Il convivente che ha contratto un mutuo in contestazione con il (o la) proprio partner, avente ad oggetto un immobile intestato solo a quest’ultimo, ha titolo nel chiedere la restituzione delle rate versate?
Quali effetti economici una volta cessata la convivenza, ed in particolare è esperibile la domanda di ripetizione indebito o di ingiustificato arricchimento?
Le unioni familiari, da intendersi tanto quelle formate in costanza di matrimonio, quanto quelle di fatto, risultano sorrette da doveri di solidarietà familiare e contribuzione reciproca. La nascita del rapporto sinallagmatico si individua alla luce dell’esternazione affettiva nel tessuto sociale, confluendo le rispettive dazioni nel regime delle obbligazioni naturali di cui all’art. 2034 c.c., in costanza di conferimenti periodici diretti al supporto del nucleo formato.
Non sempre, tuttavia, si prospetta agevole la gestione dei rapporti successivi in conseguenza del cessare della precedente relazione sentimentale.
La vicenda oggetto di analisi origina, come sovente accade, mediante giudizio incardinato presso una sede giudiziale collocata nel territorio italiano successivamente ad una separazione coniugale.
L’originario attore conveniva la propria ex convivente, innanzi al Tribunale di Ivrea prospettando, in via principale, la restituzione della metà della somma impiegata nel pagamento del mutuo ventennale cointestato diretto all’acquisto di immobile, registrato ad esclusiva proprietà della convenuta e richiedendo, altresì, la restituzione della somma portata negli assegni di invalidità depositata in un precedente conto cointestato nonché, in via subordinata, l’accertamento inerente l’arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. per l’impoverimento subito in conseguenza del saldo della metà delle rate mensili del mutuo.
Il Giudice di prime cure, respinte le formulazioni addotte in via principale, accoglieva la domanda spiegata in via subordinata di arricchimento senza causa e, per l’effetto, condannava parte convenuta alla restituzione della metà delle somme impiegate per il saldo delle rate di cui al contratto di mutuo durante il periodo temporale agosto 2006 – febbraio 2018.
Il Giudice di secondo grado -adito mediante atto di impugnazione teso a censurare la statuizione resa dal Tribunale- accoglieva le doglianze di parte appellante, convenuta in primo grado, così da stabilire, al riguardo, la prevalenza dell’animus, in capo all’ex convivente appellato, diretto alla formazione e costruzione del nucleo familiare more uxorio, in ossequio al principio espresso ex art. 2034 c.c. in tema di obbligazioni naturali.
Il versamento delle rate mensili di mutuo, asservito alle esigenze della famiglia di fatto, e non esorbitante rispetto alla capacità retributiva della parte appellata, rientrava appieno nel perimetro dell’obbligazione naturale, in detti termini non passibile di indebito da parte del cointestatario del mutuo e non titolare dell’immobile.
Parte appellata incardinava, in ultima sede, giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, così da prospettare, tramite due separati motivi di ricorso, l’erronea interpretazione operata dal Giudice di seconde cure, avuto riguardo alla disciplina degli artt. 2041 c.c. nonché 2034 c.c.
I Giudici di Legittimità -dichiarata dapprima l’inammissibile produzione documentale della controricorrente, alla stregua del divieto di deposito di nuova documentazione nella sede di legittimità- hanno scrutinato i motivi addotti, ritenuti tuttavia entrambi infondati.
La Corte di Cassazione, riguardo al primo motivo di ricorso, e dopo avere premesso il carattere residuale dell’art. 2041 c.c., hanno evidenziato come, l’istituto codicistico inerisca al caso in cui una delle parti venga danneggiata rispetto all’altra, in conseguenza di un beneficio conseguito senza alcun apporto causale.
L’azione, dunque, di carattere sussidiario, fonda la propria genesi sulla scorta delle obbligazioni di natura risarcitoria. La Corte, al riguardo, non ha mancato di evidenziare l’esclusività del requisito dello spostamento patrimoniale, quale effetto di un avallo giuridicamente valido.
