I murales costituiscono opera di manutenzione straordinaria, non realizzabile se l’immobile ricade nel centro storico.

Il Consiglio di Stato si vede per la prima volta chiamato a soppesare gli effetti giuridici di un murales (terminologia ispanica sovente preferita alla locuzione italiana “murale”), realizzato su una facciata di edificio ubicato in centro storico. L’occasione per delineare la valenza urbanistica discende dal lungo antefatto che ha visto contrapposti da una parte il Comune di Napoli, dall’altra il Condominio e vari comitati di quartiere, desiderosi di realizzare l’opera con il proposito di ricordare la tragica scomparsa di un giovane per mano delittiva. L’amministrazione comunale ha dapprima denegato l’intervento -comunque eseguito-, di seguito ha reietto la domanda di CILA in sanatoria, sul presupposto che l’opera non fosse conforme alle locali NTA, dettate per le costruzioni ricadenti in centro storico. L’impugnativa veniva respinta dal TAR Campania, e poi riproposta in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Il Supremo Consesso, confortato dalla locale normazione urbanistica, ritiene innanzitutto che un murales, realizzato in un centro storico, sia da considerate attività di manutenzione straordinaria, importando una radicale innovazione cromatica ed ornamentale dell’edificio. Non può in detti termini né accostarsi agli interventi in manutenzione libera (il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 Marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, annovera in tale ambito contenutistico la sola pittura effettuata su una colorazione preesistente), e neppure un opera di manutenzione ordinaria, atteso l’eterogeneo impatto sulla percezione visiva del palazzo. Alla stregua di ciò, è del tutto irrilevante il pregio dell’opera e la pur lodevole finalità artistica, destinata a soccombere nella misura in cui l’intervento non rispecchi lo spirito culturale dell’edificio, e neppure la normazione urbanistica, volta ad autorizzare i soli interventi volti alla tutela e valorizzazione delle preesistenze storiche, e ciò anche nelle ipotesi in cui l’edificio non sia gravato da specifico vincolo culturale di cui al D. L.vo N° 42/2004. Il murale in detti termini è da considerare opera non assentibile, e neppure passibile di essere autorizzato in sanatoria (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 7 Febbraio 2023 N° 1289).

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