Pignoramento nullo senza notifica al debitore

La Corte di Legittimità adotta una lettura molto più aderente alle ragioni della parte esecutata, e ritiene che la mancata notifica del pignoramento (nel caso di specie si trattava di esecuzione presso terzi) determini la radicale inesistenza dell’intero processo esecutivo, senza alcuna possibilità di sanatoria per effetto di una attività di impulso del debitore. Nel caso di specie la banca proponeva esecuzione presso terzi, incardinata dinanzi al Tribunale pur a fronte di un chiaro difetto di notifica della citazione ex art. 543 cpc, e la parte esecutata, una volta avvedutasi del pignoramento, spiegava opposizione ex art. 615 cpc, respinta dal giudice sul presupposto che, l’attività processuale avesse sanato il vizio prodromico. La causa veniva di seguito riassunta ex art. 616 cpc, ed ancora una volta l’opposizione veniva respinta alle stregua dei medesimi motivi espressi nella fase camerale. Opposta lettura ha di contro prospettato la Corte di Legittimità, la quale impianta il suo ragionamento sulla causale tipica dell’esecuzione presso terzi, strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, nel cui ambito la notificazione al debitore determina l’inizio del processo esecutivo, e poi la dichiarazione positiva resa dal terzo ne perfeziona l’efficacia. La fase introduttiva consta pertanto di una notifica e di una successiva iscrizione a ruolo. Ciò assunto, se “la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento” (sent. n. 12195/2023), non può al contempo ritenersi che il processo esecutivo possa legittimamente insorgere senza la notifica al debitore, ed in mancanza di tale attività si impone ritenere l’atto di pignoramento affetto da inesistenza. Viene pertanto sancito il seguente principio di diritto: “la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l’inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l’atto iniziale del processo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde” (Corte di Cassazione. Terza Sezione Civile, sentenza N° 32804 del 27 Novembre 2023).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli

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