Cessione azienda debiti

CESSIONE D’AZIENDA, DEBITI TRIBUTARI DEL CEDENTE E CERTIFICATO NEGATIVO DEI CARICHI PENDENTI

Il certificato negativo dei carichi pendenti rilasciato al cedente alcuni mesi prima della cessione d’azienda basta a liberare il cessionario dalla responsabilità per i debiti tributari accertati dopo il trasferimento?

Il cessionario che non abbia ricevuto l’avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente può impugnare direttamente l’avviso di presa in carico notificatogli dall’agente della riscossione?

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 ottobre 2026, n. 26077, torna a occuparsi della responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti tributari del cedente, sancita dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, e del valore liberatorio della certificazione dei carichi pendenti [documento disciplinato dalla citata normativa del 1997, ed altresì dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il cui articolo 364, titolato Certificazione dei debiti tributari, prevede come “Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”].

La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per quanti siano propensi all’acquisto di un’azienda o un ramo d’azienda e intenti a tutelarsi dalle pretese fiscali riferibili alla gestione precedente.

La vicenda vede la propria origine dalla cessione dell’azienda di cui era titolare il soggetto alienante in favore della parte acquirente; nella stessa data la società cedente deliberava la propria messa in liquidazione.

Prima della stipula, la cedente aveva chiesto e ottenuto dall’Agenzia delle Entrate alcune certificazioni dalle quali non risultavano carichi pendenti. Con l’art. 9 del contratto, tuttavia, le parti avevano previsto l’impegno da parte della cedente a richiedere, entro due giorni dalla stipula, certificazioni conformi a quelle allegate all’atto, «ma aggiornate alla data di stipula», stabilendo, in presenza di debiti tributari, come il prezzo non sarebbe stato versato nella misura corrispondente. La nuova richiesta, presentata dalla cedente nei giorni immediatamente successivi alla cessione, dava luogo a una certificazione questa volta con pregiudizievoli fiscali: il giorno anteriore al rogito era stato infatti notificato alla cedente un avviso di accertamento con anno di imposta antecedente anche la prima verifica, con cui veniva disconosciuto un credito IVA.

A séguito dell’affidamento del carico all’agente della riscossione, alla società cessionaria veniva notificato un avviso di presa in carico – ovvero la comunicazione con cui l’agente della riscossione informa il contribuente di aver ricevuto dall’ente creditore l’incarico di riscuotere le somme richieste con un avviso di accertamento c.d. esecutivo, cioè con un atto impositivo, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, costituente di per sé titolo per la riscossione, senza necessità della previa iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento; atto non rientrante nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e non contenente alcuna intimazione ad adempiere; da qui il dubbio sulla sua impugnabilità – con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicava di aver ricevuto l’incarico di riscuotere le somme richieste con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della cedente. Con successivo provvedimento era stato disposto lo sgravio del ruolo fino a concorrenza del prezzo di cessione dell’azienda.

La cessionaria impugnava l’avviso di presa in carico dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado con ricorso e questi veniva accolto, ritenuto l’atto viziato dall’omessa notifica dell’atto presupposto: la conoscenza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della cedente appariva necessaria, a detta del giudice di prime cure, anche in ragione del contenuto estremamente sintetico dell’avviso di presa in carico.

A ciò faceva séguito l’appello dell’Amministrazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Ma, anche qui, veniva confermata la decisione di primo grado, pur con una diversa motivazione. Secondo il giudice dell’appello, l’avviso di accertamento non doveva essere notificato alla cessionaria; doveva tuttavia trovare applicazione l’effetto liberatorio previsto dalla normativa di riferimento, in quanto alla data della cessione esisteva soltanto la certificazione negativa rilasciata nei mesi precedenti, mentre quella positiva era successiva al trasferimento. La richiesta «anticipata» del certificato, osservava la Corte territoriale, non poteva escludere l’effetto liberatorio, tanto più l’assenza di carichi pendenti era rimasta intatta fino alla data della cessione e anche oltre.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnavano la sentenza d’appello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, affidando il ricorso a due motivi, cui la società contribuente replicava con controricorso.

Con il primo motivo, sostenevano come l’avviso di presa in carico, non compreso nell’elenco degli atti impugnabili e privo di qualsiasi intimazione ad adempiere, avrebbe avuto natura meramente informativa e non sarebbe stato autonomamente impugnabile, potendo essere contestato soltanto unitamente alla successiva intimazione di pagamento, peraltro oggetto di un separato giudizio pendente dinanzi alla stessa Corte.

Con il secondo, le ricorrenti ritenevano l’effetto liberatorio previsto esser volto a premiare la diligenza del cessionario inteso, prima di concludere il negozio traslativo, a informarsi sulla posizione debitoria del cedente. Da ciò, ne discenderebbe la conseguenza per cui la richiesta del certificato deve provenire dall’acquirente e il certificato deve essere aggiornato alla data del trasferimento. Nel caso di specie, invece, la cessionaria non si era premunita di alcuna certificazione, mentre quella negativa, richiesta dalla cedente, risaliva a diversi mesi prima della stipula.

