Calcolo indennità occupazione temporanea

Nell’esproprio per pubblica utilità come deve essere calcolata l’eventuale indennità di occupazione temporanea?

Qualora sull’area da espropriare insistano dei fabbricati, il calcolo dell’indennità di occupazione deve tenere conto dei manufatti realizzati, oppure della sola area di sedime?

Si tratta di una tematica di grande interesse, in un contesto moderno segnato dal grande interventismo edilizio degli anni passati, ad opera dei privati, che ha reso quasi impossibile trovare nelle zone urbanizzate macroaree immuni da pur minime trasformazioni edilizie.

In questi contesti urbani o in zone ad espansione urbana, la realizzazione di infrastrutture, spesso implementata dalla erogazione di finanziamenti su scala nazionale o comunitaria, dà luogo a progetti pubblici che interessano zone già trasformate dal punto di vista edilizio (terreni che non rispondono più alla dicotomia agricolo/edificabile, essendo invece edificati a tutti gli effetti).  

Proprio in tali evenienze, l’Ente pubblico, oppure il concessionario di pubblico servizio [ai sensi dell’art. 3 DPR N. 327/2001, “per “autorità espropriante”, si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma”] è spesso chiamato non solo ad espropriare il terreno già edificato, ma ad occupare i relativi compendi immobiliari; come notorio, l’occupazione delle aree, per come disciplinata dall’art. 22 bis D.P.R. N° 327/2001, può correlarsi alla mera necessità di utilizzare un area, senza poi espropriarla, oppure essere uno strumento di apprensione anticipata, cui fa da ultimo seguito l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 D.P.R. N 327/2001, entro il termine fissato dall’atto dichiarativo della pubblica utilità (art. 13 Testo Unico Espropri).

Si tratta acclarare in queste ipotesi se, una volta occupato un terreno con sovrastanti manufatti, la relativa indennità prevista dall’art. 50 D.P.R. N° 327/2001, come notorio pari ad 1/12 dell’indennità di espropriazione, debba o meno calcolarsi alla stregua del valore del solo sedime, senza dunque tenere conto dei fabbricati. In disparte i profili giuridici, trattasi di distinguo avente marcate implicazioni pratiche, attesi i diversi esiti numerici correlati alle diverse opzioni interpretative.

Una risposta, favorevole alle ragioni del privato, trova conforto in una recente Ordinanza della Corte di Cassazione, la N° 5605 del 2026, chiamata ad affrontare una controversia proprio sull’odierno tema.

La vertenza prende piede nella fase di merito ad impulso del privato, titolare di un fondo con entrostanti manufatti, prima assoggettato a vincolo espropriativo, poi espropriato dal soggetto pubblico.

L’indennità di occupazione veniva convenuta all’esito di procedimento arbitrale ex art. 21 Testo Unico Espropri, nel mentre l’indennità di occupazione veniva calcolata dall’Autorità espropriante sulla base del solo valore del terreno espropriato, senza alcun riferimento al valore dei manufatti.

Una volta notificata l’indennità di occupazione temporanea, il privato decideva proporre opposizione alla stima ex art. 29 D.P.R. N° 327/2001 [giudizio in grado unico dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio, da proporre entro il termine perentorio di giorni 30], lamentando l’errore metodica estimativa fatta propria dal soggetto pubblico, per non avere appunto parametrato l’indennità all’intero valore dell’indennità di occupazione.

L’impugnativa veniva respinta, aderendo la Corte d’Appello adita alla lettura dispensata dall’autorità espropriante.

Avverso tale decisione il privato espropriato ha inteso ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, riproponendo la censura inerente le modalità di calcolo dell’indennità di occupazione temporanea.

Il ricorrente valorizzava nella interposta impugnativa la locuzione “area”, adoperata dalla normativa non per indicare il solo terreno, bensì quale cespite oggetto del potere ablatorio.

Lettura avallata, a detta del ricorrente, dal raffronto con le diverse disposizioni contenute, deputate ad avallare l’impiego di specifici termini solo per ovviare l’insorgere dei fraintendimenti. La mancata fruizione dei fabbricati, in costanza di occupazione, non potrebbe essere sfornita di apposito indennizzo.

La Suprema Corte condivide le motivazioni articolate dal privato, annullando il pronunciamento del giudice di merito.

Vengono innanzitutto passati in rassegna gli articoli del testo unico espropri, ed in dettaglio gli artt. 11, quinto comma, 15, primo comma, 16, quarto ed undicesimo comma, 17, secondo comma, 20, secondo e terzo comma, 37, primo, quarto, quinto, sesto e nono comma, 38, secondo comma, 39, terzo e quinto comma, 40, primo, secondo e terzo comma, 42, primo comma, 42-bis, quarto comma, 45, secondo comma, 48, terzo comma, dove il termine “area” viene utilizzato non solo per indicare il suolo, ma più in generale il bene stesso da espropriare o da occupare, mentre laddove potessero insorgere dei fraintendimenti il legislatore ha utilizzato termini diversi per indicare il solo suolo, come ad es. “area di sedime” (art. 38, secondo comma), “area non edificabile” (art. 40, primo comma), “area direttamente coltivata” (art. 42, primo comma).

Anche l’art. 42 bis DPR 327/2001, in tema di occupazione sanante, utilizza il termine “area” è incontestabilmente utilizzato nel senso più generico di “bene immobile” (come si desume dal primo comma).

Una volta ribadita la illogicità di un parametro che espunga il valore dei fabbricati, per quanto sottratti al privato, viene richiamato l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in vigenza della legge n. 865/1971, secondo cui l’indennità di occupazione temporanea (ragguagliata ad un dodicesimo dell’indennità di esproprio) va calcolata sull’intero ammontare di tale ultima indennità, senza scindere le somme a titolo di indennità per la perdita dell’area espropriata ed a titolo di indennità per i danni alla parte residua, per poi calcolare l’indennità di occupazione solo sulla prima (indirizzo ribadito più recentemente da Cass., sez. I, 23 maggio 2022, n. 16528).

La Corte accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: “L’art. 50, primo comma, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, richiamato dall’art. 22-bis, quarto comma, dello stesso Decreto – laddove dispone che “(n)e/ caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area (…)” – va interpretato nel senso che il termine “area” comprende non solamente il suolo, ma anche gli immobili che insistono su di esso” (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza 12 Marzo 2026, N° 5605).

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