Anche il Tribunale di Modena ammette il divorzio per procura

Il Tribunale di Modena, con sentenza N°  1938 del 18/10/2016, nel solco della recente sentenza del Tribunale di Milano, datata 19/01/2016, ammette il divorzio per procura, accogliendo la domanda ex art. 3 L. N° 898/1970 di uno dei coniugi (difeso da chi scrive), in sede di udienza mutata nelle forme consensuali. Si rammenta come il Tribunale di Milano, nella statuizione citata, evidenziava quanto di seguito: “dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile i coniugi -così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al Giudice- possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell’autorità amministrativa”. 

TRIBUNALE di MODENA

VERBALE DELLA UDIENZA PRESIDENZIALE NELLA CAUSA DI DIVORZIO

tra

  1. Z, rappresentata/o e difesa/o dall’Avv. NOTO FRANCESCO (NTOFNC73L03D086F);

RICORRENTE

e

  1. D’A., rappresentata/o e difesa/o dall’Avv. Olga de Giorgi.

CONVENUTO/A

Oggi 6 ottobre 2016, alle ore 12.57 presso Tribunale di Modena innanzi al Presidente Dott. Vittorio Zanichelli, assistito dalla Canc. Dott.ssa Marcella Di Lascio sono comparsi:

  1. Z. rappresentato processualmente e sostanzialmente dall’avv. NOTO FRANCESCO (NTOFNC73L03D086F) come da procura speciale legalizzata in data 21.06.2016 integrativa di quella pure generale legalizzata in data 18.11.2015;
  2. D’A. con l’Avv. OLGA DE GIORGI

Il Presidente sente le parti assistite dai rispettivi difensori e tenta la conciliazione.

Si dà atto che la conciliazione riesce; le parti concludono congiuntamente come segue:

Dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;

Darsi atto che entrambi le parti sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico;

Compensarsi le spese.

Il Presidente si riserva di riferire al Collegio e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.

Il Presidente del Tribunale

Vittorio Zanichelli

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MODENA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio Zanichelli Presidente rel.

Dott. Ester Russo Giudice

Dott. Carmela Italiano Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di divorzio iscritta al n. r.g. 3332/2016 promossa da:

  1. Z. (C.F. _______________________), con il patrocinio dell’avv. NOTO FRANCESCO (NTOFNC73L03D086F); , elettivamente domiciliato in CORSO CANAL GRANDE N.88 MODENA presso avv. SUMMO GIUSEPPE;

nei confronti di

  1. D’A., rappresentata/o e difesa/o dall’Avv. OLGA DE GIORGI.

Visti gli atti e la documentazione allegata e, in particolare, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 28 novembre 1996, successivamente omologato dal Tribunale di Cosenza;

preso atto che i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine al divorzio e a tal fine hanno assunto conclusioni congiunte del seguente tenore:

Dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;

Darsi atto che entrambi le parti sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico;

Compensarsi le spese

ritenuto che nulla osta alla trasformazione del rito che appare, anzi, pienamente conforme al dettato dell’art. 111 Cost. in quanto consente un’abbreviazione dell’iter processuale senza che ne vengano pregiudicati i poteri di controllo del Tribunale;

visto il parere favorevole del PM;

rilevato che è trascorso il tempo minimo di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e che non risulta che nel frattempo essi si siano riconciliati, per cui può escludersi che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita;

preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;

ritenuto che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con norme inderogabili di legge;

visti gli artt. 4 c. 16 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. modif.;

P.Q.M.

DICHIARA cessati gli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in data 20 Ottobre 1991 fra le parti indicate in intestazione in ______________________ e trascritto nei registri dello stato civile dello stesso comune al n° 80, parte seconda, serie A, dell’anno alle condizioni sopra indicate.

DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, all’ufficiale dello stato civile dell’indicato comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 12/10/2016

Il Presidente rel. est.

Vittorio Zanichelli


Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza

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