Cancellazione centrale rischi

Può, il semplice inadempimento, legittimare la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi?

Prima di addentrarci nella vicenda, ed analizzare le risposte rese dalla giurisprudenza, è opportuno  un chiarimento: la Centrale dei Rischi, conosciuta con l’acronimo CR,  è una base dati gestita dalla Banca d’Italia, in cui gli operatori del credito (tali da intendersi banche, società ed altri intermediari finanziari) registrano l’esposizione debitoria dei propri clienti, siano gli stessi su base personale o imprenditoriale.

In sostanza i flussi informativi trasmessi dai citati operatori del credito ineriscono ai crediti concessi, come pure alle garanzie prestate per avallare debiti altrui.

Nello specifico contesto della Centrale rischi, che fotografa l’andamento delle esposizioni debitorie contratte da imprese o soggetti fisici, essere segnalati “a sofferenza” equivale, in sostanza, a essere considerati insolventi agli occhi dell’intero sistema bancario, con conseguenze che possono precludere l’accesso a mutui, fidi e finanziamenti.

La complessità del sistema pone intuibilmente molteplici interrogativi, il più frequente dei quali è se l’inadempimento e la segnalazione a sofferenza costituiscano un mero automatismo, non passibile di essere ovviato dagli operatori del credito.

L’interrogativo appena posto, sempre di grande attualità, cui si può fornire una risposta assolutamente negativa, è stato oggetto di un nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione, tornata per l’appunto a pronunciarsi nuovamente sul tema della segnalazione in Centrale Rischi, delineandone i presupposti necessari per tale procedura.

Nello specifico, la decisione della Cassazione, assunta con Ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, giunge al termine di una lunga controversia. Il caso nasce quando due società tra loro collegate si oppongono a un decreto ingiuntivo, cioè al provvedimento con cui il giudice, su richiesta del creditore, intima di pagare un debito. Il decreto era stato chiesto da una società di leasing per il mancato pagamento di alcuni canoni da parte di una delle due società.

Nelle more del giudizio, le parti avviavano delle trattative per trovare un accordo, ma senza successo. A complicare la vicenda, seguiva la segnalazione dello stato di sofferenza della società debitrice alla Centrale Rischi.

Vista la gravità delle conseguenze, le società citavano in giudizio la controparte per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla segnalazione, ritenuta illegittima e pregiudizievole. Il giudice di primo grado, tuttavia, respingeva la domanda per due motivi: mancava la prova del danno, e la vicenda andava inquadrata nella responsabilità precontrattuale — quella che sorge nella fase delle trattative, prima che un contratto sia concluso — e non nella responsabilità extracontrattuale, cioè quella che si genera quando un comportamento illecito causa un danno a prescindere da un contratto tra le parti. Le società proponevano allora appello, ma anche il giudice di secondo grado rigettava la doglianza: pur inquadrando la questione nella responsabilità extracontrattuale, riteneva la segnalazione non illegittima, perché conseguente al mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di leasing.

La controversia giungeva così in Cassazione, dove trovava un esito opposto rispetto ai gradi di giudizio precedenti. Le società avevano proposto ricorso sostenendo che la segnalazione fosse illegittima, perché priva dei presupposti di legge: non era mai stata accertata, cioè, una situazione patrimoniale deficitaria, una difficoltà economica grave e non transitoria, assimilabile a una vera e propria crisi di insolvenza. La Cassazione accoglieva il ricorso.

I giudici, riprendendo un orientamento ormai consolidato, rilevavano come il giudice di merito fosse incorso in una violazione evidente della disciplina che regola la segnalazione. Tale disciplina prevede che l’obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi scatti solo in presenza di un credito considerato “in sofferenza”, cioè vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza — anche se non accertato giudizialmente — o in una situazione ad essa assimilabile.

Attenzione, però: questa insolvenza non va identificata con quella “fallimentare”. Occorre invece far riferimento, come indicato dalle direttive del CICR (il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, che detta le regole cui le banche devono attenersi), a una valutazione negativa e complessiva della situazione patrimoniale del debitore: una condizione deficitaria o di grave difficoltà economica, senza che sia necessario arrivare a una situazione di definitiva irrecuperabilità.

Una valutazione, questa, che il giudice di merito non aveva mai svolto: si era limitato a ritenere legittima la segnalazione sulla base di un semplice inadempimento contrattuale, omettendo ogni verifica sullo stato di salute economica complessivo della società.

Volendo tirarne le conclusioni, appare chiaro l’indirizzo della Cassazione: la segnalazione alla Centrale Rischi è uno strumento da adottare con ponderazione, solo quando è possibile riscontrare un deficit effettivo e complessivo nella salute economica di un soggetto — proprio per le conseguenze pesanti che ne derivano una volta assunta. Ragion per cui un semplice inadempimento, da solo, non può mai legittimare il ricorso a tale strumento (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza N. 5593 del 12 Marzo 2026).

In uno a quanto rilevato dalla Corte di legittimità, giova rammentare la particolare disciplina cui è sottesa la segnalazione nei SIC, ovvero i sistemi di informazione creditizia; si tratta di banche dati gestiti da entità private, la cui più conosciuta è la CRIF.

Sussiste un distinguo per quanto concerne la metodica di segnalazione a sofferenza in CR e nei SIC.

Per quanto concerne i sistemi di informazione creditizia gestiti da privati, la disciplina è sorretta da un duplice principio informatore:

– L’art. 5, comma 6, del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati”, che così recita: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.

– L’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (DPR N. 385/1993), il quale prevede come: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.

L’invio del preavviso nei SIC costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione stessa, e ciò al fine di consentire al debitore di ovviare alla debitoria contratta o garantita, prima che la segnalazione diventi visibile a terzi.

Diversa la disciplina volta a regolare la segnalazione n CR.

La Circolare della Banca d’Italia N. 139/1991, al Capitolo 1, sezione 1, paragrafo 4 n. 139/1991, stabilisce come: “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza”. Tale informativa deve essere preventiva, cioè, va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.

In detta evenienza tuttavia la giurisprudenza, seppure in maniera ondivaga, ritiene che la segnalazione non assolva una vera e propria condizione operativa, assolvendo di contro un obbligo di trasparenza.

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