Avviso di ricevimento con firma illeggibile

La Corte di Cassazione effettua un importante distinguo in ordine alle notifiche effettuate a mezzo posta, delineando i casi in cui l’atto giudiziario (ma il principio è altresì valido per l’avviso di accertamento e per la cartella esattoriale, ed in generale per ogni atto di natura fiscale, per i quali si rammenta gli Enti pubblici possono procedere alla notifica diretta ex art. 14 della legge n. 890/1982, senza cioè l’obbligatoria intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori).

Nello specifico caso il destinatario di una notifica poi culminata a sua insaputa in una sentenza di condanna ha promosso appello, eccependo la nullità della notifica effettuata a mezzo posta, il cui relativo riscontro era affidato ad un avviso di accertamento recante una firma illeggibile in una casella diversa da quella predisposta per la firma del destinatario. La incertezza del soggetto che ha curato la ricezione, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe pertanto obbligato Poste italiane ad inoltrare una raccomandata informativa (CAN), non trasmessa nel caso di specie, con conseguente nullità della notifica ex art. 8 L. N° 890/1982.

La parte notificante ha invocato a suo discapito l’indirizzo di legittimità, secondo cui è da intendersi valida la notifica a mezzo posta comprovata da un avviso di ricevimento recante firma illeggibile, posto che in questi casi grava sul destinatario l’obbligo di avversare la ricezione del plico postale tramite apposita querela di falso (tra le innumerevoli Cassazione Civile, sentenza N° 9337/2014, adottata proprio in ordine all’avviso di accertamento).

La Corte di legittimità ritiene tuttavia fondato il ricorso per cassazione promosso dal destinatario della notifica, ed al contempo non aderente al caso di specie i principi dettati in ordine all’obbligo di interporre una querela di falso contro la notifica. Tale incombenza sussiste, ed in difetto la notifica deve intendersi valida, nelle ipotesi in cui la firma sull’avviso di ricevimento è apposta nell’apposita sezione riservata al destinatario; la identificazione visiva da parte dell’Agente postale rende irrilevante la decifratura della forma apposta.

Discorso diametralmente opposto nelle ipotesi in cui la suddetta firma sia apposta in una diversa sezione, senza che ne sia a quel punto specificata la qualifica (ed in nesso con il destinatario), e sia altresì trasmessa, perché divenuta doverosa, la raccomandata informativa.

Viene in sintesi adottato il seguente principio di diritto: è nulla la notifica dell’atto giudiziario (ma lo stesso dicasi per gli atti fiscali) effettuata a mezzo posta, ove la firma apposta sull’avviso di ricevimento sia illeggibile ed apposta in un riquadro diverso da quello riservato al destinatario, ove quest’ultimo ne contesti la avvenuta e personale sottoscrizione (Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza 11 Dicembre 2023, N° 34400).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli

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