Nullità accertamento fiscale analitico induttivo

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di chi scrive, ed annulla un avviso di accertamento impiantato su basi analitico- induttive (art. 39 DPR N. 600/1973), nel caso di specie affidate ad un ricarico medio ponderato determinato dall’Agenzia dell’Entrate nell’avviso di accertamento.

La fattispecie scrutinata dai Giudici di legittimità è tutt’altro che infrequente: un esercizio commerciale, operante nel campo dell’abbigliamento, viene attenzionato dalla Guardia di Finanza, e sulle premesse di talune irregolarità contabili -contestate da subito dal contribuente e ciò nonostante indicate nel PVC redatto dai militari- veniva emesso un successivo avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF, affidato ad una elevata percentuale di ricarico medio ponderato delle merci in giacenza presso il magazzino della società.

L’Avviso di accertamento veniva impugnato dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, salvo essere entrambi i ricorsi respinti dai giudici di merito; seguiva così ulteriore impugnativa dinanzi ai Giudici di Legittimità, volta a contestare in particolare l’improprio riparto probatorio indicato dalle Corti territoriali, tese nello specifico ad ascrivere al contribuente l’onere di indicare una diversa e specifica percentuale di ricarico, rispetto a quanto indicato dall’Ufficio fiscale.

Tale approccio viene ritenuto illogico dalla Corte di Cassazione, che ritiene fondato lo specifico motivo di ricorso interposto dal ricorrente.

Dopo avere premesso la astratta legittimità del ricarico medio ponderato nel ricorso analitico-induttivo [differenziando sul punto il distinguo tra l’accertamento analitico puro -passibile di trovare ingresso nelle sole ipotesi di totale inattendibilità della documentazione contabile tenuta dall’imprenditore, così da legittimare un approdo fiscale che prescinda in tutto ovvero in parte dai dati ostesi dall’imprenditore- ed il metodo analitico induttivo, il quale presuppone la necessità di attingere per l’Ufficio fiscale la contabilità di impresa], la Corte evidenzia un importante distinguo sul versante probatorio. In detti termini, il canone generale di scrutinio impone ascrivere al contribuente, a fronte di contabilità parzialmente inattendibile, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi la applicazione di percentuali diverse.

Fatta questa debita premessa, la percentuale di ricarico medio ponderato non è svincolata da qualsivoglia controllo giudiziale, ed al fine di traghettare indenne la fase contenziosa è pur sempre necessario che si adotti in criterio:

(a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;

(b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;

(c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni.

Tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare.

I criteri da adottarsi nell’applicazione della c.d. “media ponderata” non possono prescindere da specifici passaggi, costituiti da:

a) applicazione detta percentuale sul costo del venduto quale accertato nei confronti dell’impresa;

b) necessità di sommare l’importo così ottenuto (margine di guadagno) al predetto costo del venduto accertato;

c) detrazione dall’importo così ottenuto (ricavi accertati) dei ricavi dichiarati dall’impresa o comunque accertati sulla base della sua contabilità.

In sostanza, il riscontro di incongrue percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce – sia in tema di imposte dirette, quanto in tema di IVA-  il legittimo presupposto dell’accertamento (analitico) induttivo, purché la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti.

In tale ottica, qualora il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, grava sul giudice di merito verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto.  E’ al riguardo certamente illogica l’applicazione di una percentuale di ricarico equipollente tra merce venduta all’ingrosso e merce venduta al dettaglio.

E’ pertanto erronea e meritevole di annullamento la sentenza che ascriva al contribuente, pur a fronte di una previa contestazione della percentuale di ricarico, l’onere di indicare la misura di incidenza sulla media ponderata, escludendo così che non sussista in capo al giudice un obbligo di scrutinio circa la tenuta logica della percentuale di ricarico applicata nell’accertamento dall’Ufficio fiscale (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 31784 e 31785 del 5 Dicembre 2025).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Cosenza Napoli

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