Perdita del testamento olografo

La Corte di Legittimità torna a riepilogare gli oneri comportamentali ascritti all’erede testamentario, nelle ipotesi in cui quest’ultimo voglia vare valere lo smarrimento o la distruzione in suo danno del testamento olografo. In ipotesi di conflitto con gli ulteriori chiamati all’eredità, non si può affidare la perdita incolpevole, e dunque la ricostruzione della volontà del testatore, alla mera prova per testi, ma è necessario dapprima osservare i seguenti principi informatori: 1) premessa la necessità di disporre di una copia del testamento olografo, l’irreperibilità del testamento, ovvero la distruzione, ascrive sul beneficiario l’onere di provare che il testamento medesimo non fu distrutto dal testatore, ed al contempo che il de cuius non avesse intenzione di revocarlo. 2) La prova della perdurante esistenza e validità del testamento, al momento della morte del dante causa, può essere data con ogni mezzo, dimostrando altresì che tale perdita non sia frutto di una attività del testatore, seppure lo smarrimento sia avvenuto in un momento anteriore al decesso. 3) può altresì dimostrarsi la materiale distruzione del testamento da parte del disponente medesimo, accompagnata dalla espressa prova che tale azione sia avvenuta in maniera incolpevole, e sempre senza alcuna volontà di revocare le disposizione mortis causa. 4) Tali oneri probatori assumono una portata prodromica rispetto ad ogni ulteriore valutazione, ed il mancato assolvimento rende irrilevante, pur se prodotta la copia fotostatica, il mancato disconoscimento da parte degli ulteriori all’eredità. 5) Il positivo superamento degli oneri probatori indicati nel punto 2 permette applicare i principi codicistici di cui agli artt. 2724, n. 3), 2725, cod. civ., sui contratti, ed accorda alla parte interessata dimostrare l’esistenza del testamento tramite testimoni, ed altresì in via presuntiva, purché la perdita del documento non sia da ascriversi alla parte che chiede ricostruire le volontà del de cuius.

Ciò premesso, la parte che si trovi impossibilitata a produrre il testamento in originale, deve proporre azione giudiziaria volta ad accertare l’esistenza ed il contenuto del testamento, dimostrando che tale smarrimento non sia frutto della volontà del testatore di revocarne il contenuto, presunzione di contro prevista dall’art. 684 cc. Qualora tale prova non sia raggiunta, deve per l’effetto intendersi comunque assunta la volontà di revocare il testamento, da parte del de cuius, e diventa irrilevante ai fini del contendere il mancato disconoscimento della copia fotostatica da parte degli ulteriori soggetti processuali (Cassazione Civile, Ordinanza del 4/01/2024 N° 231).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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