Il contratto di leasing indicizzato alle fluttuazioni di una moneta estera è legittimo e non costituisce uno strumento finanziario derivato.

Il Giudice di Legittimità ribalda le statuizioni intercorse nei gradi di merito, circoscrivendo l’ambito di operatività del decreto legislativo 58/1998, ed altresì il giudizio di immeritevolezza proprio dei contratti stipulati dalle parti nell’ambito del principio di autonomia negoziale ex art. 1322 cc. Nel caso disquisito tra le parti era intercorso un contratto di leasing -garantito da fideiussione specifica-, con valuta nominale estera (franco svizzero) e rimborso in Euro. Per il calcolo del rimborso le parti convenivano la fluttuazione della rata, in funzione del saggio “Libor 3 mesi CHF” e del tasso di cambio Euro Franco Svizzero, per il primo parametro illimitata in aumento e limitata in diminuzione (non oltre due punti). Rimasti irrisolti i canoni, la concedente ha ingiunto il pagamento del dovuto, opposto dai debitori, sulla premessa di un accordo adulterato in partenza e non meritevole di tutela ex art. 1322 cc, ed altresì da qualificare come strumento finanziario derivato, nel caso di specie nullo per inosservanza degli obblighi formativi di cui al D. Lvo N° 58/1998. Approccio condiviso, seppure con motivazioni differenti nelle fasi di merito (illegittimo strumento finanziario per il Tribunale; stipula recante uno squilibrio di prestazioni e dunque invalida ex art. 1322 cc per la Corte d’Appello), poi cassato nella sede di legittimità. Per l’Organo Nomofilattico il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 cc non si identifica con uno scrutinio sulla liceità dell’oggetto o della causa negoziale, imponendo di contro vagliare il proposito prognostico perseguito dalle parti. Restano estranei a tale disamina la convenienza, la chiarezza, ovvero la reciproca aleatorietà, elementi destinati a rivenire nel codice di rito appositi ed eterogenei correttivi, che non possono in alcun caso condurre il Giudice ad invalidare la stipula ex art. 1322 cc. Altresì, la clausola trasfusa in un contratto di leasing, con cui si commisurino gli interessi dovuti alla variazione di un indice finanziario e di un indice monetario, non costituisce uno strumento finanziario derivato, e neppure un “derivato implicito”. Alla stregua della vigente normativa, costituiscono strumenti finanziari derivati: 1) quelli annoverati dall’Allegato I D. lgs. N° 58/98, Sezione “C”, punti 4-10 [art. 1, comma 2 ter, lettera (a), d. lgs. 58/98]; 2) quelli individuati dal Ministro dell’economia con proprio decreto (art. 1, comma 2 bis, d. lgs. 58/98). Previsioni non destinate a collimare con una clausola di “rischio cambio”, neppure mediante ricorso all’analogia, essendo riconducibili alla categoria degli “strumenti finanziari collegati alla valuta” soltanto se le parti si prefiggono speculare sull’andamento del mercato delle valute, e non già se si limitano a determinare il valore d’una prestazione mediante rinvio ad un indice monetario determinato (Cass. Civile, Sezioni Unite Civili, sentenza 23 febbraio 2023, N° 5657)

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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