NULLITA’ FIDEIUSSIONE

FIDEIUSSIONI BANCARIE CONFORMI ALLO SCHEMA ABI ED INVALIDITA’ DELLA GARANZIA PRESTATA

Può la domanda di nullità della fideiussione bancaria essere avallata, sul versante probatorio, dal solo provvedimento sanzionatorio assunto della Banca d’Italia (N. 55/2005),   seppure la pretesa invalidità si riferisca ad un periodo di analisi diverso rispetto a quello scrutinato dalla predetta Autorità indipendente?

Il suo valore di prova privilegiata, riconosciuta per le fideiussioni “omnibus”, conformi allo schema ABI 2003, può estendersi, in via presuntiva, a una garanzia specifica riferita a una singola operazione?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825, tornano su un tema ritenuto assestato dal notorio arresto n. 41994 del 2021, ma non dalla prassi applicativa.

Investita per la prima volta, su questa materia, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, la Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito temporale e oggettivo entro cui l’accertamento amministrativo del 2005 abbia ancora valore di prova privilegiata della nullità dei contratti fideiussori “a valle”, nonché a chiarire il rapporto fra la clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. — dichiarata nulla — e la distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”.

La vicenda trae origine da due opposizioni, poi riunite, proposte dinanzi al Tribunale di Siracusa avverso una ingiunzione di pagamento con destinatari due fideiussori, per il pagamento di una somma in favore di una società cessionaria del credito di un istituto bancario. Le garanzie, prestate nel 2015 a copertura dell’esposizione debitoria derivante da un conto corrente di corrispondenza e da un finanziamento chirografario concessi ad un’impresa individuale, riproducevano testualmente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ. previste dallo schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. nell’ottobre 2002 e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento N° 55 del 2 maggio 2005.

Le opponenti, con richiamo all’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2021, deducevano la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. e sostenevano la essere creditrice incorsa in decadenza, per aver attivato il recupero del credito oltre il termine semestrale decorrente dalla dichiarazione di decadenza del debitore principale dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. La società opposta replicava sostenendo come le garanzie fossero estranee, per due ordini di ragioni, all’accertamento del 2005: perché specifiche e stipulate dieci anni dopo il triennio (2002-2005) coperto dall’istruttoria amministrativa.

Il Tribunale di Siracusa, anziché decidere, ha ritenuto di avvalersi del rinvio pregiudiziale disciplinato dall’art. 363bis cpc, con l’intento di sottoporre alla Corte di Cassazione le questioni, esclusivamente di diritto, riscontrate nella controversia, non ancora superate dalla giurisprudenza di legittimità e, pertanto, meritevoli di pronta risoluzione.

Le questioni rimesse erano tre:

– se la prova privilegiata riconosciuta all’accertamento della Banca d’Italia possa operare anche per fideiussioni stipulate al di fuori del periodo 2002-2005 preso in esame dall’istruttoria, e se a tal fine sia sufficiente la mera riproduzione testuale delle clausole censurate.

– se la medesima prova privilegiata sia riferibile anche alle fideiussioni specifiche, o resti circoscritta, come letteralmente accertato dall’autorità di vigilanza, alle sole fideiussioni “omnibus”.

– se, una volta dichiarata nulla la clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ., la distinta clausola di pagamento “a prima richiesta” — presente nel contratto — consenta al creditore di evitare la decadenza mediante una semplice istanza stragiudiziale, oppure imponga comunque l’esercizio di un’iniziativa giudiziale.

Per comprendere la portata delle risposte offerte occorre un passo indietro. Nel 2002 l’A.B.I. predispose uno schema-tipo di fideiussione “omnibus” (garanzia estesa non a un’operazione determinata, ma alla generalità, anche futura, delle obbligazioni che il debitore garantito assuma verso la banca). Trattandosi di un’intesa tra imprese ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge N° 287 del 1990 (la Legge Antitrust Nazionale, disciplinante il divieto di intese fra imprese idonee a impedire, restringere o falsare in modo consistente la concorrenza nel mercato nazionale), lo schema fu sottoposto al vaglio della Banca d’Italia e censurato, con il provvedimento N° 55/2005, nelle tre clausole della “reviviscenza”, della “deroga” ai termini dell’art. 1957 cod. civ e della “sopravvivenza”, in quanto idonea ad essere restrittiva della concorrenza, perché non funzionale a favorire l’accesso al credito, bensì ad addossare al fideiussore le conseguenze pregiudizievoli della negligenza della banca o dell’invalidità dell’obbligazione principale.

