La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ridimensiona il perimetro delle appurate manipolazioni del mercato comune, escludendo in particolare come, il previo accertamento di una intesa anticoncorrenziale, possa automaticamente determinare la nullità dei contratti comunque avulsi, dal punto di visto soggettivo ed obiettivo, dalla sinergia illecita e contraria al diritto dell’Unione.
La sentenza del giudice sovranazionale costituisce un atteso ed auspicato “sequel” di precedenti statuizioni assunte in ambito europeo.
Come notorio, il 4 dicembre 2013, e poi il 7 dicembre 2016, la Commissione europea ha adottato le decisioni C(2013) 8512 final e C(2016) 8530 final, inerenti un procedimento avviato a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, denominate “decisioni EIRD”.
Sulla scorta di tali decisioni, la Commissione ha appurato la violazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, da parte delle imprese coinvolte, nel corso di periodi compresi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro (Euro Interest Rate Derivatives).
Tale infrazione, estesa all’intero Spazio economico europeo (SEE), si è sostanziata in accordi e/o pratiche concordate, tutte adottati allo scopo di adulterare il corso normale delle componenti dei prezzi in tale settore, connessi specificamente al tasso Euribor.
A ciò ha fatto poi seguito la sentenza del 24 settembre 2019, con cui il Tribunale dell’Unione ha annullato l’articolo 2, lettera b), della decisione C(2016) 8530 final, relativo all’ammenda inflitta alla HSBC Holdings plc, alla HSBC Bank plc e alla HSBC Continental Europe, già HSBC France.
E’ stato di contro respinto il preteso annullamento dell’articolo 1 di tale decisione, relativo alla partecipazione a una violazione unica e continuata, tesa a falsare il corso normale delle componenti dei prezzi nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro. La Corte ha confermato tale rigetto nella sua sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C 883/19 P, EU:C:2023:11).
Quanto riepilogato costituisce la premessa decisionale su cui si è instaurata la decisione assunta dalla Corte di Giustizia, investita dalla autorità giudiziaria italiana circa gli effetti di tali statuizioni riguardo al contenzioso tra le banche ed i clienti, in presenza di un contratto un mutuo caratterizzato da un tasso di interesse parametrato al saggio Euribor.
In dettaglio, è insorta una controversia dinanzi al giudice nazionale italiano, interposta da un mutuatario, al fine di sentire rideterminare l’entità del mutuo, ed ottenere la condanna della banca alla restituzione dell’importo versato per effetto del piano rateale, la cui determinazione degli interessi è stata parametrata al saggio Euribor.
La domanda del mutuatario è stata respinta in primo grado, e quest’ultimo ha proposto appello, deducendo questa volta la nullità dei tassi di interesse, ai sensi dell’art. 1346 cc e dell’art. 1418 cc, ritenuto al riguardo essere il finanziamento fondiario l’epilogo di una intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE). Ciò in quanto, secondo un ordinamento giurisprudenziale europeo, quando l’indice esterno al quale viene fatto riferimento in un contratto di mutuo a tasso variabile non è più adeguato per riflettere la volontà espressa dalle parti al momento della conclusione di tale contratto, poiché la sua sostanza è stata alterata a causa di comportamenti illeciti commessi da terzi, l’oggetto della clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse sarebbe impossibile da determinare e la clausola stessa dovrebbe essere considerata viziata da nullità parziale.
A tale orientamento se ne contrappone altro, favorevole al ceto bancario, secondo cui l’infrazione considerata dalla Commissione sarebbe circoscritta al mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in Euro e non potrebbe produrre effetti sul mercato dei prestiti a tasso variabile che applicano il tasso Euribor risultante dall’intesa illecita. Il contratto di finanziamento non potrebbe pertanto essere dichiarato nullo, sulla scorta del solo principio assunto con la decisione C(2013) 8512 final.
Su tali alternanze di risposta, la Corte d’appello di Cagliari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, alla luce dell’articolo 16, paragrafo 1, del [regolamento n. 1/2003], la prova delle manipolazioni [del tasso] Euribor, come accertate nelle decisioni [EIRD] e nella sentenza [del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C 883/19 P, EU:C:2023:11)], debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto [di dette] pronunce della Commissione e [di detta sentenza] della Corte costituisca intesa vietata dall’articolo 101 [TFUE] soltanto nel mercato dei derivati [su tassi di interesse denominati in euro] o in qualunque mercato sia stato impiegato il [tasso] Euribor manipolato».
