I crediti ipotecari e pignoratizi contratti da terzi estranei su beni del fallito partecipano direttamente alla distribuzione del ricavato, senza necessità di apposita istanza ex art. 93 RD N° 267/1942

I Giudici di Legittimità, nella massima composizione, hanno inteso dare continuità all’indirizzo formatosi in ordine alle modalità di recupero del credito assistito da garanzia reale, contratto da terzo estraneo su un bene poi caduto nel fallimento. In detta evenienza, e pur con risposte talvolta alterne, si è inteso valorizzare il principio espresso dagli artt. 52 e 93 R.D. N° 267 1942, a tenore dei quali l’accertamento nella sede fallimentare afferisce ai debito del fallito, e la relativa domanda di partecipazione riguarda le domande di rivendicazione e restituzione, non estensibili pertanto ai diversi presupposti del diritto reale di garanzia, fattispecie ultima denegata da taluni arresti di senso contrario. Sul tema del contendere gli Ermellini hanno da subito inteso escludere la possibilità di attingere possibili risposte dall’art. 201 D. Lgs N° 14 /2019, il quale, in uno alle domande di accertamento del passivo, di rivendica e restituzione, annovera altresì la partecipazione “al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui», ed in detta evenienza il ricorso deve indicare “l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca”. A tenore della normativa pregressa, applicabile a tutti i fallimenti in essere alla data di entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i titolari di diritti reali di garanzia contratti da terzi estranei al fallimento dovranno domandare direttamente la partecipazione alla distribuzione dell’attivo, e non già mediante insinuazione, strumento che inerisce alla formazione della massa passiva. Il progetto di distribuzione, ad istanza del nudo prelazionario, dovrà contemplare la somma allo stesso spettante, ed ogni contestazione concernente la titolarità ed il relativo ammontare dovrà essere formulata mediante apposito reclamo ex artt. 36 e 108 Legge Fallimentare, esperibile altresì dai creditori del fallimento antagonisti. Tale giudizio ha un valore endoconcorsuale, non richiede la partecipazione del debitore, ma soprattutto non è circoscritto a soli profili di legittimità, estendendosi alla stessa esistenza, validità ed opponibilità al fallimento della garanzia reale (Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, Sentenza 27 Marzo 2023, N° 8557).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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