Ebbene, quanto al primo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto infondato. La cessionaria era destinataria dell’avviso di presa in carico poiché coobbligata solidale per le obbligazioni tributarie sorte in capo alla cedente; e considerato gli atti impositivi accertativi della pretesa essere emessi nei confronti di quest’ultima, l’avviso di presa in carico può rappresentare il primo atto con il quale il cessionario viene a conoscenza della pretesa maturata nei confronti del proprio dante causa. La Corte richiama, sul punto, un proprio recente precedente (Cass. n. 1397/2026), secondo cui l’avviso di presa in carico, atto di per sé privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, è impugnabile quando costituisce il primo atto idoneo a permettere al contribuente di venire a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell’atto presupposto: in tal caso, l’impugnazione dell’atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell’atto presupposto non conosciuto.

Più articolata è la risposta al secondo motivo, ovvero il fulcro del contendere. La Corte muove da una lettura coordinata dei commi dell’art. 14, D.Lgs. n. 472 del 1997. Il primo tratto di specialità rispetto all’art. 2560 cod. civ. consiste in ciò: mentre in ambito civilistico il perimetro dei debiti trasferiti è individuato dalle scritture contabili obbligatorie, per i debiti tributari, al momento della cessione, sono necessariamente ancora aperti i termini di accertamento relativi all’anno del trasferimento e a quelli anteriori non ancora coperti da decadenza. Un’incertezza questa capace di ostacolare la circolazione dell’azienda, se non governata. Da qui la scelta del legislatore di porre un onere di diligenza in capo al cessionario, cui fa da contraltare un necessario agere dell’Amministrazione finanziaria, chiamata a rilasciare la certificazione nel termine di quaranta giorni.

In questa prospettiva, poiché l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante «alla data del trasferimento», il certificato assolve alla funzione di cristallizzare, proprio a quella data, il debito di cui il cessionario è chiamato a rispondere. Se il certificato è negativo, o non è rilasciato nei quaranta giorni, l’attività di accertamento successivamente svolta dall’Amministrazione non è preclusa, ma è inopponibile al cessionario, salvo il caso della frode. La Corte precisa inoltre come per le violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, la responsabilità sussiste per il solo se il debito risulti all’ente creditore, anche in assenza di una specifica contestazione, necessaria, invece, per i debiti anteriori a tale triennio (Cass. n. 9085/2023). Tutto questo finisce per tipizzare, da un lato, un onere di diligenza in capo al cessionario e, dall’altro, per rendere l’Amministrazione consapevole della possibile efficacia liberatoria della certificazione decisa a rilasciare (Cass. n. 29722/2020; Cass. n. 15948/2024).

Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto errata l’affermazione del giudice dell’appello, secondo cui una richiesta «anticipata» del certificato non escluderebbe l’effetto liberatorio. Il giudice d’appello, osserva la Corte, non aveva considerato come le stesse parti avevano previsto nell’atto di cessione una fattispecie a formazione progressiva, nella quale l’effetto liberatorio era collegato non alla prima certificazione, ma alla seconda, da richiedere dopo la stipula e aggiornata alla data della cessione. La prima certificazione, chiesta e rilasciata diversi mesi prima, non era peraltro in grado di indicare l’esatta entità dei debiti tributari del cedente, compresi quelli ancora in corso di accertamento alla data del trasferimento; e la sua efficacia era stata esclusa proprio dall’art. 9 del contratto, volto ad imporre di acquisire certificazioni aggiornate. Il certificato rilasciato su richiesta della cedente presentata d’accordo con la cessionaria, dal quale risultava l’accertamento relativo al disconoscimento del credito IVA, escludeva dunque l’efficacia liberatoria dell’attestazione precedente.

È tuttavia opportuno sottolineare il motivo essere stato accolto «nei termini di cui in motivazione», e non nella sua interezza. La Corte di legittimità, a ben vedere, non ha fatto propria la tesi dell’Amministrazione, secondo cui il certificato richiesto dal cedente sarebbe di per sé privo di qualsiasi rilevanza: al contrario, ha attribuito valore decisivo proprio a una certificazione richiesta dalla cedente, sia pure in esecuzione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti della cessionaria. Il vero discrimine non è dunque chi presenta la richiesta, bensì il momento in cui la certificazione si riferisce, e l’assetto che le parti stesse hanno dato alla verifica dei debiti fiscali.

Da qui la soluzione data al motivo, ovvero la certificazione prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 ha la funzione di cristallizzare il debito tributario del cedente di cui il cessionario è chiamato a rispondere alla data del trasferimento; ne consegue, dunque, come una certificazione negativa risalente a diversi mesi prima della cessione non produce effetto liberatorio quando le parti abbiano previsto, nel contratto, una fattispecie a formazione progressiva idonea a subordinare la liberazione del cessionario a un certificato aggiornato alla data della stipula e quest’ultimo, rilasciato dopo la cessione, riporti la pretesa tributaria nei confronti del cedente.

In conclusione, il primo motivo veniva rigettato, il secondo accolto nei termini indicati in motivazione, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione. Ne discende un punto fermo di indubbio rilievo pratico per chi acquista un’azienda: il certificato dei carichi pendenti non è un lasciapassare la cui efficacia prescinda dalla data a cui si riferisce, ma uno strumento destinato a fotografare la situazione debitoria del cedente al momento del trasferimento. Chi intenda avvalersi dell’effetto liberatorio farà bene a richiedere personalmente il certificato in prossimità della stipula, e a valutare con attenzione le clausole contrattuali con cui disciplina le verifiche fiscali: come dimostra il caso in esame, sono proprio quelle clausole a poter determinare quale certificato è solutorio e deputato a tutelare l’acquirente (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 2 ottobre 2026, n. 26077).

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