L’accusa di partecipazione al narcotraffico internazionale richiede la prova specifica di condivisione e contribuzione ai propositi delittuosi del cartello

Il GUP di Catanzaro (dott.ssa Gilda Danila Romano), nell’accogliere la tesi difensiva di chi scrive, manda assolto l’imputato, e ne ordina la immediata scarcerazione, ritenendo con formula dubitativa non sufficientemente provata la penale responsabilità in ordine alla partecipazione ad un cartello dedito al narcotraffico internazionale. La sentenza costituisce l’epilogo di una complessa, articolata e duratura indagine, che ha portato alla scoperta di un sodalizio criminoso internazionale, specializzato nell’importazione di grandi quantitativi di cocaina (ben 600 kg in una data occasione) dalla Colombia all’Italia. L’operazione scattava nell’anno 2016, e portava allo smantellamento dell’intera compagine, i cui componenti sono stati condannati con sentenza oggi irrevocabile. Nell’ambito della suddetta indagine, un ruolo primario veniva ascritto ad un cittadino colombiano di Medellin, identificato in un secondo momento e colpito da mandato di arresto europeo, eseguito nell’Agosto 2022, allorquando il prevenuto si trovata a transitare in Spagna. La procura distrettuale antimafia di Catanzaro ascriveva all’imputato il ruolo di finanziatore del cartello colombiano, in quanto beneficiario di pagamenti effettuati (dall’Italia alla Colombia), su disposizione del promotore dell’organizzazione colombiana, da agenti italiani sotto copertura. Di diverso avviso il GUP distrettuale, secondo cui tale accusa richiede ossequiare una serie plurima di incombenze probatorie. L’indicazione operata dal capo del cartello circa l’invio di somme, necessarie ad acquistare la partita di stupefacenti, non appare idonea a suffragare la penale responsabilità del prevenuto, occorrendo separata allegazione probatoria circa l’effettivo incasso della somma, la consapevolezze della genesi dei proventi, e da ultimo il reimpiego per la specifica finalità delittuosa. Il riscontro tramite presunzioni può avallare in via deduttiva un elemento, ma non può il fatto storico desunto a sua volta costituire il prius per un ulteriore approdo indiziario. Un simile deficit probatorio si riverbera altresì sull’accusa concernente la partecipazione alla struttura associativa. L’accertamento giudiziario circa l’esistenza di un sodalizio criminoso non può estendersi in automatico a tutti i soggetti comunque additati nella fase investigativa, occorrendo dimostrare che le condotte del presunto finanziatore siano poste in essere con la consapevolezza previa di partecipare al cartello, ed altresì di agevolare con la propria condotta i propositi, a quel punto da ritenere implicitamente condivisi (Tribunale di Catanzaro, sentenza 269 del 23 Gennaio 2023).

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