Qualora l’imputato rinunci all’opposizione a decreto penale, è legittima la richiesta di liquidazione delle spese legali formulata dalla parte civile.

Il Tribunale di Cosenza, Iª Sezione Penale (Giudice dott. Garofalo), accogliendo la tesi di chi scrive, ha ritenuto legittima la richiesta di corresponsione delle spese legali in favore della parte civile (costituitasi mediante atto notificato  ex art. 78 c.p.p.,  comma II°), ove il prevenuto abbia rinunciato, innanzi al Giudice del dibattimento, all’opposizione a decreto penale precedentemente interposta.  La declaratoria di inammissibilità del giudizio immediato, per rinuncia dell’imputato, deve essere regolata  alla stregua del criterio generale di cui all’art. 592 cpp, con conseguente rifusione delle spese (ferma l’eventuale compensazione decisa sul punto dal Magistrato), ove l’impugnativa sia dichiarata inammissibile. L’unica possibile argomentazione di senso contrario poteva rinvenirsi in una lettura di stretto rigore esegetico dell’art. 541 cpp, che apparentemente subordina l’obbligo de quo  alla condanna del prevenuto al risarcimento o alla restituzione. Trattasi, a ben vedere, di norma atta a disciplinare l’esito fisiologico del processo, la cui possibile cogenza è smentita dallo stesso articolo 444 cpp, il quale riconosce la liquidazione delle spese per la parte civile, anche in difetto di accoglimento della domanda di ristoro. Non sussistono peraltro neppure preclusioni minute alla richiesta di liquidazione delle spese per la causale in narrativa: l’art. 153 Disp. Att. c.p.p. prevede il deposito della nota spese, non oltre la formulazione delle conclusioni scritte della parte civile, con ciò escludendo la contestualità tra le due fasi (Tribunale di Cosenza, R.G.T. N° 285/2012).

R.G.T. N° 285/2012

TRIBUNALE  ORDINARIO DI COSENZA

SEZIONE PENALE

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Vista la dichiarazione di rinuncia formulata da entrambi gli imputati.

Ritenuto che la rinuncia determina improcedibilità dell’impugnazione con ogni contegno di legge e che inoltre  legittime le spese di costituzione e difesa di parte civile.

PQM

Dichiara l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna formulata dagli imputati G__________ e P____________ e per l’effetto ordina l’esecuzione del  decreto penale opposto emesso dal GIP di Cosenza in data 14/9/2011.

Condanna gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali ed al rimborso della spesa  di costituzione e difesa di parte civile, che liquida  in complessivi € 1.000,00 (mille,00) per diritti ed onorari,  oltre accessori  di legge.

Dispone la trasmissione degli atti alla sessione del GIP-GUP per esecutività del decreto ed ogni altra conseguenza di legge.

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza 

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