Demolizione fabbricato abusivo

“Non assume alcun rilievo la collocazione temporale ante 1967 delle opere abusive, se non si dimostra la effettiva datazione del manufatto e la ubicazione all’esterno del centro abitato”.

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, assunta dal TAR Campania, e conferma un approccio di rigore quanto alla disamina delle attività edilizie effettuate senza il previo rilascio dei titoli abilitativi, allorquando il privato, destinatario di provvedimenti sanzionatori, eccepisca la anteriorità del manufatto rispetto alla entrata in vigore della Legge Ponte (L. n. 765/1967).

Nel dettaglio, il privato ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottato dal Comune, censurando al riguardo la mancanza di garanzie partecipative, ed altresì la liceità del manufatto, a suo dire innalzato prima del Settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge N° 765/1967).

L’impugnativa veniva respinta dal TAR Campania, che confermava così l’ordine di demolizione, adottato sul presupposto del mancato rilascio della licenza edilizia (così denominata dalla L. N° 1150/1942, poi divenuta “concessione edilizia” con la legge N° 10/1977).

La sentenza di primo grado viene appellata, ed il privato ripropone dinanzi al Consiglio di Stato le medesime censure dell’originario giudizio.

Alla deduzione concernente le garanzie partecipative viene così cumulato il rilievo di carattere probatorio, lamentando il privato l’erronea pronuncia circa la datazione e l’ubicazione del manufatto, in asserito provata (per effetto di rogito di divisione del 1949, che qualifica il manufatto come “agglomerato urbano residenziale”), che non richiedeva munirsi di apposito titolo edilizio.

Di contrario avviso il Giudice di Appello, il quale ha innanzitutto respinto i rilievi di carattere partecipativo addotti dal privato: stante la natura vincolata dell’atto di demolizione, non sussiste l’obbligo di convocazione del privato in sede di sopralluogo da parte del Comune, e neppure l’obbligo di notificare il preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge N° 241/1990, trovando nel caso di specie applicazione l’art. 21 octies L. N° 241/1990.

Circa gli aspetti temporali ed urbanistici dell’opera, rammenta il Consiglio di Stato gravare sul privato l’onere di puntuale allegazione del momento iniziale della costruzione, e l’ubicazione della stessa quanto allo sviluppo urbano; prova che ben può essere assolta tramite presunzioni.

Nel caso di specie, dal combinato disposto delle ortofoto, e dalla stessa dicitura adottata nel rogito di divisione (“agglomerato urbano/residenziale”), ritiene il Consiglio di stato che l’immobile ab origine  si trovasse all’interno del perimetro del centro urbano, con conseguente irrilevanza della datazione, una volta escluso dallo stesso privato la collocazione del manufatto in un momento anteriore al 31 Ottobre 1942 (data di entrata in vigore della legge N° 1150/1942, che ha introdotto l’obbligo di licenza edilizio nel perimetro urbano) – Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza N° 3347 del 12 Aprile 2024-.  

Studio Legale Avvocato francesco Noto – Cosenza Napoli

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