Ricorso abusivo credito
Quali conseguenze derivano dall’abusivo ricorso al credito?
Può il giudice dichiarare invalida la pretesa restitutoria avanzata dalla banca per effetto di un finanziamento concesso senza una ponderata valutazione del merito creditizio?
È ammissibile l’esclusione dallo stato passivo di una banca mutuante per l’abusività del credito concesso in violazione delle norme regolanti il settore di intermediazione bancaria?
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione torna, ancora una volta, a soffermarsi sull’ampiezza del confine tracciato tra un contratto di mutuo viziato da nullità e l’inefficacia di una stipula contratta in violazione delle norme di diligenza e vigilanza a tutela del settore bancario.
La vicenda vede la propria origine, come sovente accade, da una procedura di liquidazione giudiziale instaurata innanzi al Tribunale.
A seguito della dichiarazione di fallimento di una società – e conseguente apertura della procedura di liquidazione giudiziale – una banca, creditrice in forza di contratto di mutuo chirografario concluso il 29 settembre 2021, chiedeva insinuarsi nel passivo della procedura concorsuale.
Il Giudice di prime cure, rigettando la richiesta di ammissione proposta dall’Istituto di credito, dichiarava la nullità del contratto di mutuo statuendo, altresì, l’accoglimento dell’eccezione di compensazione in danno del creditore per ritardato impulso all’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. A sostegno della motivazione rilevava come la stipula si fosse perfezionata in regime di abuso del credito, come pure in assenza di prudente valutazione da parte dell’Istituto bancario in riferimento al bonus argentarius.
La Banca –incardinato il giudizio opposizione– reiterava la richiesta di ammissione al passivo in funzione della posizione creditizia costituita nel titolo contrattuale chiedendo, al contempo, l’ammissione al passivo fallimentare in qualità di soggetto legittimato alla ripetizione dell’indebito ex art.2033 c.c.
Il Tribunale di Como -instaurato il procedimento istruttorio teso alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo a 3 Web Store Srl per la concessione del credito fondiario- statuiva per il rigetto dell’opposizione spiegata, evidenziando come, l’Istituto mutuante, non avesse correttamente effettuato l’analisi dei criteri necessari per l’erogazione del finanziamento, una volta disatteso il rispetto delle regole di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 D. L.vo N. 385/1993 (Testo Unico Bancario) in funzione del vaglio dei requisiti appartenenti ad un soggetto richiedente ritenuto non adeguato (la società risultava inattiva da quattordici mesi e con personale azzerato).
In particolare, è stato posto in risalto tanto il mancato impiego di un comportamento adeguato al caso concreto quanto la mancata adozione, da parte dell’Istituto bancario, della diligenza qualificata. Specie in considerazione della scarsità di bilanci messi a disposizione dalla società sin dalla sua fondazione nell’anno 2018, la crescita dei debiti tributari, l’omessa acquisizione della dichiarazione IVA, la visura camerale che indicava la cessazione dei rapporti di lavoro, il recesso contrattuale dell’unico committente e l’inconsistenza del patrimonio dell’amministratore unico posto a garanzia personale della concessione del mutuo.
Il Giudice del primo grado confermava, dunque, la dichiarata nullità contrattuale per illiceità della causa, ancorando lo scopo della stipula all’ottenimento della garanzia statale, senza la considerazione dell’inadempimento da parte del mutuatario.
La decisione del Tribunale veniva sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.
I motivi posti a fondamento del gravame hanno censurato l’erroneità della statuizione del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha statuito per la nullità del contratto in luogo dell’ammissione al passivo del creditore con conseguente compensazione a seguito del danno subito dal soggetto finanziato. L’Istituto ricorrente ha infatti evidenziato come le regole di condotta del settore bancario costituiscano regole comportamentali estranee alla validità del contratto stipulato, che resta, dunque, regolato dalle norme in materia civilistica.
Il Supremo Collegio, evidenziando la fondatezza dei motivi di ricorso e ritenendoli, dunque, meritevoli di accoglimento, svolge un’attenta disamina della controversia richiamandosi al principio cardine espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 26724/2007.
La Prima Sezione, investita del gravame – ripercorrendo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite in merito alla natura risarcitoria della responsabilità derivante dalla violazione delle regole di condotta in ambito di intermediazione finanziaria – evidenzia come il solco tracciato dalla pronuncia del 2007 attribuisca il carattere dell’imperatività alle norme riportate nel Testo Unico della Finanza. Tuttavia, la loro violazione, non necessariamente è riconducibile al genus della nullità testuale (art.1418 c.c. terzo comma) ovvero a quello della nullità virtuale (art.1418 c.c. primo comma) potendo benissimo esaurirsi nella fase esecutiva e funzionale del contratto piuttosto che in quella genetica.
Tuttavia, il comportamento predatorio del creditore può assurgere ad eccezione di casistica configurando il cd. “reato-contratto” in relazione alla circostanza in cui la stipula si connoti per il contrasto con le specifiche norme penali (una tra tutte Cass. 21434/23). Nella fattispecie de quo – ritenendo trasceso il rispetto delle regole di prudenza bancaria – la una violazione di norme penali imperative individua un vizio di nullità virtuale ai sensi dell’art.1418 c.c. primo comma (si veda Cass. 26248/24).
Il supremo Collegio – in accoglimento del ricorso e successivo rinvio al Tribunale di Como in diversa composizione – ha motivato la propria decisione mediante la ricostruzione degli orientamenti succedutisi in un ventennio sul tema della violazione delle norme in materia di concessione di finanziamenti. Osservando, infine, come il Giudice di prime cure non abbia correttamente applicato il criterio sinallagmatico intercorrente la commissione del cd. reato-contratto e la relativa previsione di nullità ex art 1418 c.c.
Al termine della lettura appare chiaro come il Supremo Collegio abbia chiaramente cristallizzato i confini delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria solcati dalle Sezioni Unite nel 2007. Nonché i rapporti sinallagmatici intercorrenti con le disposizioni civili in tema di inefficacia ovvero di nullità in riferimento alle fattispecie delittuose del settore penale di riferimento.
La Corte di Legittimità, nel dirimere il rapporto controverso, assume pertanto il seguente principio informatore, favorevole al ceto bancario: “La nullità “virtuale” del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, primo comma, cod. civ. può essere affermata, in ipotesi di concessione di credito a impresa in stato di crisi o insolvenza conclamata, solo ove il giudice accerti incidentalmente la sussistenza di un “reato-contratto” o di una condotta predatoria del finanziatore, ossia la stipulazione del contratto in violazione di specifiche norme penali, con concorso dell’ente creditizio (o dei suoi funzionari) nel fatto delittuoso dell’imprenditore e nesso causale tra erogazione del finanziamento e aggravamento del dissesto” (Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza N° 19276 dell’11 Giugno 2026).

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