Il Supremo Collegio, in ossequio a tale canone esegetico, ha tuttavia evidenziato come, il solo richiamo al principio solidaristico, in costanza di obblighi ex art 2034 c.c. non escluda la fattispecie de damno, giacché occorre anche la dimostrazione del dovere adempiuto.
Il principio solidaristico, avuto riguardo nello specifico alla convivenza more uxorio, riscontra applicazione nella formazione del nucleo convivente laddove, invero, non esclude l’ipotetica configurabilità del danno ex art. 2041 c.c. qualora il contributo esternato risulti eccedente le obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, considerato doversi parametrare queste ultime alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi di fatto.
Il Supremo Collegio – richiamando la precedente statuizione n. 1277/2014 – rievoca l’evoluzione sociale successiva alle unioni di fatto, quali fattispecie analoghe alla famiglia di origine matrimoniale, attributive degli stessi doveri di natura morale e sociale reciproca per i conviventi. Ne deriva la confluenza, nel perimetro delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., delle attribuzioni patrimoniali in costanza di rapporto, se osservati i principi di proporzionalità e adeguatezza.
Non assumono rilievo pratico e giuridico le rinunce del convivente -valga a titolo esemplificativo la rinuncia ad intraprendere un lavoro o di trasferirsi all’estero-, sebbene richieste dal coniuge, e che magari abbiano determinato una situazione di precarietà economica, considerato palesare tali scelte il legame di solidarietà intercorrente tra due soggetti.
Il Giudice di Legittimità -nello scrutinio del secondo motivo di ricorso, parimenti ritenuto infondato- analizza la prospettazione di parte ricorrente avuto riguardo ai versamenti parametrati all’art. 2034 c.c. laddove, all’opposto, risulterebbe fonte genetica dell’obbligazione periodica di restituzione la stipula del contratto di mutuo cointestato.
Conferma la Corte di Cassazione la corretta ermeneutica adoperata dall’Organo di seconde cure, riguardo alle obbligazioni naturali, in considerazione del dovere morale e/o sociale di contribuzione nonché della permanenza del soggetto presso l’abitazione nel periodo della convivenza.
Il rapporto sinallagmatico intercorrente con l’Istituto bancario risulta escluso nella fattispecie in esame, attesa la sottoscrizione del rogito costitutivo di mutuo in funzione della formazione del nucleo familiare, seppure intestato ad uno solo dei coniugi. L’impoverimento sotteso all’esperimento della tutela sancita dall’art. 2041 c.c., conclude il Collegio, sarebbe prospettabile qualora il coniuge, non più residente nello stabile, dovesse pagare le rate del mutuo successivamente alla cessazione della convivenza.
A corollario dell’analisi operata in merito alla questione trattata, risulta evidente come i Giudici di Legittimità, nello statuire il rigetto del ricorso, abbiano innanzitutto assorbito le modifiche sviluppate nel tessuto sociale, in conseguenza della formazione delle “unioni di fatto”, assimilate al regime della compagine matrimoniale.
Al contempo, pur a seguito dei complessi mutamenti degli ultimi anni, caratterizzati da esponenziali aumenti dei casi di interruzione dei legami affettivi, i Giudici hanno correttamente delineato le premesse in fatto cui sottendere le richieste di restituzione degli ex consorti, riguardo agli esborsi monetari effettuati in costanza di convivenza.
Risulta tuttavia ammessa la restituzione di quanto dovuto a titolo di indebito, non già per tematiche inerenti la rinuncia dell’ex convivente, bensì laddove dovesse affiorare nella sede contenziosa -con onere a carico del richiedente- l’accertata violazione del principio di proporzionalità prestato nella contribuzione del nucleo familiare (sia esso coniugio o convivenza), all’esito di uno scrutinio di stretto rigore fattuale, non sindacabile nella sede di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza 26 Giugno 2026, N. 21881).

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