Non passibile di sanatoria l’immobile costruito in zona sismica

Una lettura di marcato rigore -a tratti non condivisibile sul piano argomentativo- viene fatta propria dai Giudice di Cassazione, che statuiscono la inoperatività della sanatoria, e comunque la perduranza dei reati contravvenzionali, nelle ipotesi di manufatto realizzato senza titolo autorizzativo in zona sismica. L’esegesi amministrativa, come notorio, aveva trattato la tematica, e pur con alterni responsi, era affiorato presso il Supremo Consesso (sentenza N° 4142/2021) la possibilità di ammettere la sanatoria postuma dell’immobile ubicato in zona sismica; tale fattispecie salvifica si sostanzierebbe nella verifica preventiva dei requisiti per ottenere lo speciale titolo autorizzativo ex art. 93 TUE, ancor prima di scrutinare la doppia conformità urbanistica ex art. 36 DPR N° 380/2001. Anche il Giudice delle Leggi, con due autorevoli interventi (Corte Costituzionale, sentenze N° 101/2013 e N° 2/2021), ha esteso la regola della doppia conformità alla normativa antisismica, professando una soluzione che diverge dal Consiglio di Stato sul solo versante operativo. La Corte di Legittimità, tuttavia, adotta una lettura ben più rigorosa -approccio sovente riservato dalle sezioni penali alle tematiche urbanistiche-, ritenendo non potersi prescindere dalla circostanza che, gli articoli 93 ss TUE, non contemplano la possibilità di accordare al privato un’autorizzazione postuma, ma solo preventiva. Vacatio normativa destinata di contro a generare differenti prassi negli uffici locali, implementando gli “effetti criminogeni” da parte di coloro i quali, consapevoli di poter sanare il reato ed evitare la misura ripristinatoria, avvierebbero la costruzione di un manufatto senza munirsi di previa autorizzazione sismica. Residua per la Corte adita la sola possibilità di approdare ad una declaratoria giudiziale di conformità ex art. 98 TUE, comma III°, seppure del tutto silente circa i presupposti oggettivi [“impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine”: così recita la laconica disposizione di legge]. Non mancheranno allora le alternanze di vedute, avallate nella sede contenziosa e stigmatizzate al contempo sul versante amministrativo (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza 2357 de 20 Gennaio 2023).

STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO COSENZA NAPOLI

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