Risarcimento ingiusta detenzione

Il periodo di detenzione scontato all’esteso deve essere calcolato ai fini del risarcimento da ingiusta detenzione?

In questi casi, come deve essere calcolata l’entità del risarcimento?

I suddetti interrogativi trovano risposta in un recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto  il ricorso redatto dallo Studio Legale Noto nell’interesse di un cittadino colombiano.

La domanda di indennizzo per ingiusta detenzione consegue ad una prodromica pronuncia assolutoria adottata dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro.

Il richiedente l’indennizzo, cittadino colombiano, è stato tratto in arresto durante un viaggio in Spagna, non appena atterrato all’aeroporto di Madrid,  per effetto di un mandato di arresto europeo spiccato dalla magistratura italiana. Dopo la usuale trafila presso la camera di sicurezza aeroportuale, e poi dinanzi al locale Commissariato di Polizia, il richiedente veniva tradotto nel carcere di Soto del Real (Madrid), così da avvedersi -dalle scarne informazioni a corredo della scheda redatta dal collaterale SiReNe Spagna per avallare la richiesta restrittiva sovranazionale- essere destinatario di una misura cautelare in carcere, disposta sin dall’anno 2016, su ordine della Procura Distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro, e ciò quale additato esponente di un cartello specializzato nel traffico internazionale di stupefacenti, importati illegalmente dalla Colombia. Il cittadino colombiano restava rinchiuso nel carcere Soto del Real (Madrid) per alcuni mesi, per poi essere estradato il giorno successivo in Italia, mediante consegna alle forze di polizia italiane presso l’aeroporto di Fiumicino e traduzione in una struttura carceraria.

Nonostante la proposizione degli usuali rimedi processuali (Interrogatorio di Garanzia, Tribunale della Libertà, Riesame) i Giudici aditi confermavano la misura cautelare, cessata solo allorquando il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Catanzaro, adito in forma di giudizio abbreviato, assolveva con formula piena l’imputato, disponendo ex art. 300 cpp la immediata messa in libertà dello straniero, che così poteva fare ritorno in patria.

Una volta divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione, l’imputato formulava domanda di risarcimento per ingiusta detenzione, rimarcando la eccezionalità del caso -soggetto per la prima volta tradotto in carcere, peggio ancora in una paese straniero, senza conoscere la lingua, ed in condizioni di salute pure precarie-.

Nonostante quanto dedotto dal richiedente, la Corte d’Appello adita ex art. 314 cpp accordava una previsione di indennizzo su basi di stretto rigore algebrico, escludendo espressamente il periodo custodiale estero, e senza tenere conto della peculiarità del regime carcerario.

Avverso il pronunciamento del giudice di merito ha promosso ricorso per cassazione l’originario imputato, al fine di evidenziare l’assoluta contraddittorietà dell’Ordinanza.

Ha evidenziato il ricorrente come, il vigente complesso normativo non consente più prescindere dal regime custodiale estero, il quale, oltre al computo ai fini riparatori ex art. 722 bis cpc, rileva ex art. 722  cpp, tanto ai fini della durata massima del periodo custodiale, quanto in ordine alla determinazione temporale di efficacia ex art. 303 cpp, ed altresì riguardo all’applicazione della pena definitiva ex art. 657 cpp.

Ha parimenti lamentato il ricorrente la speculare inosservanza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, volta a sancire l’assoluta cogenza di un obbligo riparatorio correlato ad una ingiusta vicenda detentiva. La norma pattizia sovranazionale, all’art. 5, stabilisce come, “ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione”. L’onnicomprensività concettuale stride comunque con il distinguo concettuale coniato dalla Corte territoriale, ove mai non fosse stata introdotta la citata regola di cui all’art. 722 bis cpp.

Ha da ultimo addebito il ricorrente alla Corte d’appello l’essere addivenuta ad uno sbrigativo impiego del parametro aritmetico, di notoria portata indicativa, adulterando così le premesse sottese alla determinazione dell’indennizzo, che impongono al Giudice addivenire ad una “equa riparazione”, volta a contemperare, in uno alla entità della pena patita, le sofferenze morali e psicologiche derivanti dalla detenzione, ed al contempo le conseguenze cagionate ai congiunti conviventi con il detenuto per effetto del periodo custodiale.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso articolato dal soggetto in origine tratto in arresto, evidenziando le tangibili contraddizioni del pronunciamento adottato dal giudice di merito, dipartitosi dalla pronuncia assolutoria piena -e dunque da un certo obbligo di indennizzo-, ed altresì dalla unitarietà del periodo custodiale italiano ed estero, salvo poi avere circoscritto il periodo indennizzabile alla sola detenzione in Italia.

Da tanto evidenzia la Corte di Cassazione discende la necessità di una totale riedizione dei presupposti numerici cui è sotteso il calcolo dell’indennizzo: dismesso ogni astratto calcolo aritmetico, il Giudice di Merito, previo computo di tutto il periodo detentivo italiano ed estero, dovrà determinare l’indennizzo alla stregua dell’effettivo pregiudizio, ed alla peculiarità della vicenda, molto più incisiva di una usuale fase detentiva, ove si consideri l’estradizione all’estero, il marcato allontanamento dalla famiglia, e le cattive condizioni di salute del detenuto, destinate solo ad acuirsi in una vicenda come quella che ha vissuto (Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza 16 Giugno 2026, Numero 22070).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Roma Napoli Cosenza

Lawyer in Italy

Tags: , , , ,

Lascia un commento