Il contenzioso bancario venutosi a creare successivamente giunse alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza N° 41994 del 30 dicembre 2021. Con tale decisione, la Corte aveva riconosciuto al fideiussore c.d. la tutela reale: la nullità, qualificata come “speciale” (poiché posta a presidio dell’ordine pubblico economico e perciò di portata più ampia di quella codicistica), dei contratti “a valle”, cioè dei singoli contratti di fideiussione che riproducendo le clausole dello schema. Una nullità di regola solo parziale, limitata alle clausole illecite in applicazione del principio racchiuso nell’art. 1419 cod. civ., salvo l’ipotesi della essenzialità delle stesse per la formazione del consenso.

In aggiunta, sempre le Sezioni Unite del 2021 avevano attribuito al provvedimento della Banca d’Italia il valore di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale e del collegamento funzionale tra intesa “a monte” e contratto “a valle”, tale da rendere sufficiente per il fideiussore la sola dimostrazione della coincidenza testuale fra le clausole del contratto e quelle censurate. Ma nulla veniva detto in merito al perimetro entro cui questa prova potesse essere ritenuta privilegiata e su questo terreno si erano formati, negli anni successivi, orientamenti difformi tra le sezioni semplici.

Quanto al profilo temporale, un primo indirizzo (Cass. Civ. N° 30383/2024) riteneva che la prova privilegiata potesse operare solo per le fideiussioni stipulate entro il triennio 2002-2005, dovendo il fideiussore fornire, per il periodo successivo, una prova ulteriore e specifica dell’intesa. Un indirizzo opposto (Cass. Civ. N° 20648/2024) riteneva invece sufficiente l’anteriorità del provvedimento alla fideiussione “a valle”, in quanto si riteneva come la standardizzazione delle clausole fosse frutto di una prassi già consolidata negli anni precedenti.

Quanto al profilo oggettivo, l’orientamento divenuto maggioritario tra il 2024 e il 2025 (tra le altre: Cass. Civ. N° 21841/2024; Cass. Civ. N° 17163/2025) circoscriveva l’efficacia del provvedimento del 2005 alle sole fideiussioni “omnibus”, oggetto dell’analisi della Banca d’Italia, escludendo l’estensione alle fideiussioni specifiche. Qui, però, il Tribunale rimettente valorizzava un diverso indirizzo (Cass. Civ. N° 35290/2022; Cass. Civ. N° 27243/2024), non subordinato alla natura “omnibus” della garanzia.

Quanto, infine, al rapporto fra la clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. e la distinta clausola “a prima richiesta” (anch’essa presente nello schema A.B.I., ma non censurata dalla Banca d’Italia), un orientamento (Cass. Civ. N° 84/2010; Cass. Civ. N° 34678/2024) riteneva quest’ultima, comunque idonea, perché permetteva al creditore di evitare la decadenza mediante una tempestiva richiesta scritta al garante; mentre un diverso orientamento (Cass. Civ. N° 20648/2024), fatto proprio dal Tribunale di Siracusa, riteneva la caducazione della deroga idonea non solo comportare la piena riespansione dell’art. 1957 cod. civ., ma anche la conseguente invalidità della clausola “a prima richiesta”, con conseguente necessità di un’iniziativa giudiziale entro il semestre.

La questione, oggetto di decisioni profondamente alterne, da parte dei giudici di merito, giungeva così delineata dinanzi le Sezioni Unite e da queste risolta con un’articolata analisi, dipartitasi da una premessa: le tre clausole dello schema A.B.I. non sono illecite in sé — lo stesso provvedimento n. 55/2005 precisa, al punto 78, di non aver riguardato “la legittimità delle singole clausole” — ma lo diventano in quanto espressione di un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, accertata dalla Banca d’Italia entro un preciso perimetro: quello oggettivo dello schema “omnibus”, e quello temporale del triennio 2002-2005. Ne discende la piena idoneità, del provvedimento amministrativo, a conservare il valore di prova privilegiata soltanto entro tale duplice perimetro. Al di fuori di esso, l’accertamento della Banca d’Italia non perde ogni rilievo probatorio, ma degrada a semplice elemento di prova, di per sé insufficiente a dimostrare l’esistenza dell’intesa: il fideiussore intento a far valere la nullità dovrà offrire, con ogni mezzo istruttorio a disposizione — incluso l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. — elementi ulteriori idonei a dimostrare come la standardizzazione contrattuale accertata nel 2005 preesisteva, persisteva o si estendeva anche al segmento di mercato in questione; la banca convenuta, a sua volta, potrà dimostrare la qualità di frutto di un’effettiva e libera negoziazione individuale delle clausole.

