Annullamento abilitazione insegnamento

Il TAR Campania, nell’accogliere il ricorso di chi scrive, invalida il provvedimento assunto dall’Università, con cui veniva annullata l’abilitazione all’insegnamento conseguito da una candidata, nel frattempo inseritasi nel ruolo docenti di altra regione.

In dettaglio, la ricorrente, dopo avere conseguito la laurea triennale in Biologia – Classe L-13 presso, l’Università di Napoli Federico II, ed una volta rientrata in posizione utile nella graduatoria, si è poi iscritta al percorso abilitante B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche nella Scuola Secondaria di II grado, ex art. 7 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, bandito dall’Università Telematica P. per l’anno accademico 2024/2025.

In dettaglio, l’Università Telematica P., con proprio decreto rettorale, ha indetto un bando per l’iscrizione “ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ex art. 7 del d.P.C.M. del 4 agosto 2023: a.a. 2024/2025”.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del citato bando, per ogni classe di concorso accreditata e per ogni regione italiana autorizzata, venivano attivati differenti percorsi didattici -contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, E-, e per quanto di ragione alla candidata, il percorso di tipo A, ovvero  “Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Allegato 1 del d.P.C.M. del 4 agosto 2023)”. 

Il bando ha così contemplato N. 28 posti per la categoria B012, denominata Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche nella scuola secondaria di II Grado.

Il bando enucleava i requisiti di ammissione, ed in ordine al citato percorso formativo di tipo A, prevedeva una analitica disciplina concernente i laboratori di scienze tecnologiche chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado; una volta sancito per tutte le classi di cui al percorso di tipo A il necessario possesso, da parte dei candidati, delle lauree magistrali, veniva di contro previsto “solo per i percorsi B012, B014, B015, B016, B017, B019, B020, B022: diploma ITP necessario e corrispondente oppure lauree triennali pertinenti o lauree magistrali pertinenti”.

Una volta completato il percorso formativo l’Ateneo, verificata la percentuale obbligatoria di presenza alle attività formative -pari al 70%-, ed altresì gli esiti della prova finale, superata con il massimo punteggio, ha certificato il completamento del percorso formativo ed il conseguimento di 60 CFU/CFA, da parte della ricorrente, così da essere abilitata all’insegnamento [allegato 4] per la classe di concorso B012, ai sensi dell’art. 7 DPCM 4 Agosto 20233, allegato 1.

A tanto ha fatto seguito, una volta abilitata la ricorrente all’insegnamento, l’avvio di attività di docenza presso un istituto scolastico superiore, previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro.

Alcuni mesi dopo il completamento del corso per l’abilitazione alla docenza, l’Università Privata P. avviava apposito procedimento amministrativo, volto a revocare i crediti maturati, sostenendo al riguardo come, la specifica classe di concorso fosse preclusa ai laureati in biologia.

La ricorrente inoltrava mirate osservazioni nella fase istruttoria, senza sortire effetto alcuno, ed il procedimento si concludeva con la revoca dell’abilitazione -destinata a quel punto a riverberarsi sul rapporto individuale di lavoro-.

A ciò ha fatto seguito l’impugnativa dinanzi al TAR Napoli, accolta dall’Organo adito, che ha ritenuto fondata una specifica censura mossa dalla docente. A detta del Tribunale Amministrativo, la questione non si sostanzia nell’esatto scrutinio dell’articolato panorama normativo di riferimento [come notorio, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 59/2017, “costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, […] coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”, la cui applicazione parrebbe essere differita a partire dall’1/1/2027, ai sensi dell’art. 22, co. 2. Trattasi di norma oggetto di plurimi interventi legislativi, ed il suindicato termine del 31/12/2026 era dapprima fissato al 31 dicembre 2024 [art. 20, co. 3, lett. e), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 106], poi differito al 31/12/2025 (art. 5, co. 1, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15), da ultimo fissato al 31/12/2026 (art. 4, co. 1-sexies, del D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164); ciò ovviamente laddove i requisiti stabiliti dal DPR N° 19/2016, e nello specifico dalla tabella B prevista dall’art. 2 per la docenza tecnico-pratica, siano da intendere quale partecipazione accordata “anche” ai tecnici di laboratorio, sullo specifico piano equiparati ai titolari di lauree triennali pertinenti o lauree magistrali pertinenti].

La questione dirimente, per il TAR adito, deve individuarsi nel principio informatore fissato dal bando, costituente il canone di lettura da cui l’Ateneo non può prescindere, se non dopo avere abiurato, con le medesime regole costitutive, il bando medesimo. In altri termini, è inibito ad una pubblica amministrazione prescindere dalle regole che la stessa si è fissata, tramite semplice disapplicazione della regola fissata nel bando.

A fronte di una norma di eterogeneo contenuto, pur in apparenza sfavorevole alla candidata, deve darsi priorità ai principi del bando, e se il titolo di accesso ivi fissato consente alla candidata di partecipare e conseguire i crediti formativi CFU, è illegittimo il successivo annullamento professato dall’università per presunta carenza di titoli (TAR Napoli, Sezione Prima, sentenza 5 Dicembre 2025, N. 7875).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Roma Cosenza Napoli

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