Nel giudizio dinanzi al giudice nazionale la Banca ha mosso dapprima due rilievi pregiudiziali, volti a precludere la adozione di una possibile pronuncia da parte della CGUE.
E’ stata al riguardo dedotta la sussistenza di un contenzioso pendente dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ed al contempo la inammissibile deduzione in secondo grado, sempre dinanzi al giudice nazionale, della eccezione di nullità da parte del mutuatario.
Il Tribunale dell’Unione, superate le questioni pregiudiziali, ha scrutinato il rilievo pregiudiziale del giudice nazionale, escludendo gli automatismi invalidanti pretesi dalla difesa del mutuatario dinanzi al giudice nazionale.
Ricorda dapprima il giudice sovranazionale la portata della nullità di pieno diritto prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, secondo una consolidata giurisprudenza. In detti termini, qualora i presupposti di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE siano soddisfatti, e l’accordo di cui trattasi non possa giustificare la concessione di un’esenzione a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la nullità prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo, che può essere invocata da tutti, deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice, ed ha carattere assoluto, tale da incidere su tutti gli effetti, passati o futuri, dell’accordo in questione.
Tale dedotta nullità inerisce alle sole clausole contrattuali dell’accordo in questione, incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma non si estende ai contratti adottati sulla base di un accordo ricadente sotto l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Ne discende come, ogni ulteriore elemento non propriamente e direttamente riconducibile alla statuita nullità esulano dalla sfera valutativa del diritto dell’Unione, e spetta ai giudici nazionali valutare la possibile contrarietà all’art. 101 TFUE.
Il dato focale è dunque la precisa delimitazione obiettiva e soggettiva delle anteriori decisioni sovranazionali: la nullità di pieno diritto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, di un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e oggetto di una decisione della Commissione non determina la automatica nullità delle clausole di un contratto che sia stato concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo suddetto, oppure che attenga un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente.
In tali casi, cui è appunto da ricondurre la decisione rimessa al giudice nazionale (la banca non aveva partecipato all’intesa restrittiva, e la clausola contrattuale scrutinata non rientra nelle pratiche ritenute incompatibili con l’art. 101 TFUE), non opera alcun automatismo probatorio, e spetterà pertanto ai giudici nazionali valutare le implicazioni assunte da un accordo vietato in forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, riguardo appunto i rapporti contrattuali intercorsi con soggetti terzi rispetto a tale accordo.
La clausola contrattuale scrutinata nel procedimento principale, contenente un rinvio al tasso Euribor come parametro per la determinazione del tasso d’interesse variabile da applicare a un mutuo fondiario, non costituisce un elemento costitutivo delle violazioni dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE constatate nelle decisioni EIRD.
Altresì, non si può ritenere che il contratto di mutuo, di cui tale clausola fa parte, sia stato concluso al fine di dare effetto agli accordi anticoncorrenziali appurati e poi vietati dalla Commissione nelle decisioni citate.
La possibile manipolazione del tasso Euribor, al di fuori del perimetro delle decisioni EIRD, dovrà sempre essere dimostrata dalla parte che la eccepisce, senza potersi invocare alcun automatismo logico.
Conclude pertanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], deve essere così interpretata:
“la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta”.
La statuizione avrà un significativo impatto sul contenzioso in essere, a tutto vantaggio delle banche, escludendo potersi così eccepire la automatica nullità del tasso Euribor in un periodo diverso da quello scrutinato (2005/2008), come pure la nullità da parte di soggetti rimasti estranei all’intesa anticoncorrenziale ex art. 101 TFUE, oppure che riguardi un prodotto di mercato distinto rispetto a quello identificato dalla Commissione Europea.
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 3 settembre 2026, causa c-60/25).

Studio legale avvocato Francesco Noto Roma Napoli Cosenza
abogado italiano que habla español





CHIAMA