Banca d’Italia tengono contro altresì degli interessi moratori, ai fini statistici, solo dall’anno 2003).
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito l’Istituto di Credito, per il tramite di chi scrive, la non operatività dei principi di usurarietà dei tassi, e della relativa rilevazione, alle operazioni bancarie caratterizzate dal supporto pubblico nell’ammortamento degli interessi. Un primo riferimento è da rinvienirsi nell’art. 1 della stessa legge di interpretazione autentica N° 394/2000 -disposizione che ha sancito la esclusiva rilevanza del momento genetico ai fini della disamina di usurarietà, stabilendo al riguardo come, “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento-, a tenore del quale “il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3”.
Altresì, le apposite Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia in materia di Rilevazione del tasso effettivo Globale medio, stabiliscono non essere oggetto di rilevazione le operazioni a tasso agevolato (paragrafo B2 punto 5), pagina 8, ovvero “i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l’impegno di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione”.
Quanto sopra impone pertanto escludere in radice lo scrutinio di usurarietà del mutuo, fermo in ogni caso, nei finanziamenti assistiti dal concorso dell’Ente Pubblico, la necessità di circoscrivere sul piano numerico il raffronto ai soli interessi a carico del mutuatario, escludendo le incidenze contabili non riverberantisi nella sfera giuridica di quest’ultimo.
La ultroneità dei finanziamenti agevolati o con intervento pubblico era stata scrutinata in tempi risalenti dalla giurisprudenza di merito, che aveva così statuito: “Deve escludersi l’applicabilità della normativa in tema di usura ai finanziamenti agevolati, in quanto il tasso di interesse è normativamente previsto, sì che non si pone una questione di superamento del tasso soglia” (Corte Appello di Cagliari, sentenza N° 329/2012); Ancora: “Riguardo alle conclusioni relative all’applicazione da parte del B. di S. s.p.a. di interessi moratori convenzionali illegittimi, deve evidenziarsi che, trattandosi di finanziamenti agevolati, il tasso degli interessi è normativamente previsto e per esso non si pone pertanto una questione di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, come peraltro statuito espressamente dal D.L. n. 394 del 2000 che esclude i finanziamenti agevolati dall’applicazione di detta normativa” (Corte App. Cagliari, sent. N° 949/2016; conf. Trib. Sassari, sent. N° 283/2018)”.
La Corte d’Appello ritiene fondato l’approccio difensivo della banca convenuta, ritenendo escludere “dalla rilevazione ai fini del superamento del tasso soglia previsto per l’usura le operazioni a tasso agevolato, ovvero per i <crediti ristrutturati> o in corso di ristrutturazione, intendendo con tale terminologia proprio i finanziamenti eseguiti a tassi inferiori a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l’impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione” (Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza N. 521 2025 del 21 Maggio 2025)

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