sinistro neve ghiaccio

RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DELLE AUTOSTRADE IN CASO DI STRADA GHIACCIATA

Il gestore delle autostrade è responsabile per i danni cagionati agli automobilisti a causa delle strade ghiacciate?

La risposta è assolutamente positiva e, per di più, molto circostanziata, in quanto, a differenza di quanto si possa ipotizzare, assume implicazioni di stretto rigore giuridico, deputate oltremodo a rendere defatigante per il gestore della tratta viaria la possibilità di ovviare agli addebiti mossi dagli automobilisti. Ma per comprendere bene quanto appena anticipato, occorre fare riferimento ad una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a dirimere una controversia avente ad oggetto un sinistro plurimo su strada ghiacciata, caratterizzato da una particolare insidiosità per gli irretiti automobilisti che attraversano in ogni condizione le autostrade italiane.

La statuizione in analisi, depositata il 23 aprile 2026, costituisce l’epilogo giudiziale insorto a seguito di un grave sinistro stradale, occorso su un tratto autostradale gestito dalla società concessionaria, cagionato dalla presenza di una patina di ghiaccio, venutasi a creare per causa di un fenomeno atmosferico denominato “freezing rain” (trattasi di un fenomeno per cui la pioggia, a causa di peculiari condizioni climatiche, appena giunge al livello della strada gela immediatamente, comportando così la formazione di una lastra di ghiaccio), che, a sua volta,  aveva comportato la collisione, con tamponamenti a catena, tra molteplici veicoli, il ferimento e la morte di alcuni dei passeggeri coinvolti.

A seguito dell’incidente, perciò, venivano intentate diverse azioni per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dai diversi soggetti coinvolti, nonché dai parenti di quelli deceduti, avverso la società preposta alla gestione del tratto autostradale coinvolto, nonché le diverse compagnie assicurative.

I diversi procedimenti venivano riuniti per connessione di natura soggettiva e oggettiva e, una volta analizzati i fatti di causa, disposta anche la CTU tecnico-modale.

All’esito dell’istruzione il Tribunale ravvisava la responsabilità della concessionaria autostradale per  i danni cagionati agli utenti della tratta viaria, condannandola in conseguenza al pagamento del ristoro maturato.

Avverso la sentenza di prime cure, la società soccombente interponeva appello, ma anche in questa ipotesi veniva respinto e confermata la sentenza di primo grado.

Tutto ciò spingeva la società concessionaria a proporre ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, con cui la stessa contestava il giudice di merito per non aver tenuto conto dell’elemento del caso fortuito occorso nel caso concreto e sostanziatosi nel fenomeno atmosferico suindicato. Per di più, veniva contestata l’erroneità della decisione sotto il profilo della imputabilità e della colpa dovuta, al non svolgere indagini sulla consapevolezza della società dell’effetto meteorologico occorso nella vicenda.

Analizzati gli elementi di causa, la Suprema Corte rigettava appieno il ricorso, sulla base di una adeguata ricostruzione, non dissimile da quella già assunta dai giudici di merito. Tutto ciò si riteneva necessario per render ancor più chiaro il percorso logico adoperato dai giudici nella ricostruzione della vicenda.

Nello specifico, infatti, il giudice di legittimità riteneva infondati i motivi, evidenziando come la ricorrente, in luogo di quanto rilevato dai giudici nei precedenti gradi, aveva errato l’inquadramento della responsabilità riconosciuta in capo alla Società. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, convinta di una responsabilità “da cose in custodia” ex art. 2051 cc, il giudice di legittimità ribadiva doversi ascrivere il risarcimento del danno a titolo di illecito aquiliano ex art. 2043 cc.

Tale eterogeneità prospettica circa la natura della responsabilità provocava un approdo differente riguardo alla intera ricostruzione della vicenda; nello specifico, nel mentre l’art. 2051 cc, concernente la responsabilità da cosa in custodia, ammette il caso fortuito -invocato ad assurgere ad esimente per l’addebito mosso dal danneggiato-, il corollario generale di cui all’art. 2043 cc registra un perimetro obiettivo del tutto eterogeneo. Tale istituto codicistico non annovera la scusante del caso fortuito, in quanto la prova liberatoria si sostanzia nel riscontro circa l’assenza di un nesso di causale tra la condotta e l’evento, oppure nel difetto di colpevolezza in capo al soggetto agente.

Questi elementi, invece, venivano pienamente accertati nel caso concreto, in quanto i giudici del merito attentamente confermavano come il riconoscimento della responsabilità fosse avvenuto ai sensi dell’art. 2043 cc, e non per responsabilità da cosa in custodia; l’evento generatore di pregiudizio per gli originari attori veniva ravvisato in una condotta omissiva della concessionaria, ovvero il non aver provveduto alla chiusura del tratto autostradale e non avere, in conseguenza, ordinato ai veicoli già presenti sullo stesso di uscire e proseguire su tratti differenti.

Ad avallare la suddetta ricostruzione depone la impossibilità di richiamare l’imprevedibilità dell’evento, idonea, di contro, a configurare una ipotesi ex art. 2051 cc e quale possibile caso fortuito.

In altre parole, i giudici di merito, per come confermato dalla Suprema corte, individuavano una fattispecie di colpevolezza in capo alla società, con conseguente riconoscimento in capo alla stessa di una responsabilità di natura soggettiva, proprio per la condotta omissiva ritenuta necessaria e quale vera causa dell’evento dannoso, e non di tipo oggettivo, come quella ex art. 2051 cc. Ragion per cui, provvedeva a confermare la responsabilità della società, in quanto non aveva dimostrato la sussistenza di quegli elementi necessari per avallare il difetto di responsabilità a carattere soggettivo, e ne rigettava il ricorso promosso.

In conclusione, a ciò si può desumere sicuramente come non sia scontata la natura oggettiva della responsabilità in capo al gestore del tratto autostradale in quanto, la natura stessa della responsabilità, dipende necessariamente dal tipo di condotta o dal fatto che ha cagionato effettivamente l’evento. In detti termini, nel caso di una condotta omissiva, l’addebito mosso alla società concessionaria dovrà necessariamente confluire nell’alveo della responsabilità soggettiva, con tutte le difficoltà in capo al gestore, al momento di dimostrare gli elementi idonei ad avallare l’assenza di colpevolezza, in alcun momento coincidente con il caso fortuito, tipico della eterogena ipotesi di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cc, erroneamente indicata dalla concessionaria per escludere ogni possibile addebito (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 23 Aprile 2026 N. 10754).

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