Responsabilità genitori festa

Chi risponde del danno sofferto da un minore -o peggio ancora del tragico decesso- nell’evenienza in cui ciò occorra durante un party organizzato dai genitori del festeggiato?

Il caso, tutt’altro che infrequente, riguarda l’ipotesi di una festa organizzata da due genitori, padri di un bambino minorenne, cui partecipano amici e compagni di scuola; i genitori dei minori invitati si limitano ad accompagnare alla fasta i propri figli, da quel momento in poi affidati, o comunque stazionanti nella casa degli organizzatori dell’avvenimento.

Può purtroppo succedere che i minori, in una fatale miscellanea tra euforia ed incoscienza, commettano alcun gesto improvvido, che può provocare un infortunio o anche il tragico decesso dell’invitato.

E’ proprio questa la fattispecie che ha visto la Corte di Cassazione chiamata a valutare se, dell’evento morte -o comunque dell’infortunio-, possano essere ritenuti penalmente responsabili i proprietari della casa nonché organizzatori dell’evento.    

Prima di analizzare la risposta resa dalla Corte di legittimità è necessario ripercorrere l’articolato antefatto processuale; in occasione del compleanno del minore, i genitori organizzano una festa all’interno della villetta a mare, ed all’evento partecipano, secondo un ordinario format organizzativo, i compagni di scuola, portati dai rispettivi genitori, salvo questi ultimi andare subito dopo via, una volta affidati i minori agli organizzatori del party.  Trattandosi di ragazzi non molto lontani dal conseguimento della maggiore età, i genitori del festeggiato, forse per concedere loro più libertà, consentivano a tutto il gruppo uscire di casa subito dopo il pranzo, e purtroppo i ragazzi, in un gesto di giovanile incoscienza, decidevano fare il bagno, peraltro tuffandosi da una scogliera molto pericolosa. Succedeva così che, complici le avverse condizioni del mare, una minore non riusciva più a fare ritorno a riva, decedendo di lì a poco per annegamento. Il pubblico ministero, all’esito della fase investigativa, decideva ascrivere ai genitori il delitto di omicidio colposo ex art. 589 cp., in virtù di una condotta omissiva cui era da ricollegare l’evento morte. Il bagno a mare, dal punto di vista storico, veniva oltremodo ritenuto non imprevedibile, avendo tutto il gruppo dato nel corso della mattina ampie avvisaglie dei loro propositi, poi palesatisi nelle ore pomeridiane. Tale gesto era stato avversato dagli organizzatori della festa con un semplice ammonimento orale, giudicato del tutto inadeguato ad evitare l’evento.

Entrambi i giudici di merito addivenivano alla affermazione di penale responsabilità dei genitori del festeggiato, ritenendo essersi creato, pur senza formalismi, un rapporto di affidamento, sul cui obbligo di vigilanza di era riposta la collocazione degli invitati da parte dei rispettivi genitori.

Gli imputati decidevano in ultima istanza ricorrere per cassazione, denegando ingenerare gli eventi un rapporto di affidamento di tutti i partecipanti alla festa.

La Corte di legittimità, analizzati gli elementi dedotti, ha tuttavia deciso respingere l’impugnativa dei prevenuti, come prima cosa per limiti procedurali, avendo questi ultimi enunciato un mero dissenso rispetto la valutazione del materiale probatorio dal quale, invece, era emerso come il comportamento dei bambini risultasse essere del tutto prevedibile, e di contro seguito da una totale assenza di attività di vigilanza.

Nel condividere l’esegesi dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ritiene che lo specifico evento ingeneri in capo agli organizzatori una posizione di “garanzia” nei confronti de minori. A tale fattispecie si accompagnano precisi obblighi discendenti dallo speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante rispetto ad un determinato bene giuridico, ancor più ove il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente.

Gli obblighi di controllo, seppure normativamente in capo ai genitori, conoscono sempre una declinazione pratica, analizzando la concreta attività svolta dal soggetto agente.

La festa costituisce un fattore di potenziale rischio per i minori, che deve essere gestito dagli organizzatori, e su questi ultimi grava l’obbligo giuridico di impedire l’evento, secondo il paradigma dei reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell’art. 40 cp.

Al riguardo, ai fini della operatività della clausola di equivalenza, è necessario vagliare la genesi dell’obbligo giuridico, passibile di essere rinvenuto in una serie di premesse operanti su diversa scala, quale appunto la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o comunque ogni altra fonte obbligante.  In tale scenario, per valutare i contenuti dell’obbligo di protezione, è necessario valutare sia le finalità protettive insite nella medesima posizione di garanzia,  sia il contenuto del dovere di protezione, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza.

Una volta lasciata la minore in casa degli organizzatori, si instaura un dovere di protezione e controllo, che oblitera i generici obblighi di vigilanza in capo ai genitori (Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza 6 Giugno 2025, N° 21267)

Studio legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli Roma

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