Pagamento interessi spese finanziamento

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea viene investita di una questione assai rilevante sul piano pratico, avente ad oggetto la debenza degli interessi corrispettivi sul costo della polizza assicurativa contratta a copertura di un finanziamento personale, al pari dunque del capitale erogato.

Nello specifico, un consumatore ha sottoscritto un contratto, il quale prevedeva la stipula di una assicurazione denominata “volontaria”, a garanzia dell’operazione finanziaria, e la banca ha preteso applicarsi gli interessi non solo sull’importo mutuato, ma pure sul costo di quanto agli occhi del contraente è da considerarsi una spesa, in detti termini non passibile di interessi fruttiferi.

La questione, insorta dinanzi ad un giudice della Polonia, è stata poi rimessa alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.

Il quadro normativo sovranazionale di riferimento si incentra in particolare nella Direttiva 93/13 e nella Direttiva 2008/48, da cui si ricavano i seguenti principi informatori.

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

4        L’articolo 3 di tale direttiva prevede:

«1.      Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibro dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

6        L’articolo 5 della direttiva 93/13 è così formulato:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».

I considerando 19, 31 e 43 della direttiva 2008/48 così recitano:

«(19)      Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale [(TAEG)] relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità. Poiché nella fase precontrattuale il [TAEG] può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest’ultimo dovrebbe essere rappresentativo. (…)

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

g)      “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

h)      “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare”: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore;

i)      “[TAEG]”: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2;

L’articolo 19 della direttiva 2008/48, rubricato «Calcolo del [TAEG]», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      Il [TAEG] che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell’allegato I.

2.      Al fine di calcolare il [TAEG], si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.

I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore».

La questione, come anzidetto, sorge in Polonia, paese caratterizzato da una legislazione che sancisce, riguardo ai contratti di credito sottoscritti dai consumatori, l’obbligo di precisare “il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso di interesse unitamente all’indicazione dell’indice o del tasso di riferimento, se applicabile al tasso di interesse iniziale; se un contratto di credito ai consumatori prevede diversi tassi di interesse, tali informazioni devono essere fornite in relazione a tutti i tassi di interesse applicati nel corso della durata del contratto”.

La vertenza sorge allorquando il mutuatario chiede vedersi dichiarata la non debenza degli interessi sui costi di assicurazione volontaria, respinta dalla banca e poi rimessa al Tribunale circondariale di Wlodawa.

L’Autorità adita, denominata nel paese di origine Sąd Rejonowy we Włodawie, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 3, lettera j), della [direttiva 2008/48], nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13], debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l’applicazione degli interessi non solo sull’importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore, cioè non sono inclusi nell’importo totale del credito, ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore.

2)      Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva [2008/48], nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell’articolo 5 della [direttiva 93/13], debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l’importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare chiaramente ed espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l’importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell’importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore)».

Dinanzi al Giudice Comunitario la banca ha innanzitutto inteso contestare la ricevibilità delle questioni, seppure la Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbia respinto il suddetto rilievo, rammentando al riguardo come, per giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C 185/24 e C 189/24, EU:C:2024:1036, punto 26 e giurisprudenza citata).

Nel merito, ed in riferimento al primo quesito, poi rivelatosi assorbente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedano l’applicazione del tasso di interesse non solo sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.

Poiché l’articolo 3 della medesima direttiva non contiene, per tali nozioni, alcun rinvio al diritto nazionale, ognuna di esse dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in maniera uniforme sul territorio di quest’ultima (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C 686/19, EU:C:2020:582, punto 39 e giurisprudenza citata).

Secondo la CGUE, non si può includere né nell’importo totale del credito, ai sensi dell’articolo 3, lettera l), e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 né nell’importo del prelievo ai sensi dell’articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48, nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare (in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C 377/14, EU:C:2016:283, punto 86).

Ciò vale anche per le spese di assicurazione che sono state qualificate dal giudice del rinvio come costi del credito al netto degli interessi, i quali costituiscono, come risulta dai punti 39 e 41 della presente sentenza, una sottocategoria del «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48.

La risposta resa, secondo la Corte adita, è conforme agli obiettivi della Direttiva 2008/48.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, con assorbimento del secondo punto, dichiarando che l’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 26 Aprile 2026, Causa C744-24).

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