A sostegno di questa lettura la Corte richiama, pur senza applicarlo retroattivamente al caso di specie, il D. Lgs. N° 3 del 2017, di attuazione della direttiva 2014/104/UE in materia di risarcimento del danno da illecito antitrust. Se il decreto vincola il giudice, nelle azioni risarcitorie, quanto alla “natura della violazione” e alla sua “portata materiale, personale, temporale e territoriale” accertata da un’autorità di concorrenza — ma non quanto al nesso causale —, se ne trae un principio di sistema applicabile anche alla tutela reale in discussione: l’efficacia dell’accertamento amministrativo non può eccedere i confini, anche temporali e materiali, dell’infrazione da esso effettivamente riscontrata. E se il medesimo decreto disciplina l’esibizione delle prove nelle azioni antitrust, la Corte ne trae criteri utili a conformare, nella materia in esame, l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.: uno strumento che consente al fideiussore di attenuare l’asimmetria informativa rispetto alla banca, senza però alterare il riparto dell’onere della prova, che resta a suo carico.

Ne discende, per i primi due quesiti, il seguente e unitario principio di diritto: “nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia N° 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza N° 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri”. Per intendere, con riferimento al caso Siracusano, l’applicazione di tali principi renderà necessario verificare — sulla base di ogni elemento istruttorio, e non della sola coincidenza testuale delle clausole — se la standardizzazione contrattuale censurata nel 2005 risulti ancora in atto, o quantomeno riconoscibile, anche dieci anni dopo e con riguardo a fideiussioni specifiche come quelle oggetto di causa: un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, lasciato deliberatamente aperto dalla Corte, senza tradursi né in un’esclusione automatica né in una presunzione di persistenza dell’intesa.

Diversa, e più immediatamente risolutiva, è la soluzione offerta al terzo quesito. Le Sezioni Unite, infatti, giungono alla soluzione tramite la distinzione, già presente nello stesso schema A.B.I., fra le due clausole, strutturalmente e funzionalmente autonome: quella contenuta nell’art. 6 del modulo deroga ai termini dell’art. 1957 cc; quella contenuta nell’art. 7 del medesimo modulo, invece, riguarda il pagamento “a semplice richiesta scritta” — clausola non censurata dalla Banca d’Italia, con funzione, come lo stesso provvedimento del 2005 riconosce al punto 81, di assicurare al creditore un recupero rapido del credito senza previa escussione del debitore principale, ferma restando la possibilità per il fideiussore di far valere le proprie eccezioni in un momento successivo, secondo lo schema del “solve et repete” e, se del caso, mediante la surrogazione di cui all’art. 1949 cod. civ. nei diritti già vantati dal creditore verso il debitore principale.

Poiché le due clausole rispondono a funzioni diverse, la nullità della prima non si propaga automaticamente alla seconda, valida e operante sul piano, distinto, delle modalità (non del termine) dell’iniziativa richiesta al creditore. La reviviscenza dell’art. 1957 cod. civ. torna dunque a imporre il rispetto del termine semestrale, ma la presenza della clausola “a prima richiesta” consente di rispettarlo anche mediante una semplice istanza stragiudiziale rivolta al garante, senza la necessità di introdurre un giudizio.

In chiusura, la Corte dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, chiamato ad applicare i principi enunciati. Trattandosi di pronuncia resa per rinvio pregiudiziale, il principio di diritto vincola solo il giudice del rinvio ma, al tempo stesso, orienta, sul piano nomofilattico, l’intero contenzioso seriale relativo alle fideiussioni bancarie riproduttive dello schema A.B.I. E Il punto fermo è duplice, e per certi versi di segno opposto rispetto alle attese di ciascuna delle parti in causa, nonché idonea a far assume una nuova veste alle nuove controversie bancarie. Infatti, da un lato, né il decorso del tempo né la natura specifica, anziché “omnibus”, della garanzia escludono in via di principio la tutela antitrust: la nullità resta un rimedio astrattamente esperibile anche al di fuori del perimetro proprio dell’accertamento del 2005. Dall’altro, quel medesimo accertamento cessa di poter operare come un certificato di invalidità utilizzabile per ogni fideiussione che ne riproduca il testo: fuori dai suoi confini oggettivi e temporali, l’onere di provare l’intesa o la pratica concordata torna a gravare per intero su chi invoca la nullità, sia pure con gli strumenti istruttori — a cominciare dall’ordine di esibizione — che l’ordinamento, anche per il tramite del D. Lgs. N° 3 del 2017, mette a sua disposizione. Sul fronte, distinto, della decadenza ex art. 1957 cod. civ., resta infine ferma la sola nullità della clausola derogatoria non compromette l’efficacia della clausola di pagamento “a prima richiesta”, ancora idonea a proteggere il creditore diligente rivoltosi tempestivamente, anche in via stragiudiziale, al garante (Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825).

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