Responsabilità del notaio

Risponde il notaio delle conseguenze pregiudizievoli cagionate al proprio cliente, nelle ipotesi in cui il professionista, chiamato ad autenticare un contratto preliminare di compravendita, non accerti la effettiva identità della parte venditrice, consentendo così perpetrare una truffa ai danni del compratore.

La Corte di Cassazione torna ancora una volta a ribaltare una doppia conforme di merito (vedasi di recente Ordinanza N° 22250/2023, emessa in accoglimento del ricorso promosso da chi scrive), che aveva escluso, pur a fronte di un appurato inadempimento, la responsabilità del professionista, regolando in favore di quest’ultimo persino le spese di lite.

La vicenda contenziosa si caratterizzava per la comparizione dinanzi al notaio di un sedicente venditore, il quale soppiantava l’identità di altro soggetto -a totale insaputa di quest’ultimo-, e ciò al fine di incassare gli assegni versati dal promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 cc. Secondo quanto emerso nel corso dell’istruttoria espletata dinanzi al Tribunale di primo grado, il notaio acquisiva solo in copia il documento di identità del falso venditore, e poi non dava lettura della scrittura autenticata, provvedendo alla suddetta incombenza il figlio (in veste di imprecisato collaboratore). Il giudice di primo grado, a fronte di una domanda di restituzione degli onorari e delle spese sostenute per l’atto notarile, pur avendo appurato la mancata identificazione del venditore, riteneva la circostanza inidonea a suffragare l’inadempimento contrattuale, sul presupposto che non erano emersi nel corso delle trattative dubbi sulla falsa identità del venditore. A tanto si aggiungeva il mancato riscontro quanto al pagamento degli onorari del professionista, passibili di restituzione solo nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, non promossa dal cliente. La Corte d’Appello confermava l’epilogo del Tribunale, rivedendo solo la motivazione; veniva rilevato che la domanda di restituzione si giustificava nella sola ipotesi di stesura di un atto notarile del tutto inidoneo allo scopo perseguito, ma tale inefficacia non era data registrarla nel caso di specie.

Di opposto avviso il Giudice di Legittimità. A fronte di una mancata identificazione del venditore (circostanza da ritenere incontroversa, se si consideri avere lo stesso notaio dedotto agli atti di causa la tempestiva proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica ed alla propria assicurazione per la tutale civile), deve professarsi l’inadempimento contrattuale del professionista per contrarietà della condotta all’art. 49 della legge notarile [la disciplina di cui alla Legge N° 89 del 1913 così recita: “Il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”. Il testo vigente è stato modificato nel 1976, ed in origine stabiliva che: “Il notaro deve essere personalmente certo dell’identità personale delle parti”]. Tale premessa importa la declaratoria di inadempimento, rispetto alla quale non può neppure dirsi indimostrata la prova di versamento degli assegni al sedicente venditore, non solo perché incontroversa, ma ancor più perché nella piena disponibilità del professionista rogante. E’ da respingersi di contro la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di compensi del professionista, da qualificare come controprestazione a carico del cliente per effetto del contratto d’opera professionale ex art. 2230 cc.

Trattasi pertanto di prestazione che trova titolo nel contratto, e la ripetizione in favore del cliente non può avvenire per effetto del mero inadempimento negoziale, richiedendosi la espressa domanda di risoluzione del contratto, salvo il rimedio preventivo dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Domanda in alcun momento da intendersi contenuta nella domanda di risarcimento, e neppure in quella di restituzione (Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza 25 Gennaio 2024 N° 2471).

Studio Legale Avocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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