L’acquisto coatto e poi non eseguito di un immobile, da parte dell’Ente pubblico, esclude in capo all’espropriato la possibilità di successivo riacquisto per usucapione.

La Corte di Legittimità, nella massima composizione, risolve un risalente contrasto circa gli effetti dell’esproprio in danno del privato, rimasto tuttavia nella piena disponibilità del bene per mancata esecuzione dell’atto ablatorio. Il caso trattato dai Giudice di Legittimità attiene alla ipotesi, tutt’altro che infrequente, di acquisto coatto di un immobile (sia esso avvenuto mediante adozione di apposito decreto di esproprio, oppure mediante cessione volontaria ex art. 45 DPR N° 327/2001), formalmente entrato nel patrimonio dell’Ente, ma in alcun momento sottratto alla materiale disponibilità dell’espropriato. Tale fattispecie, così come enucleata, aveva indotto la Corte di Legittimità ad escludere la confluenza del bene nel patrimonio indisponibile del beneficiario dell’espropriazione (art. 828 cc), con la conseguenza che i medesimi immobili sono passibili di diritti in favore degli occupanti, ivi compreso l’usucapione. Di tutt’altro avviso le Sezioni Unite, secondo cui la disamina del caso controverso impone dipartirsi da una eterogena prospettiva. Per gli Ermellini allorquando l’Ente pubblico adotti il decreto di esproprio -ovvero ipotesi negoziale equipollente comunque causalmente connessa alla preventiva declaratoria di pubblica utilità ex art. 12 TUE, ed al contempo imprima nella pianificazione urbanistica una specifica finalità al bene, l’acquirente coatto diviene comunque possessore solo animo, con la conseguenza che, la fattispecie sostanziale corrispondente al privato occupante assurge a mera detenzione, non passibile di acquisto per usucapione per decorso del ventennio utile ex art. 1158 cc. Tale fattispecie non è tuttavia irreversibile, nelle ipotesi in cui affiori il successivo disinteresse pianificatorio e dominicale dell’Ente pubblico; in detta evenienza, affinché il proprietario, divenuto detentore per effetto dell’esproprio, possa elevarsi a possessore -ed in un secondo momento maturare l’usucapione- è necessario un atto espresso di interversio possessionis, di cui l’Ente pubblico sia perfettamente consapevole, di modo da acclarare l’avvio del possesso esclusivo ad opera dell’originario detentore (Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili, sentenza 12 Gennaio 2023, N° 651).

STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO COSENZA NAPOLI

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