Il diritto al risarcimento del danno cagionato dal notaio nella stipula del mutuo decorre dall’inadempimento del mutuatario.

La Corte di Legittimità, nell’accogliere il ricorso di chi scrive, ribalta l’esito negativo di entrambi i gradi di merito, che avevano ritenuto prescritto il diritto della banca ad essere risarcita dal notaio per erronea stesura del rogito fondiario e della nota di iscrizione ipotecaria. In dettaglio, la Banca Intesa Sanpaolo Spa concedeva un usuale finanziamento ex art. 38 DPR N° 385/1993, e nel redigere la nota di iscrizione ipotecaria il notaio rogante invertiva i nominativi (errore non emendabile dal pubblico ufficiale ex art. 2841 cc), di modo da elevare il mutuatario a “parte datrice di ipoteca”. Dopo circa un decennio quest’ultimo interrompeva il rimborso rateale, ed in quel momento l’istituto di credito si avvedeva dell’errore per tempo commesso dal notaio. Nella impossibilità di escutere il rogito notarile nelle forme e con i privilegi di cui all’art. 41 TUB (non da ultimo per la totale incapienza sul bene, oggetto di esecuzione immobiliare da parte di soggetti terzi), l’istituto di credito ha convenuto in giudizio il notaio rogante, al fine di vedersi accordato in via risarcitoria il controvalore dell’importo erogato. Il Tribunale adito, e poi la Corte d’Appello, ritenevano essersi prescritto il risarcimento, facendo decorrere il momento iniziale ex art. 2935 cc dalla data di stipula, momento in cui la banca poteva avvedersi, anche alla luce del tecnicismo insito nella attività bancaria, senza così versare la somma promessa a mutuo. Di tutt’altro avviso il Giudice Nomofilattico, il quale si diparte dal chiaro distinguo concettuale e giuridico tra inadempimento professionale, costituente l’evento generatore del pregiudizio, e danno risarcibile (sostanziatosi quest’ultimo nel concreto nocumento economico). Se il primo costituisce il passaggio eziologicamente necessario, i due momenti non sono sovrapponibili, ove si consideri il danno prodursi in un momento posteriore, o del tutto difettare, ove all’inadempimento non faccia seguito alcun nocumento per la banca mutuante. Trasfuso siffatto criterio alla responsabilità del notaio, il dies a quo, in ipotesi di erronea stesura della nota di iscrizione, decorre dall’inadempimento del mutuatario, perché è da quel momento che si ingenera un pregiudizio passibile di ristoro; nella fase prodromica di erogazione del mutuo, il nocumento è solo potenziale, e non già concreto ed attuale, ed in detti termini inidoneo ad importare la decorrenza del termine ex art. 2935 cc (Corte di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza N° 22250 del 25 Luglio 2023).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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