Riparto degli utili nella società di persone

La determinazione -e distribuzione- degli utili conseguiti nell’ambito di una società di persone deve essere sempre commisurata in relazione al valore delle singole quote dei partecipanti alla compagine, senza possibilità di soppesare il diverso operato di taluno dei quotisti nel conseguimento del risultato di esercizio.

La Corte di Cassazione è stata investita di un giudizio risarcitorio correlato all’annullamento del contratto di cessione delle quote sociali, accolto il quale i giudici di merito hanno parametrato la relativa entità del ristoro agli utili ottenuti dalla società di persone, ed al valore delle singole quote di esercizio. Siffatto approccio viene censurato dai titolari del diritto al ristoro, sul presupposto che, una simile determinazione di tipo equitativo, non terrebbe conto dei diverso apporto reso dai singoli soci per ottenere gli utili. Tale lettura viene respinta nella sede di legittimità, secondo cui è del tutto corretto il riferimento all’utile di esercizio quale parametro equitativo (e dunque non costituente un risarcimento di tipo patrimoniale, e neppure una ripetizione di indebito ex art. 2041 cc) per quantificare il risarcimento del danno derivato dall’annullamento del contratto di cessione di quote. L’utile che il socio matura ex art. 2291 cc costituisce una automatica proiezione della quota posseduta, e deve parametrarsi alle somme maturate dalla società in base alle risultanze delle scritture contabili (rendiconto o bilancio) approvate dai soci; non sussiste alcuna possibilità per il singolo socio di pretendere una somma eccedente il valore della quota, sul mero presupposto di un più fattivo lavoro volto alla formazione dell’utile medesimo. In ambito societario, quale corollario generale, non può sussistere uno scrutinio intuitus personae riferibile alla formazione dell’utile di esercizio, e pertanto ciascun socio ha diritto a percepire l’utile secondo la partecipazione posseduta, in diretta contrapposizione ad altre branche del diritto, prima su tutte il diritto del lavoro, caratterizzata dal principio – di rilievo costituzionale ex art. 36 – teso ad accordare una retribuzione parametrata alla quantità e qualità del lavoro svolto (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza del 21 Dicembre 2023, N° 35761)

STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO COSENZA NAPOLI DIRITTO SOCIETARIO

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