Donazione genitori

Le donazioni ricevute dai genitori nel corso della vita rilevano ai fini della successiva collazione e divisione ereditaria?

L’interrogativo, di grande attualità, trova articolata risposta in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, chiamata a rispondere sulla rilevanza di quanto ricevuto a titolo di liberalità indiretta da parte dei figli.

Le elargizioni fatte dai genitori ai figli, sovente parametrate alle occasionali esigenze del figlio, e dunque mai ripartite in termini numerici del tutto simmetrici, sono causa di frequenti attriti tra gli eredi -specie se fratelli e sorelle-, sul presupposto che taluni abbiano ricevuto somme maggiori rispetto ad altri.

La Corte di Cassazione introduce una disamina inerente la collazione ereditaria, finalizzata alla divisione pro quota spettante agli eredi subentrati a seguito dell’apertura della successione, con particolare riferimento alle donazioni pervenute agli eredi dal defunto, e della loro eventuale incidenza nella formazione della massa ereditaria.

L’Istituto conosciuto dall’ordinamento Italiano, disciplinato dall’art.769 cc, introduce la donazione come un contratto mediante il quale un soggetto donante arricchisce il patrimonio di un altro soggetto donatario, senza ricevere alcun corrispettivo e solo per spirito di liberalità. Si realizza così il cd. arricchimento del patrimonio altrui con correlativo impoverimento del proprio. La differenza con gli atti a titolo gratuito consta nel depauperamento del patrimonio del donante.

Accanto alla donazione classica, sempre da redigere con atto pubblico a pena di nullità, trovano spazio le cd. liberalità non donative, quali la donazione indiretta. La disposizione codicistica di riferimento, art.809, individua la realizzazione dello scopo quando il donante arricchisce un’altra persona servendosi di atti diversi dalla donazione (dazione del prezzo per l’acquisto della macchina). La donazione indiretta, benché non soggetta alla disciplina dell’atto pubblico, sconta comunque le regole tipiche della donazione, quali la collazione (art.737), riduzione a favore di legittimari e revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art.809).

Da ultimo, merita cenno anche la particolare figura – prevista dalla norma codicistica dell’art.770 – delle liberalità d’uso. Casistica tipizzante quelle attribuzioni patrimoniali spontanee effettuate in conformità ai costumi sociali o alle consuetudini, come i regali per le festività o le mance. Non sono considerate vere e proprie donazioni e, per questo, sono esenti da formalità particolari. La configurabilità della liberalità d’uso, dunque, richiede tanto che l’attribuzione patrimoniale venga effettuata per speciale apprezzamento e/o per consuetudine, tanto una certa equivalenza economica tra il valore delle cose donate ed i servizi ricevuti dal disponente.

L’esame della disciplina pone le basi per la comprensione della decisione operata dalla Suprema Corte nella statuizione che ci occupa. La vicenda trae origine da un giudizio di divisione ereditaria incardinato innanzi al Tribunale di Palmi. Alla morte del genitore e con la successiva esecuzione delle disposizioni testamentarie, alcuni degli eredi vedevano loro assegnata soltanto la quota legittima a questi spettante ex lege, mentre la quota disponibile, per disposizione testamentaria, confluiva nel patrimonio di un unico erede. Il testamento proseguiva poi con le indicazioni delle donazioni ricevute da tutti gli eredi durante la vita del de cuius.

Adito il Giudice di prime cure, gli eredi chiedevano la collazione nel patrimonio ereditario della totalità delle donazioni ricevute in vita, con regolamentazione dei rapporti di dare/avere tra le parti. Al contempo procedevano all’imputazione, nella massa patrimoniale ereditaria, delle rispettive liberalità.

La corte di Appello di Reggio Calabria, in parzialmente riforma della decisione del Tribunale, escludeva dalla quantificazione dell’asse ereditario due delle donazioni computate. Donazioni riguardanti, rispettivamente, il regalo per il futuro matrimonio di uno degli eredi ai fini dell’acquisto della casa nonché l’acquisto di una autovettura. Il Giudice di seconde cure sottolineava nella motivazione che tali liberalità costituivano donazioni obnuziali, e pertanto dovevano ricomprendersi nella disciplina dell’art.785 cc. risultando, dunque, escluse dalla collazione ereditaria.

La decisione della Corte di secondo grado veniva posta al vaglio della Corte di Cassazione che, nuovamente, ha rimarcato i confini deputati a separare donazioni dirette, donazioni indirette e donazioni obnuziali. Il Supremo Collegio non manca di premettere che l’Istituto della collazione persegue la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari coeredi nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione.

Continua poi nella sua analisi osservando come risulti errato il convincimento del Giudice di secondo grado, formatosi sul presupposto che le due elargizioni effettuate dal defunto padre, poiché riportate ed indicate nel testamento con indicazione della finalità di impiego in vista del futuro matrimonio, acquisto casa e macchina, fossero da escludersi in funzione della particolare disciplina ex art 785 cc.

Lo scrutinio della Corte di legittimità, tuttavia, ha evidenziato come, le suddette elargizioni, non possono qualificarsi come donazione obnuziale, se si considera difettare la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico, prevista dagli artt. 782 e 785 cc.

Esclusa dunque la riconducibilità alla fattispecie obnuziale, la Corte non manca di motivare la concorrente esclusione dalla fattispecie di liberalità d’uso.

La disciplina indicata dall’art.770 cc prevede la sussistenza della liberalità d’uso, laddove questa venga resa in occasione di servizi resi, di determinate circostanze, per determinati rapporti, ovvero in conformità agli usi, sempre in considerazione al rispetto della proporzione tra la somma e le condizioni economiche del soggetto che non deve subire il depauperamento del patrimonio personale. Istituto che deve dunque escludersi dal caso di specie, in considerazione della notevole differenza tra la somma elargita e la capacità economica del defunto genitore.

L’interpretazione del Supremo Collegio – pronunciatasi per l’accoglimento del ricorso e dunque cassando la precedente sentenza di appello con rinvio al Giudice di II grado in diversa composizione – configura un inquadramento preciso circa l’identificazione delle singole liberalità, e non manca di evidenziare le diverse finalità.

Al termine della lettura della sentenza appare chiaro lo sviluppo dello schema relazionale del rapporto tra donante e donatario, la finalità perseguita dall’Istituto della collazione e la motivazione dell’inclusione nella massa ereditaria delle donazioni fatte dal de cuius in vita e ricevute dagli eredi. Non lesinando, la Corte di Cassazione, ma fornendo anche un’analisi delle motivazioni di esclusione per quelle liberalità specificamente improntate agli schemi degli artt. 770 e 785 cc.

IN SINTESI, le somme di denaro erogate in vita dal de cuius ai figli, finalizzate ad un acquisto specifico e richiamate nel testamento con specifica indicazione del loro scopo, non possono essere qualificate come donazioni dirette (e neppure come donazioni obnuziali ex art. 785 c.c.), mancando la stesura dell’atto pubblico ex artt. 782 e 785 cc. Le suddette elargizioni sono da esaminare, ai fini della collazione e della ricostruzione della massa ereditaria, secondo la specifica disciplina prevista dagli articoli artt. 741 e 809 cc, verificando di volta in volta le premesse per richiamare gli istituti civilistici (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza 11 Giugno 2026, N. 19114).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto Roma Napoli Cosenza

محامي في إيطاليا

Tags: , , , , ,

Lascia un commento