La Corte di Cassazione, nell’ambito delle usuali attività recuperatorie, intraprese da imprese cessionarie, oppure da società veicolo istituite ai sensi della Legge N. 130/1999, seguita a rendere difficoltoso il riscontro dell’intervenuta alienazione del credito da parte della banca cedente, a tutto vantaggio del ceto debitorio.
Negli ultimi anni, come notorio, si è assistito ad una sempre più ruvida presa di posizione dei soggetti escussi, confluente in schemi difensivi oggi seriali, volti a contestare non soltanto l’affiorata prova, agli atti di causa, di intervenuta cessione tra soggetti bancari, ma soprattutto la confluenza della singola posizione, oggetto di attività recuperatoria, nel perimetro di alienazione del credito.
In tale cruento conflitto tra parti processuali, si inserisce la recente pronuncia di legittimità, chiamata a valutare la portata dell’estratto di intervenuta cessione pubblicata sulla gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB.
La vertenza, secondo una usuale premessa, prende piede dalla notifica di un decreto ingiuntivo, ad opera di una società cessionaria di crediti in blocco, opposto ex art. 645 cpc dai debitori, fermi nel contestare la mancata dimostrazione degli esatti termini dell’intervenuta alienazione ex art. 58 TUB.
Il giudice di merito ha reietto il motivo di opposizione, sul presupposto che, la produzione in giudizio dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB, non escluda l’inserimento dello specifico credito nell’ambito delle posizioni cedute.
Tale approccio, una volta formulato ricorso per cassazione dagli originari debitori, viene censurato dalla Corte di Legittimità, che annulla la pronuncia di merito e rinvia la causa al giudice di appello per un nuovo scrutinio circa la affiorata dimostrazione di titolarità del credito in capo al cessionario.
Come notorio, la prescrizione di riferimento dettata per le operazioni di cessione in blocco, si limita a disciplinare gli effetti derogatori propri del testo unico bancario, e pertanto, in caso di alienazione ex art. 4 L. n. 130/1999, trovano impiego le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, DPR N° 358/1993; a tenore della citata disposizione, la banca cessionaria dà notizia della intervenuta cessione tramite iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Tali adempimenti pubblicitari surrogano nei confronti dei debitori ceduti gli oneri di notifica sanciti dall’art. 1264 cod. civ., e pertanto il titolare ultimo del credito ben può notiziare il debitore tramite notifica di atto giudiziario. In altri termini, la notifica alla parte ceduta può avvenire anche dopo la pubblicazione su GU, passibile di essere opposto comunque ai debitori.
L’attività di notizia prevista dal testo unico bancario rende introvertibile l’intervenuto perfezionamento della cessione tra soggetti bancari, senza che sia a tal fine necessario una specifica enumerazione dei rapporti ceduti.
Se la prova di sussistenza di intervenuta alienazione del credito non è complessa per i soggetti cessionari, ben diversa è la situazione qualora il debitore escusso contesti non già la sussistenza di una cessione ex art. 58 TUB, bensì l’esatta portata dell’accordo traslativo.
In questi casi, la sentenza citata, rammenta la necessità di operare preciso distinguo. La prova di intervenuta alienazione potrebbe desumersi dallo stesso estratto pubblicato su gazzetta ufficiale, a fronte di una formula omnicomprensiva, volta ad identificare una aprioristica tipologia di crediti. Pur nel silenzio dell’arresto di legittimità in analisi, un criterio identificativo del perimetro obiettivo della intervenuta cessione si rinviene nei principi dettati dalla stessa Banca d’Italia per le cessioni in blocco dei crediti, da intendere “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”. I fattori che accomunano i crediti alienati ex art. 58 TUB possono “rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (circolare n. 229 del 21/4/1999). In detta evenienza, l’avviso di cessione costituisce fattispecie deputata a dimostrare il passaggio in blocco del credito, se la formula adottata dai contraenti elimini qualsivoglia incertezza circa il contenuto del contratto.
Ove ciò non si verifichi, la prova di avvenuta confluenza del credito può essere assolta anche in termini presuntivi ex art. 2729 cc, valorizzandosi in termini esemplificativi la disponibilità dei titoli esecutivi da parte del soggetto cessionario, oppure la dichiarazione della banca cedente, passibile di essere prodotta anche in sede di appello.
Il suddetto vaglio, rimesso all’esclusivo ed insindacabile scrutinio del giudice di merito, non può essere operato tramite mera affermazione di possibile confluenza per effetto della intervenuta cessione ex art. 58 TUB. Una simile premessa disattende le indicazioni fissate dal Giudice di Legittimità, e giustifica l’annullamento con rinvio della statuizione di merito (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza N° 9073 del 6 Aprile 2025).

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