Responsabilità del liquidatore per debiti erariali

Il liquidatore della società risponde dell’omesso pagamento dei debiti erariali, ancorché non iscritti a ruolo, salva la facoltà del professionista di contestare la debenza dei pretesi tributi.

La Corte di Legittimità è stata chiamata a dirimere, nella massima composizione, un contrasto esegetico circa la responsabilità dei liquidatori per debiti fiscali, nelle ipotesi in cui il professionista provveda a ripartire tra i soci l’attivo societario, eludendo versare le imposte inevase, documentalmente appurate e tuttavia non iscritte a ruolo. Fattispecie che ha visto l’Agenzia delle Entrate attivare lo specifico addebito ex art. 36 DPR N° 602/1973, opposto dal liquidatore dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e tuttavia confermato in entrambi i gradi di merito. Le statuizioni tributarie venivano da ultimo avversate dinanzi alla Corte di Cassazione, e la relativa impugnativa veniva affidata ad un solo motivo di diritto, volto a censurare il potere dell’Agenzia fiscale di addebitare l’omesso versamento delle imposte da parte della società, nelle ipotesi in cui non siano state iscritte a ruolo; tale approccio, oltremodo, trovava conforto in anteriori sentenze di legittimità (Cass. Civ, sentenza N° 10508/2008), volte ad avallare la tesi del professionista. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, attesa la particolare importanza, ancor più perché la liquidazione era avvenuta in epoca antecedente alla entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175, che ha sancito, in termini irretroattivi, la sospensione di effetti ai fini fiscali, per un quinquennio, della avvenuta estinzione della società. L’art. 36 DPR N° 602/1973, in particolare, ha stabilito la responsabilità dei liquidatori “che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori”, sancendo altresì una responsabilità personale, salvo contraria dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei debiti tributari, in via preventiva al riparto dei beni ai soci. Tale responsabilità è parametrata al controvalore dei debiti d’imposta che avrebbero trovato capienza nella relativa graduazione. Il Giudice Nomofilattico abbraccia la natura civilistica, e non già tributaria, dell’obbligazione che lega il liquidatore con l’Erario. Ciò determina che la responsabilità ha una sua diretta fonte legale, la quale prescinde dalla avvenuta formazione del ruolo da parte dell’Agenzia fiscale. Ne discende che la speciale responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR N° 602/1973 sussiste in capo al liquidatore qualora quest’ultimo abbia illegittimamente postergato i debiti fiscali, privilegiando il riparto dei beni ai soci, salva la possibilità per il professionista, destinatario di apposito addebito, di dimostrare la correttezza del proprio operato, ed altresì di impugnare la relativa imposta (Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, Ordinanza 32790 del 27 Novembre 2023).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli

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